TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201619
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01619/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2011, proposto da
F L, V C, A C, B B, A F, C M, P L, P A, G C, E A, S B, A P, S L, S L, R D R, N B, V M, P S, M C, A Q, F M, G M, D C, A S, N T, M P, G F, P D S, M F, R C, M R, A P, A R C, R T, C C, D P, A A, F B, F P, M L R, F M, C C, U F, F C, A S, R C, A P, D B, G P, A L, B B, rappresentati e difesi dagli avvocati S Bga e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori, in Venezia, San Polo, 2988;
Giuseppe Gervasio, rappresentato e difeso dall'avvocato S Bga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori, in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria in Venezia, San Marco, 63;
per l'accertamento
del diritto alla supervalutazione ai fini del trattamento pensionistico, senza la limitazione temporale di cui al secondo comma, art. 5, D.Lgs. n. 165/1997, del servizio svolto per conto dell'O.N.U. in "zone d'intervento" ai sensi del combinato disposto di cui alle L. 1746/1962, L. 390/1950, nonché al d.P.R. n. 1092/73 art. 18, e al d.P.R. 29/12/1973 n. 1032 art. 15, comma 2, e di tutti gli eventuali provvedimenti con cui il Ministero della Difesa abbia negato il descritto riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 18.3.2011, i ricorrenti come in epigrafe indicati adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere la pronuncia di accertamento meglio indicata in oggetto.
Riferivano in fatto di essere tutti componenti delle Forze Armate e di aver prestato servizio in “zone d'intervento” delle Nazioni Unite, nell’ambito di apposite missioni internazionali.
Specificavano che, ai sensi dell'articolo unico della L. 11.12.1962 n. 1746, al personale militare che “ per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti ”.
Nel caso di specie, i predetti ritenevano loro applicabile l’art. 18 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, secondo cui “ il servizio computabile è aumentato di un anno per campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ”.
Per i suesposti motivi di fatto e di diritto, i ricorrenti qualificavano come illegittima la determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che aveva attestato l’inapplicabilità del menzionato beneficio di cui al citato art. 18 d.P.R. n. 1092/1973 ai militari interessati in quanto impiegati per conto dell'O.N.U. e formulavano - avverso detto sostanziale diniego - le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente del combinato disposto di cui alle L. 1746/1962, nonché al DPR n. 1092/73 art. 18, e al DPR 29/12/1973 n. 1032 art. 15, comma 2 ed eccesso di potere per errore sui presupposti;
- Violazione di legge ed eccesso