TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-15, n. 201500657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-15, n. 201500657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500657
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03166/2014 REG.RIC.

N. 00657/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03166/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2014, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. M T M, e dal difensore della parte istante, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'esecuzione

del giudicato di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 15731/09 depositata in segreteria il 7.7.2009, per il riconoscimento del diritto al pagamento somme dovute come equa riparazione, resa nel giudizio instaurato con ricorso n. 411-2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere una somma alle parti istanti, a titolo di equo indennizzo e di spese di giudizio.

Nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario;
per cui le parti ricorrenti hanno domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme dovute in forza del titolo giudiziario (ivi compresa la somma liquidata a favore del solo avvocato antistatario, comprensiva della somma per spese generali secondo un importo da quest’ultimo determinato) oltre interessi legali da computarsi sino al soddisfo;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.

Non si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 12 novembre 2014.

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalle parti ricorrenti – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Per l’effetto, in relazione alla domanda principale, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore delle parti ricorrenti di tutte le somme spettanti per effetto del titolo, avendo cura di determinare la somma dovuta all’avvocato antistatario istante nel presente giudizio per effetto del decreto di cui si chiede l’esecuzione quale spese generali la somma che si ritiene equa forfettariamente pari ad € 200,00.

Per ciò che riguarda le spese di precetto sostenute richieste dal difensore dei ricorrenti, il Collegio ritiene che le stesse, oltre a non essere quantificate, non sono affatto coperte dal suindicato giudicato.

Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, o suo delegato, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese di lite, liquidate equitativamente come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione della giustizia.

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