TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2009-03-27, n. 200900229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2009-03-27, n. 200900229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900229
Data del deposito : 27 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00304/2009 REG.RIC.

N. 00229/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00304/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2009, proposto da:


S F, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;


contro

Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Questura di Bologna che ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il precedente permesso di soggiorno era stato rilasciato per attività lavorativa di tipo stagionale e che dunque esso non è rinnovabile o prorogabile;

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