TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-13, n. 202308219
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2023
N. 08219/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15569 del 2022, proposto da
Sindacato di Base Multicategoriale, EN RT, AR AR, IL TT, NN IA SA, MA CI, BE LA, RI TE, EL OR, EN ER, RE FA, IA FA, BE IZ, DA FR, PI NO, IL NO, DE ES, EN OB, PI RE, NI OD, TI OD, TE ER, RI RU, SS ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati RI Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Italferr S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Commissione Tecnica Pnrr Presso il Ministero della Transizione Ecologia, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ragioneria Generale dello Stato Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza Speciale per il Pianzo Nazionale di Ripresa e Resilienza - Presso il Ministero della Cultura, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, Comune di Besenello, Comune di Aldeno, Consorzio Trentino di Bonifica, Terna Rete Italia S.p.A., Set Distribuzione S.p.A., Novareti S.p.A., Trentino Digitale S.p.A., Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. - Nazionale, F.A.I. - Fondo per L'Ambiente Italiano Ets, Gruppo D'Intervento Giuridico Odv, Italia Nostra (Onlus), Legambiente Nazionale Ap, Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale, V.A.S. - Verdi Ambiente e Società (Onlus), Wwf Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, non costituiti in giudizio;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bernardi, IAluisa Cattoni, Jessica Marica Rampone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jessica Marica Rampone in Trento, piazza Dante, 15;
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e con istanza istruttoria di verificazione, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata il 18 luglio 2022 dal responsabile area nord - est RF (non notificata), nell'ambito del progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del NN - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005); della determinazione motivata n. 1/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 17 dicembre 2021, e di tutti i relativi allegati; della determinazione motivata n. 2/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 5 agosto 2022, e di tutti i relativi allegati; della ordinanza n. 3 dell'8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario di RF nell'ambito del progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del NN - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005); del progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto la realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del NN - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005) e delle relative determine di approvazione e adozione, ancorché non conosciute, oltreché di ogni altro allegato, anche se non individuato ma facente parte del provvedimento nella sua interezza; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, ivi comprese le determinazioni eventualmente adottate nell'ambito della conferenza di servizio nei limiti e per quanto di interesse dei ricorrenti, e di ogni atto, documento e/o provvedimento connesso e/o consequenziale all'atto qui espressamente gravato, ancorché oggi non conosciuti; nonché per l'accertamento dell'attuale ed assoluta impossibilità di dare corso e luogo al progetto, ovvero di proseguire nel procedimento per la sua attuazione, attese le criticità documentate, e quindi della necessità di una verificazione in contraddittorio, per l'accertamento dei parametri minimi di compiutezza e completezza degli elaborati progettuali e dell'istruttoria per come (non) pienamente svolta per la sua legittimazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Italferr S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Provincia Autonoma di Trento e di Comune di Trento e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto in riassunzione nanti a questo Tribunale all’esito della declaratoria d’incompetenza territoriale del T.R.G.A. di Trento pronunciata con l’Ordinanza 24 novembre 2022, n. 200, gli esponenti hanno chiesto l’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, adottata il 18 luglio 2022 dal responsabile area nord-est RF, nell’ambito della procedura di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del “ lotto 3: Circonvallazione di Trento”, delle determinazioni motivate del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici rese nel procedimento ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), dell’Ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario di RF, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle relative determine di approvazione e adozione.
2. Gli atti impugnati afferiscono al procedimento per l’approvazione del progetto di interesse nazionale di potenziamento della linea ferroviaria Verona – NN (opere di adduzione), inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, approvato dal CIPE con deliberazione 121/2001, confermata dalla deliberazione 130/2006 e finanziato nell’ambito della Missione 3, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («PNRR»), di cui al decreto del Ministro per l’economia e finanza 6 agosto 2021, pubblicato in G.U. 24 settembre 2021, s.g. n. 229 ed è inserita nell’allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. L’intervento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del citato decreto legislativo n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 è stato individuato tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un alto grado di complessità, con correlata nomina, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019, di apposito Commissario Straordinario.
4. I ricorrenti espongono di essere cittadini italiani, residenti a Trento, in parte proprietari di beni immobili siti nella predetta città e in parte residenti in un ambito territoriale interessato dai lavori per cui è causa e rivendicano l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’impugnativa degli atti gravati, in quanto incidenti sui loro diritti dominicali, sul loro diritto alla salute, e sul diritto alla libera fruizione degli spazi in ambito cittadino.
5. Gli esponenti formulano sette motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Si dolgono dell’immotivato diniego di ostensione del Parere n. 1 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (osteso solo nell’imminenza della notifica del ricorso), e del fatto che tale circostanza avrebbe viziato lo svolgimento del Dibattito Pubblico e le conclusioni