TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-09, n. 202400940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-09, n. 202400940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400940
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00940/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2024, proposto da Società Sogegross S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Alessandria 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e S C rappresentati e difesi dagli avvocati G F F e V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento del provvedimento dirigenziale senza data ma trasmesso il 13 dicembre 2023, avente ad oggetto annullamento d'ufficio del permesso di costruire 27 luglio 2023 n. 150_2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Sogegross S.p.A. (Sogegross) è proprietaria, per acquisto a titolo derivativo dalle società Alessandria 2000 s.r.l. e Nuova Coop Società Cooperativa, di un fondo edificabile di 19.000 mq nel territorio comunale di Alessandria, in prossimità del fiume Bormida.



2. Prima di perfezionare il contratto definitivo di vendita, le società danti causa avevano presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un immobile ad uso commerciale.



2.1. L’istanza era corredata di relazione sul rischio idraulico, la quale, premessa la collocazione del lotto in classe di pericolosità idrogeologica III.b. a (secondo la carta di sintesi del PRGC), precisava che, a fronte di una superficie topografica sita a 91,40 m. s.l.m., la superficie calpestabile del fabbricato sarebbe stata situata a 93,50 m. s.l.m. (doc. 6 di parte ricorrente pagg. 10 e 21), conformemente all’art. 51 delle norme tecniche di attuazione del citato PRGC e all’allegata tabella A che, per la classe di pericolosità in oggetto, indicano in quell’altitudine la quota di sicurezza dal rischio idrico.



3. Il 27.7.2023, il Comune di Alessandria ha rilasciato all’avente causa Sogegross il permesso di costruire n. 150/2023 (doc. 10 di parte ricorrente)



4. Con successivo atto ex art. 7 Legge n. 241/1990 del 16.8.2023 (doc. 11 di parte ricorrente), avente anche portata sospensiva del titolo, l’amministrazione ha, però, comunicato l’avvio della procedura di annullamento in autotutela del provvedimento autorizzatorio.



4.1. Nelle sue motivazioni, l’atto che precede fa riferimento alla variante del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottata con decreto dell’autorità di bacino n. 121/2022 (doc. 17 di parte ricorrente) -che ha ridisegnato le fasce fluviali del Comune di Alessandria e, per quanto d’interesse, la fascia B, con il relativo limite di progetto rispetto alla fascia C- nonché alla delibera di giunta regionale (DGR) n. 27-6373 del 28.12.2022 (doc. 12 di parte ricorrente), con cui la Regione Piemonte ha dettato disposizioni per i comuni con strumenti urbanistici non ancora adeguati al PAI e nuovi criteri di valutazione del rischio idraulico, disponendo, al riguardo, che gli enti locali possono procedere a una più approfondita valutazione del rischio idraulico e che: “ Effettuata la verifica, qualora all’interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiori a 0,60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile effettuare valutazioni volte a verificare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate ”.



4.2. La sospensione del titolo è stata inoltre giustificata a motivo: i) dell’erroneo richiamo all’art. 51 NTA del piano regolatore comunale anziché alle sovraordinate prescrizioni del PAI;
ii) dell’imprecisione della relazione idraulica allegata al progetto, nella parte in cui si riferisce al fiume Tanaro anziché a tergo della fascia B di progetto del fiume Bormida;
iii) del difetto della relazione finale del r.u.p.;
iv) delle corrispondenti valutazioni del Comune sul rischio idrogeologico di aree con caratteristiche analoghe al lotto di proprietà della ricorrente (doc. 11 cit.).



5. Sia Sogegross sia la dante causa Alessandria 2000 hanno presentato osservazioni endoprocedimentali. La prima ha depositato anche una nuova relazione tecnica (doc. 13 di parte ricorrente).



5.1. in merito alla superficie idraulica (o Piano di Laminazione: P.L.) la relazione allegata da Sogegross afferma che le risultanze a corredo del progetto edilizio hanno assunto a riferimento le simulazioni idrauliche in moto vario con tempo di ritorno di duecento anni (TR200) sulla base dei “ valori calcolati per la sezione n.5b più prossima all’area in esame ”;
precisandosi in proposito che: “ Tale sezione individua una quota della superficie idrica (PL) pari a 92.80 m s.l.m. a cui corrisponde un franco di +0,90 metri rispetto al piano di edificazione (93,70 m.s.l.m.). Effettuando analoghe simulazioni in moto idraulico permanente, sempre per TR200 anni, la stessa sezione 5b segnala una quota della superficie idrica (PL) pari a 93.88 m.s.l.m., superando quindi di soli 18 cm la quota di edificazione ”. La relazione attesta, infine, che: “ In riferimento alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della DGR n. 27-6373/2022 […] gli interventi ammissibili devono prevedere tiranti idraulici inferiori a 30 cm: in questo caso il tirante idraulico è pari a 12 cm. ” (doc. 13, pag. 12 pdf).



6. Con provvedimento del 13.12.2023 (doc. 18 di parte ricorrente) il Comune di Alessandria ha annullato d’ufficio il permesso di costruire n. 150/2023.



6.1. La decisione si fonda sul rilievo che il tirante idrico (e cioè l’altezza massima tollerata dell’acqua in caso di esondazione) inferiore a 30 cm., di cui al citato allegato 1 della DGR 28.12.2022 n. 27-6373, dev’essere parametrato non al piano di edificazione in progetto, ma allo stato dei luoghi attuale e alla relativa quota topografica del terreno. Pertanto, poiché la nuova relazione tecnica versata da Sogegross situa la superficie idrica (P.L.) dell’area oggetto dell’intervento alla quota di 93,88 m. s.l.m., mentre ai sensi dell’elaborato progettuale la quota topografica sarebbe posta a 91,40 s.l.m., l’amministrazione ha censurato il vistoso scostamento (pari a 2,48 m.) dal limite di tolleranza di trenta centimetri. Nello stesso atto si evidenzia, inoltre, l’insufficienza delle valutazioni dell’elaborato di progetto a fronte dell’aggravamento dello scenario di rischio idrogeologico delineato dalla variante del PAI.



7. Avverso il superiore annullamento d’ufficio del titolo edilizio è insorta Sogegross, con ricorso notificato il 12.2.2024 e depositato il giorno successivo, chiedendone la caducazione, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 28 dicembre 2022 n. 27-6373 in relazione agli artt. 65 e 67 D.Lgs. n. 152/2006 e agli artt. 9, 18, 31, 39 e 51 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino 26 ottobre 2022 n. 121. Violazione e falsa applicazione del PRG di Alessandria (art. 35). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di presupposto. Illogicità.

Il limite di tolleranza idraulica di trenta centimetri, stabilito dall’allegato 1 della DGR 28.12.2022 n. 27-6373 e posto a fondamento dell’atto impugnato, sarebbe privo di immediata cogenza in quanto, per integrarne la forza esecutiva, sarebbe necessario il preventivo recepimento della norma nello strumento urbanistico comunale o, in alternativa, l’inutile decorso del termine di 36 mesi fissato a tal fine dalla stessa DGR;
con la conseguenza che, fino ad allora, dovrebbero applicarsi le vigenti prescrizioni del piano regolatore generale del Comune di Alessandria, che non prevedono l’anzidetto limite. Ciò in conformità anche all’art. 39 delle norme tecniche di attuazione al PAI.

II. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di presupposto. Violazione a falsa applicazione degli atti amministrativi generali richiamati nella rubrica del primo motivo di ricorso e nel provvedimento impugnato.

In via gradata si deduce l’erroneità della valutazione del Comune circa il prospettato superamento dell’anzidetto limite di tolleranza. Rileva, in proposito, la ricorrente che, nel difetto di dati ufficiali concernenti la specifica area di sua proprietà, gli unici elementi disponibili sono quelli richiamati nelle relazioni di parte, con conseguente inaffidabilità delle risultanze assunte dall’amministrazione intimata.

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