TAR Salerno, sez. III, sentenza 2025-01-09, n. 202500024

CS
Ordinanza cautelare
3 marzo 2025
TAR Salerno
Decreto cautelare
12 novembre 2024
TAR Salerno
Sentenza
9 gennaio 2025
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CS
Ordinanza cautelare
3 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2025-01-09, n. 202500024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202500024
Data del deposito : 9 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2025

N. 00024/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01817/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

ASL Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del progetto riabilitativo individualizzato datato 3.10.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Avellino e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, C. G.) e -OMISSIS- (in appresso, G. C.), in qualità di genitori e tutori del minore -OMISSIS-, agivano per: - l’annullamento: -- del progetto riabilitativo individualizzato (PRI) del 3 ottobre 2024, formulato dall’Unità operativa complessa (UOC) Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL Avellino, nella parte in cui erano state assegnate a C. A. n. 10 ore settimanali di trattamento ABA (Applied Behavior Analysis, analisi comportamentale applicata); -- della delibera del Direttore Generale dell’ASL Avellino n. 1757 del 17 dicembre 2019, nella parte in cui il monte ore di trattamento ABA era inversamente proporzionato alla fascia di età del paziente; -- del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), previsto dalla delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 131 del 31 marzo 2021, se e in quanto lesivo; - l’accertamento del diritto di C. A. e la condanna dell’ASL Avellino all’erogazione di almeno n. 25 ore settimanali di trattamento ABA e n. 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Invocavano, altresì, l’adozione di idonee misure cautelari.

2. Alla stregua delle allegazioni attoree:

- C. A., nato il [...], risultava affetto da un disturbo dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) di livello 2 ex DSM (Manuale Diagnostico-Statistico dei Disturbi Mentali) 5;

- la storia clinica del minore iniziava il 23 febbraio 2016, allorquando effettuava una prima visita specialistica neuropsichiatrica infantile con diagnosi di ASD e programma di inserimento nel progetto ABA;

- il trattamento ABA era avviato il 19 aprile 2016 dall’AIAS di Cicciano e prorogato periodicamente ogni 6 mesi;

- nel febbraio 2016, C. A. era sottoposto ad approfondimento psicodiagnostico con test ADOS-2 che lo collocava ad un livello moderato di sintomi relativi all’autismo;

- in data 2 dicembre 2020, il minore era sottoposto ad una rivalutazione di neuropsichiatria infantile da parte dell’ASL Avellino, che confermava la diagnosi di ASD e il trattamento ABA, chiedendo un incremento di n. 2 ore settimanali di logopedia, tuttavia mai erogate;

- in data 8 marzo 2021, C. A. ripeteva il test ADOS-2, che delineava un profilo di funzionamento globale peggiorativo in tutte le aree indagate rispetto alla valutazione del 2016;

- alla luce di tale andamento clinico, C. G. e G. C., in qualità di genitori e tutori del minore, in riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino, dichiaratosi privo di giurisdizione con ordinanza del 14 novembre 2022, agivano dinanzi a questa Sezione, con ricorso iscritto a r.g. n. 7/2023, per l’accertamento del diritto del proprio figlio a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell’ASL Salerno, un trattamento ABA intensivo, per un numero di ore settimanali non inferiore a 25, oltre a 3 ore mensili di supervisione, fino al compimento del diciottesimo anno d'età;

- anche sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), disposta dal Tribunale di Avellino, questa Sezione, con sentenza n. 1605 del 3 luglio 2023, accoglieva il ricorso, per l’effetto ordinando all’ASL Avellino «di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 25 … ore settimanali … per il periodo di ulteriori 6 mesi a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della … sentenza, al termine del quale l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore»;

- in esito alla rivalutazione prevista dalla suindicata pronuncia giurisdizionale, l’ASL Avellino, senza sottoporre il minore a nuova visita neuropsichiatrica e senza somministrare direttamente allo stesso alcun test cognitivo, elaborava il qui impugnato PRI del 3 ottobre 2024, contemplante n. 10 ore settimanali di trattamento ABA;

- il giudizio clinico sintetico riportato nel menzionato PRI del 3 ottobre 2024 era il seguente: «Ragazzo di 11 anni presenta isolamento sociale, mostra scarsa interazione sociale reciproca con un contatto oculare sfuggente e un sorriso sociale non adeguatamente presente nei contesti pragmatici. Preferenza per il gioco sensoriale. Appare concentrato su di sé emettendo comportamenti sociali inadeguati. Non sempre si gira quando chiamato per nome. Presenta ipersensibilità verso alcuni suoni e odori. Anomalie dell'esplorazione sensoriale. Vocalizzazione e linguaggio atipici nell'ambito di una comunicazione possibile, con frase bitermine ma limitata e scarsamente conversazionale. Scarsa consapevolezza della propria sicurezza».

3. Dopo aver illustrato la dianzi compendiata vicenda clinica e processuale relativa alla posizione del proprio figlio, nonché il quadro normativo e scientifico di riferimento, i ricorrenti deducevano: - l’illegittimità della DGRC n. 131 del 31 marzo 2021, nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età; - l’illegittimità della delibera del Direttore Generale dell’ASL Avellino n. 1757 del 17 dicembre 2019, nella parte in cui prevede, del pari, trattamenti generalizzati e precostituiti con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età; - l’illegittimità del PRI del 3 ottobre 2024, siccome inficiato da deficit istruttorio e motivazionale, nella parte in cui attribuente n. 10 ore settimanali di trattamento ABA; - l’insufficienza di tale monte ore a fronte del quadro clinico del minore.

4. Costituitasi l’intimata ASL Avellino, eccepiva l’infondatezza delle domande proposte ex adverso.

5. Il ricorso veniva chiamato all’udienza del 5 dicembre 2024 per la trattazione dell’incidente cautelare.

Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato nei sensi di cui in appresso.

7. Onde adeguatamente scrutinare le questioni sottoposte al Collegio, giova previamente rammentare il quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla ASD, già illustrato dalla Sezione in svariate pronunce (cfr. sent. n. 1711/2023, n. 1401/2024 e n. 1403/2024)

7.1. D.p.c.m. 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”).

Si stabilisce che l’assistenza socio-sanitaria sia prestata a persone con bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati di assistenza redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e si demanda alle Regioni la disciplina inerente le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

7.2. Linea guida n. 21/11, elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito del progetto strategico di ricerca finalizzata del Ministero della salute “La salute mentale nel bambino e nell’adolescente – Unità operativa approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico” – “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”.

Si tratta di una serie di raccomandazioni da rispettare nel trattamento dell’autismo (considerare l’autismo come un disturbo neurologico; inserire l’intervento psicoeducativo nell’ambito del piano di cura; considerare la possibilità che il paziente autistico abbia bisogno di supporto in ogni ambito della sua quotidianità; personalizzare il piano di intervento a seconda delle necessità individuali del paziente; coinvolgere la famiglia del bambino e istruirla ad interagire correttamente con lui, attraverso percorsi di parent training).

7.3. Accordo Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n. 132/CU - Accordo assunto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 281/1997, sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico”.

Si raccomanda la promozione di: - diagnosi tempestiva e presa in carico globale

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