TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2018-03-22, n. 201800038
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Pubblicato il 22/03/2018
N. 00038/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00070/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2018, proposto da:
Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marzia Cimenti in Trieste, via M.T. Cicerone n. 4;
contro
Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (Egas), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Johnson &Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Mario Zoppellari e Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
1) dell’esclusione (non ammessa) disposta in danno di Svas Biosana per il lotto di interesse n.
13 (“Emostatico assorbibile, in cellulosa ossidata e preferibilmente rigenerata, in rapida azione emostatica (1-5 min circa), ad elevata tollerabilità e biocompatibilità, sterile, latex free, conforme alla direttiva CEE 93/42, Classe III impiantabile”: CIG 7036379BA1) nell’ambito della procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi emostatici e sigillanti (ID.16PRE015), comunicata alla seduta pubblica del 23/1/18, nonché dell’ammissione della sola offerta tecnica di Johnson &Johnson Medical S.p.A., con conseguente apertura dell’offerta economica di quest’ultima (unica concorrente rimasta in gara) ed aggiudicazione provvisoria della gara alla stessa Johnson &Johnson Medical S.p.A, comunicata sempre il 23/1/18, nonché ancora del verbale della relativa seduta, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto, del “prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa” relativamente al lotto n.13 di interesse e di tutto quanto in esso richiamato e/o allegato, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati da Egas in esito alla seduta del 23/1/18, di cui si ignorano estremi e contenuto e/o di tutti gli atti e/o provvedimenti di conclusione della procedura, ivi inclusa l’eventuale aggiudicazione definitiva;
2) del verbale della seduta del 23/1/18, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto, con cui la Commissione di gara ha dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle concorrenti, con esclusione – tra le altre – della concorrente Svas Biosana S.p.A., ammissione della sola offerta tecnica di Johnson &Johnson Medical S.p.A., conseguente apertura dell’offerta economica di quest’ultima (unica concorrente rimasta in gara) ed aggiudicazione provvisoria della gara alla stessa Johnson &Johnson Medical S.p.A., disponendo altresì la procedura di verifica di anomalia della relativa offerta, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati;
3) del “prospetto riepilogativo della valutazione tecnico-qualitativa”, consegnato nella detta seduta 23/1/2018, nel quale sono riportati i punteggi tecnico-qualitativi delle offerte delle concorrenti, da cui è derivata (per il lotto n. 13) la non ammissione – tra le altre - di Svas Biosana e l’ammissione solo di Johnson &Johnson Medical S.p.A. alla fase di valutazione dell’offerta economica, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati, ivi inclusi i relativi punteggi e motivazioni, nonché gli eventuali - allo stato non conosciuti, né mai trasmessi - processi verbali dell’eventuale “prova pratica” eseguita e/o valutazioni tecniche eseguite;
4) del bando di gara, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
5) del disciplinare di gara e dei relativi “allegati alle norme di partecipazione”: A “dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà”, B “dichiarazione “patto di integrità”, C “informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy”, D “scheda fornitore” ed E “offerta economica e struttura economica della stessa”, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
6) dello schema di convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi emostatici e sigillanti, dei relativi “allegati allo schema di convenzione”: F “contratto derivato” e G “report monitoraggio convenzione”, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
7) del capitolato speciale e tutti gli atti in esso richiamati, connessi e/o allegati;in particolare: a) “modalità di attribuzione dei punteggi”, in relazione ai“criteri di valutazione qualità lotto n. 13”, al “criterio motivazionale”, alla “modalità di determinazione coefficienti V(a)i”, ai “criteri di valutazione prezzo” ed alle “modalità di determinazione coefficienti V(a)i e criterio motivazionale”, al “metodo aggregativo compensatore”, alla “riparametrazione dei punteggi delle offerte ammissibili”;b)“Campionatura”;tutti, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
8) dello “Allegato al Capitolato Speciale ID.16PRE015 – gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “dispositivi emostatici e sigillanti”: descrizione dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d’asta e cauzioni provvisorie da versare”, e di tutto quanto in esso richiamato e/o allegato, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
9) della determinazione del responsabile “Sc Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara” n. 331 del 14/4/17, in relazione all’indizione della procedura aperta ID.16PRE015, con cui sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione ed il capitolato speciale, nonché di tutto quanto in esso richiamato e/o allegato, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
10) della nota prot n. 0027441/P/GEN/EGAS del 11/10/17 di richiesta di integrazione della campionatura, se e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
11) di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento: al verbale della seduta del 26/6/17, di cui si ignorano estremi e contenuto, nonché a tutti gli eventuali, ulteriori precedenti e/o successivi verbali di gara;alla precisazione del 22/5/17 e del 31/5/17;alla nota prot n. 0001050/P/GEN/EGAS del 15/1/18 di convocazione della seconda seduta pubblica, della nota prot n. 0017644/P/GEN/EGAS del 27/6/17 di comunicazione delle ditte ammesse, della nota prot n. 0003507/P/GEN/EGAS del 1/2/2018 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente;alla documentazione e produzione offerta dalla Johnson &Johnson Medical S.p.A., ivi conclusa la nota prot n. 0027441/P/GEN/EGAS del 11/10/17 di richiesta di integrazione della campionatura e/o di altra nota del medesimo contenuto, qualora dovesse essere diversa da quella citata, nonché di tutti gli atti in essa richiamati, connessi e/o allegati, di cui si ignorano estremi e contenuto;al provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, composta dal Prof. N D M, quale Presidente dai Dott.ri A B, V G, G V e Prof. A R, quali componenti, e dei relativi allegati curricula.
e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o di caducazione
del contratto/i eventualmente e conseguentemente stipulato/i per l’affidamento della predetta fornitura alla Johnson &Johnson Medical S.p.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Johnson &Johnson Medical S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto dimesso in data 20 marzo 2018 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, stante la sopravvenuta nota del 19/3/18 inviata a mezzo pec da EGAS e l’allegata determina dirigenziale n. 343 del 16/3/2018, con cui l’Ente stesso, preso atto del ricorso ora in esame presentato dall’odierna ricorrente in relazione al lotto n. 13, ha ritenuto “ di sospendere l’aggiudicazione del lotto in argomento, nelle more dell’adozione della sentenza riguardo al contenzioso di cui sopra”;
Considerato, conseguentemente, che, nel prendere atto della detta rinuncia, va, al contempo, fissata ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a. la data dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, tenendo, tuttavia, conto, ai fini dell’individuazione della data medesima, delle esigenze manifestate verbalmente dalle parti nel corso dell’odierna udienza camerale e riportate nel relativo verbale;
Considerato di rinviare ogni statuizione sulle spese alla decisione definitiva;