TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-05-11, n. 201506691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-05-11, n. 201506691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201506691
Data del deposito : 11 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13121/2014 REG.RIC.

N. 06691/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13121/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13121 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A Z, rappresentata e difesa dall'Avv. G S, con domicilio eletto presso G S in Roma, Via degli Scipioni, 237;

contro

R C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C S, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

M G, rappresentato e difeso dagli Avv. A A, E T, con domicilio eletto presso A A in Roma, Via Camozzi,1;
Polimeno Cristina, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Ferrari, con domicilio eletto presso Angela Ferrari in Roma, Via Elvia Recina, 19;
Silvia Marzi;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1314, datata 14 luglio 2014, di approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, Categoria C (Pos. Ec. C1) - Famiglia Cultura Turismo e Sport;

- della determinazione n. 1606, datata 10 settembre 2014 di parziale rettifica della graduatoria;

- di entrambe le graduatorie;

- dei verbali della commissione esaminatrice;

- del bando di indizione della procedura;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

e con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 19 febbraio 2015, per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Risorse Umane n. 2416 del 23 dicembre 2014 di presa d’atto del verbale della Commissione Esaminatrice del 10 dicembre 2014 adottato in sede di ordine di riesame disposto con ordinanza n. 5868 del 2014;

- del verbale della Commissione Esaminatrice del 10 dicembre 2014;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di M G e di Polimeno Cristina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto da Roma Capitale, per il conferimento di n. 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, Categoria C (Pos. Ec. C1) - Famiglia Cultura Turismo e Sport.

Illustrata la disciplina dettata dal bando nonchè i titoli posseduti, lamenta parte ricorrente la mancata attribuzione di 1,50 punti per il possesso del diploma di Restauratore rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro, asseritamente valevole quale abilitazione professionale, nonchè di ulteriori 0,30 punti per la frequenza del quarto anno del corso di restauratore, da intendersi quale corso di perfezionamento, con affermata spettanza del punteggio complessivo di 20,90 punti, tale da collocarla al 145^ posto della graduatoria in luogo della 341^ posizione rivestita.

A sostegno della proposta azione impugnatoria deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Eccesso di potere e violazione del bando di concorso. Travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta nella valutazione dei titoli. Violazione di legge per violazione degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla omessa valutazione del titolo di studi rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro quale abilitazione professionale attinente al profilo professionale oggetto del posto di selezione.

Afferma parte ricorrente la spettanza di 1,50 punti in relazione al possesso della qualifica di Restauratore connessa al conseguimento del diploma rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro, trattandosi di abilitazione professionale attinente al profilo professionale oggetto del posto di selezione.

Afferma al riguardo parte ricorrente come tale titolo attribuisca ex lege, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, l’abilitazione all’esercizio della professione di restauratore, invocando l’attribuzione del punteggio previsto dal bando trattandosi di titolo attinente al profilo professionale cui si riferisce la selezione, tenuto peraltro conto della genericità del bando, che non elenca espressamente le abilitazioni che danno titolo al punteggio.

2 – Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Denuncia parte ricorrente l’assenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione del diploma di restauratore quale abilitazione professionale.

3 – In subordine: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della deliberazione G.C. n. 424 del 22 dicembre 2009, art. 3, comma 3, lett. b), art. 4, comma 1, lett. k). Illegittimità parziale del bando ove interpretato nel senso sopra contestato per erroneità, oscurità od eccessiva genericità della clausola concernente la valutazione dei titoli di cultura e delle abilitazioni professionali attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione e per conseguente arbitrarietà delle determinazioni della P.A.

Non sussistendo una specifica abilitazione professionale attinente al profilo di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, di cui alla selezione, sostiene parte ricorrente come la previsione relativa all’attribuzione di 1,50 punti per il possesso di abilitazioni professionali attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione, debba essere interpretata nel senso di ricomprendere anche il diploma di restauratore, altrimenti determinandosi l’illegittimità di tale previsione per genericità ed indeterminatezza.

4 – In ogni caso: eccesso di potere e violazione di legge per mancata attribuzione del punteggio previsto per corsi di perfezionamento attinenti al profilo in relazione all’attestato di frequenza del corso di perfezionamento impartito dall’ICR, quarto anno di studi.

Nell’evidenziare parte ricorrente l’avvenuta attribuzione di 0,30 punti per il diploma di restauratore, lamenta la mancata autonoma valutazione e la conseguente attribuzione di 0,30 punti in relazione all’attestato di frequenza del Corso di Perfezionamento tenuto dall’ICR per i diplomati, integrante un quarto anno di studi.

5 – Violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittimità derivata.

Sostiene parte ricorrente che le denunciate illegittimità degli atti adottati nell’ambito dell’iter procedimentale si rifletterebbero, in via derivata, nella determinazione finale di approvazione della graduatoria concorsuale.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione Comunale sostenendo la non spettanza alla ricorrente di un maggior punteggio rispetto a quello conseguito, tenuto conto che il diploma di restauratore non potrebbe essere considerato una abilitazione professionale, mentre il quarto anno di corso preso l’ICR costituirebbe anno integrativo del diploma triennale precedentemente previsto, con conseguente infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto.

Si è costituito in giudizio il controinteressato G M, collocatosi al 21^ posto della graduatoria, sostenendo l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata C P, collocatasi al 150^ posto della graduatoria, proponendo ricorso incidentale volto ad ottenere, per il caso di ritenuta fondatezza del ricorso, l’attribuzione di 1,50 punti per il possesso del diploma di Restauratore rilasciato dall’ICR e per il corso di perfezionamento svolto presso lo stesso Istituto, costituenti titoli in relazione ai quali parte ricorrente invoca l’attribuzione di un maggior punteggio, al fine di mantenere inalterata la propria posizione di vantaggio in graduatoria.

Con ordinanza n. 5868/2014 è stato ordinato all’Amministrazione Comunale resistente di procedere al riesame della valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, disponendo altresì l’integrazione del contraddittorio.

A tale riesame l’Amministrazione ha provveduto confermando il punteggio precedentemente attribuito alla ricorrente.

Avverso il riesame effettuato dalla Commissione esaminatrice nonchè avverso la determinazione dirigenziale che ne prende atto, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti affidati all’articolazione dei seguenti motivi di censura:

1 – Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione degli atti impugnati con il ricorso e per inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione del provvedimento.

Sostiene parte ricorrente l’inammissibilità della motivazione postuma della valutazione dei propri titoli, tenuto conto della sua assenza negli atti impugnati con il ricorso.

2 – Violazione di legge per violazione dell’art. 182 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Eccesso di potere. Falsa applicazione del D.M. n. 3544 del 2012 per inconferenza con la fattispecie. Violazione del D.M. n. 294 del 2000. Illiceità degli atti che non riconoscono il valore del titolo di restauratore posseduto dalla ricorrente. Violazione di legge. Violazione della legge n. 1290 del 1939. Eccesso di potere. Falsa applicazione dei DD.MM. MIUR n. 590 del 1999 e n. 270 del 2004.

Contesta parte ricorrente le motivazioni poste a sostegno del riesame negativo dei propri titoli, ribadendo le deduzioni già svolte con il ricorso introduttivo del giudizio circa la valenza del diploma di Restauratore quale abilitazione professionale, con affermata spettanza di 1,50 punti, ulteriormente argomentando al riguardo.

3 – Eccesso di potere e violazione di legge. Violazione del bando di concorso.

Contesta parte ricorrente quanto affermato dalla Commissione che, nel procedere al riesame dei propri titoli, ha ritenuto valutabili i soli titoli previsti dai decreti del MIUR n. 590 del 1999 e n. 270 del 2004.

4 – Eccesso di potere. Contraddittorietà e perplessità delle valutazioni della Commissione. Carenza di motivazione o motivazione apparente per quanto concerne la presunta ‘abilitazione professionale nel senso giuridico del termine’.

Con riferimento all’affermazione della Commissione circa la valutabilità della sola ‘abilitazione professionale nel senso giuridico del termine’, afferma parte ricorrente l’inesistenza di una abilitazione specifica per il profilo professionale di cui alla selezione.

5 – Eccesso di potere. Errore di fatto.

Non avendo mai chiesto la ricorrente l’equiparazione del diploma di restauratore alla laurea magistrale, sarebbe erronea la determinazione della Commissione che vi fa riferimento.

6 – Violazione di legge per violazione dell’art. 9 della legge n. 1240 del 1939.

Invoca parte ricorrente l’attribuzione di ulteriore punteggio per la frequenza del quarto anno presso l’ICR.

Con ordinanze presidenziali n. 880/2015 e n. 1589/2015 è stata autorizzata la notifica dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale proposto da C P mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Amministrazione Comunale.

Prova delle notifiche, come disposte dall’ordinanza n. 5868/2014 e dalle ordinanze presidenziali, sono state fornite sia dalla ricorrente principale che dalla ricorrente incidentale.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno replicato alle deduzioni avverse, ulteriormente argomentando a sostegno dei rispettivi assunti.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame l’odierna ricorrente, classificatasi al 341^ posto della graduatoria del concorso per titoli ed esami, indetto da Roma Capitale, per il conferimento di n. 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, Categoria C (Pos. Ec. C1) - Famiglia Cultura Turismo e Sport e Cultura, ha proposto, con il ricorso introduttivo del giudizio, azione impugnatoria avverso la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, indicata in epigrafe nei suoi estremi, sostenendo l’erroneità della valutazione dei titoli posseduti ed invocando l’attribuzione di 1,50 punti per il possesso del diploma di Restauratore rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro – invece considerato quale corso di perfezionamento con attribuzione di 0,30 punti – in quanto asseritamente costituente abilitazione professionale attinente al profilo professionale oggetto della selezione.

Invoca, altresì, parte ricorrente l’attribuzione di ulteriori 0,30 punti per la frequenza del quarto anno del corso di restauratore, da intendersi quale corso di perfezionamento, con conseguimento del punteggio complessivo di 20,90 punti, tale da collocarla al 145^ posto della graduatoria in luogo della 341^ posizione rivestita.

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il successivo verbale della Commissione esaminatrice e la conseguente determinazione dirigenziale di presa d’atto, adottati in esecuzione dell’ordinanza della Sezione n. 5868/2014 recante l’ordine di riesame dei titoli della ricorrente, con i quali è stato confermato il punteggio originariamente attribuito alla stessa per i titoli posseduti.

2 - Così brevemente illustrato l’oggetto della proposta azione impugnatoria, e procedendo all’esame della questione, comune sia al ricorso introduttivo del giudizio che ai motivi aggiunti successivamente proposti, inerente la possibilità di considerare il possesso del diploma di Restauratore rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal bando, quale abilitazione professionale attinente al profilo professionale del posto oggetto della selezione, ritiene il Collegio – melius re perpensa rispetto al proprio pronunciamento cautelare - di dover escludere tale equiparazione, non potendo quindi il possesso di detto diploma essere suscettibile di valutazione ai fini dell’attribuzione di 1,50 punti.

A tale soluzione si giunge sulla base della ricognizione del quadro normativo dettato in materia di abilitazione all’esecuzione di interventi di conservazione del patrimonio culturale, dovendo distinguersi, al riguardo, la disciplina destinata ad operare a regime da quella transitoria.

La disciplina, a regime, dettata dal D.Lgs. n. 42 del 2004, prevede, all’art. 29, comma 6, che, “ Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia ”. La successiva disposizione del comma 9-bis (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), del decreto legislativo n. 156 del 2006), dispone che “ Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni ”. In particolare il comma 7 dell’art. 29 dispone che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con apposito regolamento ministeriale, emanato con il D.M. 26 maggio 2009, n. 86. Il comma 9 dell’art. 29 dispone che: a) “ l’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato”;
b) con apposito regolamento ministeriale - emanato con il predetto D.M. 26 maggio 2009, n. 87 - “sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione
”.

A fronte di tale disciplina - destinata ad operare “a regime” - l’art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede una disciplina transitoria in materia di acquisto della qualifica di restauratore, la quale ha subito varie modifiche per effetto di normative sopravvenute.

In particolare, i primi due commi dell’art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo n. 156 del 2006 - dispongono (nella versione anteriore alle ulteriori modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo n. 62 del 2008 e dall’art. 1, comma 1, della legge n. 7 del 2013) che: “1 - In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004 .”

Sulla base di tali previsioni normative destinate ad operare in via transitoria, non può ritenersi che sia acquisibile, di diritto, l’abilitazione alla professione di Restauratore per il solo fatto di aver conseguito il diploma presso una delle scuole alle quali si riferisce espressamente l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1998.

A fronte della disciplina sopra illustrata, ritiene difatti il Collegio - discostandosi da quanto affermato nella sentenza della Sezione n. 686 del 2014, laddove, attraverso un inciso, si è ritenuto che la qualifica di restauratore possa essere titolo per l’attribuzione del punteggio previsto dal bando per le abilitazioni professionali – che il Diploma posseduto dalla ricorrente di Restauratore conseguito presso l’Istituto Centrale di Restauro nel 1998 non possa essere equiparato ad una abilitazione professionale, la quale può conseguire unicamente al superamento di un apposito esame di stato che, con riferimento a tale qualifica, non è stato ancora svolto, senza che la lacuna dell’apparato statale, che non ha dato attuazione alla prevista procedura abilitante, possa consentire di riconoscere forme equipollenti di abilitazione professionale ‘di diritto’ in virtù del mero conseguimento di un diploma, altrimenti snaturandosi la natura stessa dell’abilitazione professionale.

Devono, difatti, tenersi distinti i profili inerenti la possibilità di esercitare l’attività di restauratore, la quale consegue al possesso del diploma ed è connessa alla qualifica che attraverso lo stesso si acquisisce, dalla abilitazione professionale, che richiede il superamento di apposito esame di stato abilitante ed idoneativo, assistito dalle garanzie dell’accertamento della necessaria professionalità condotto da una apposita commissione, la cui composizione garantisce la verifica dell’idoneità allo svolgimento della professione.

La distinzione, di cui alla descritta normativa, tra regime transitorio e regime definitivo non si traduce, quindi, nella previsione di due distinti canali di abilitazione, di cui l’uno di diritto per i soggetti iscritti ai corsi ad una certa data e l’altro conseguente all’esame di stato abilitativo.

La disciplina transitoria si limita infatti a prevedere, per i soggetti iscritti ai corsi ad una certa data, che gli stessi possono esercitare l’attività di restauratore, ma non determina l’equipollenza di tale qualifica con una abilitazione professionale, per la quale è comunque richiesto un esame di stato abilitante.

Unica espressa previsione in ordine alla abilitazione automatica è stabilita dal D.M.

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