TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-13, n. 202308219
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Pubblicato il 13/05/2023
N. 08219/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15569 del 2022, proposto da
Sindacato di Base Multicategoriale, I B, M B, I B, A M C, M C, A C, R C, E C, L E, L F, L F, A F, W F, P G, S G, A I, V J, P L, D O, K O, W P, F R, A Z, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati F L, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Italferr S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Commissione Tecnica Pnrr Presso il Ministero della Transizione Ecologia, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ragioneria Generale dello Stato Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza Speciale per il Pianzo Nazionale di Ripresa e Resilienza - Presso il Ministero della Cultura, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, Comune di Besenello, Comune di Aldeno, Consorzio Trentino di Bonifica, Terna Rete Italia S.p.A., Set Distribuzione S.p.A., Novareti S.p.A., Trentino Digitale S.p.A., Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. - Nazionale, F.A.I. - Fondo per L'Ambiente Italiano Ets, Gruppo D'Intervento Giuridico Odv, Italia Nostra (Onlus), Legambiente Nazionale Ap, Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale, V.A.S. - Verdi Ambiente e Società (Onlus), Wwf Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, non costituiti in giudizio;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni, Jessica Marica Rampone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jessica Marica Rampone in Trento, piazza Dante, 15;
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e con istanza istruttoria di verificazione, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata il 18 luglio 2022 dal responsabile area nord - est RFI (non notificata), nell'ambito del progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005);della determinazione motivata n. 1/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 17 dicembre 2021, e di tutti i relativi allegati; della determinazione motivata n. 2/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all'esito dell'Adunanza del 5 agosto 2022, e di tutti i relativi allegati;della ordinanza n. 3 dell'8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario di RFI nell'ambito del progetto di realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005);del progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto la realizzazione dell'asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento” (CUP J41C09000000005) e delle relative determine di approvazione e adozione, ancorché non conosciute, oltreché di ogni altro allegato, anche se non individuato ma facente parte del provvedimento nella sua interezza;di ogni altro atto o provvedimento presupposto, ivi comprese le determinazioni eventualmente adottate nell'ambito della conferenza di servizio nei limiti e per quanto di interesse dei ricorrenti, e di ogni atto, documento e/o provvedimento connesso e/o consequenziale all'atto qui espressamente gravato, ancorché oggi non conosciuti;nonché per l'accertamento dell'attuale ed assoluta impossibilità di dare corso e luogo al progetto, ovvero di proseguire nel procedimento per la sua attuazione, attese le criticità documentate, e quindi della necessità di una verificazione in contraddittorio, per l'accertamento dei parametri minimi di compiutezza e completezza degli elaborati progettuali e dell'istruttoria per come (non) pienamente svolta per la sua legittimazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Italferr S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Provincia Autonoma di Trento e di Comune di Trento e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto in riassunzione nanti a questo Tribunale all’esito della declaratoria d’incompetenza territoriale del T.R.G.A. di Trento pronunciata con l’Ordinanza 24 novembre 2022, n. 200, gli esponenti hanno chiesto l’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, adottata il 18 luglio 2022 dal responsabile area nord-est RFI, nell’ambito della procedura di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del “ lotto 3: Circonvallazione di Trento”, delle determinazioni motivate del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici rese nel procedimento ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), dell’Ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario di RFI, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle relative determine di approvazione e adozione.
2. Gli atti impugnati afferiscono al procedimento per l’approvazione del progetto di interesse nazionale di potenziamento della linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione), inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, approvato dal CIPE con deliberazione 121/2001, confermata dalla deliberazione 130/2006 e finanziato nell’ambito della Missione 3, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («PNRR»), di cui al decreto del Ministro per l’economia e finanza 6 agosto 2021, pubblicato in G.U. 24 settembre 2021, s.g. n. 229 ed è inserita nell’allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. L’intervento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del citato decreto legislativo n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 è stato individuato tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un alto grado di complessità, con correlata nomina, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019, di apposito Commissario Straordinario.
4. I ricorrenti espongono di essere cittadini italiani, residenti a Trento, in parte proprietari di beni immobili siti nella predetta città e in parte residenti in un ambito territoriale interessato dai lavori per cui è causa e rivendicano l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’impugnativa degli atti gravati, in quanto incidenti sui loro diritti dominicali, sul loro diritto alla salute, e sul diritto alla libera fruizione degli spazi in ambito cittadino.
5. Gli esponenti formulano sette motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Si dolgono dell’immotivato diniego di ostensione del Parere n. 1 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (osteso solo nell’imminenza della notifica del ricorso), e del fatto che tale circostanza avrebbe viziato lo svolgimento del Dibattito Pubblico e le conclusioni cui esso è pervenuto in quanto tale asserita secretazione avrebbe precluso al pubblico di valutare la percorribilità di un diverso tracciato proposto che avrebbe potuto evitare le interferenze critiche con la paleofrana del monte Marzola e le sorgenti d’acqua ivi presenti, oltre che scongiurare i pericoli di possibili smottamenti della collina est di Trento.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.l. 77/2021 sotto il profilo del mancato e non corretto esercizio da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del ruolo attribuitogli dalla legge e la violazione delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNIEC.
5.2.1. In particolare, il contegno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’iter di approvazione si sarebbe rivelato contraddittorio in quanto, pur rilevando la presenza di criticità progettuali non risolte, si sarebbe astenuto dal bloccare l’avanzamento dell’iter di approvazione.
In sostanza, il CSLLPP avrebbe incomprensibilmente dato parere positivo, pur rilevando il mancato adempimento alle prescrizioni imposte a RFI.
Inoltre, risulterebbero violate anche le disposizioni di sistema che si rinvengono nelle Linee guida, adottate proprio dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di fornire una direttiva per la realizzazione di progetti di fattibilità tecnico economica. Esse, infatti, contemplerebbero la redazione di un documento che confronti le alternative progettuali, mentre nel caso in questione detto documento non sarebbe mai stato elaborato, neppure dopo le espresse richieste del Consiglio Superiore.
5.3. Con il terzo motivo di gravame viene censurato l’iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la conferenza di servizi e viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.l. 77/2021 e di quelle relative alle conferenze di servizi. Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta;travisamento di fatti e documenti e contraddittorietà delle motivazioni espresse.
5.3.1. I ricorrenti evidenziano carenze procedimentali afferenti alla fase partecipativa alla Valutazione d’Impatto Ambientale e rappresentano che il parere reso dalla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, sarebbe stato travisato, in quanto sarebbe stato considerato quale parere favorevole mentre il contenuto dello stesso evidenzierebbe una posizione recisamente contraria all’intervento;ulteriormente viene censurata l’illegittimità del parere reso dall’Assessore di Trento in ordine al parere relativo alle integrazioni, in quanto reso da Organo incompetente e, infine, sottolineano come le prescrizioni apposte non avrebbero potuto che rivelarsi prive di qualsiasi utilità ed effetto atteso che esse, per poter essere rispettate, avrebbero dovuto condurre ad una modifica del tracciato, oramai non più possibile.
5.4. Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti esplicitano ulteriormente l’ultimo profilo della doglianza formulata nel terzo motivo ribadendo l’impossibilità delle prescrizioni apposte al progetto per fatto e colpa delle amministrazioni coinvolte e della stazione appaltante, nonchè l’illogicità e del provvedimento adottato all’esito della Conferenza di Servizi.
5.4.1. In particolare, viene contestata l’inutilità della prescrizione del prolungamento di 165 metri della galleria artificiale, che non potrà essere attuata, poiché l’art. 27 del codice degli appalti non consentirebbe di modificare il PFTE in sede di approvazione dei livelli successivi di progettazione e identica sorte toccherebbe alle ulteriori altre 222 prescrizioni impartite dai vari organi competenti e che i ricorrenti assumono non essere state formalmente recepite da RFI, tanto da non risultare neppure inserite negli elaborati progettuali posti a base del bando di gara pubblicato;i ricorrenti, inoltre, espongono ulteriori circostanze di merito che imporrebbero la rivisitazione della progettazione;
5.5. Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la violazione del principio di prevenzione e dei canoni del codice dell’ambiente, la violazione dell’art. 242 ter codice ambiente evidenziando il pericolo di disastro ambientale e la sottostima dei costi di bonifica.
5.5.1. In particolare, il progetto di RFI nulla prevederebbe circa le cautele da adottare in merito al passaggio sul Sito di interesse nazionale di Trento Nord. Non essendo l’area bonificata, l’affidamento dei lavori di RFI, a giudizio dei ricorrenti, causerebbe gravissimi danni all’ambiente ai lavoratori e ai cittadini. Inoltre, vengono censurate le modalità previste per lo stoccaggio provvisorio dei materiali inquinati, l’assenza di soluzioni riferite alla falda acquifera superficiale, la sottostima dei costi per il disinquinamento e la violazione dell’art. 242 ter del d.lgs. 152/2006, in quanto nell’ambito della procedura di VIA mancherebbe la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e 1-bis, ovvero la certificazione che si tratti di opere lineari e che queste non interferiscano con la esecuzione ed il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso viene censurata la violazione dell’art. 242 codice ambiente, sotto diverso profilo. L’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, inversione procedimentale.
5.6.1. Nel dettaglio, viene censurata l’assenza delle risultanze della caratterizzazione del sito di intervento, cui dovrebbe seguire l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e la mancata indicazione dell’ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 242 e succ. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonchè l’assenza di qualsiasi specificazione in relazione al livello di attuazione della procedura di bonifica del sito.
5.7. Con il settimo e ultimo motivo di gravame viene censurata la violazione degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale.
5.7.1. Sottolineano gli esponenti che l’art. 9 Cost. nell’attuale formulazione tutela non più solo il paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e, dunque, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente.
Evidenziano i ricorrenti che la riforma Costituzionale ha introdotto una linea portante delle politiche pubbliche dell’economia secondo cui, poiché l’attività economica deve essere indirizzata e coordinata dalla legge a fini sociali e ambientali, tenendo altresì conto delle future generazioni, la sostenibilità delle scelte -sancita anche a livello comunitario- deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e della collettività nel suo complesso e con una visione degli effetti di lungo periodo di dette scelte, piuttosto che arrestarsi sulla soglia delle esigenze dell’economia e del profitto immediato. Tuttavia, nell’iniziativa in questione, RFI e le altre amministrazioni coinvolte, ognuno per quanto di competenza, avrebbero ignorato la tutela dell’ambiente e del paesaggio rispetto agli interessi vantati dai ricorrenti, non risultando correttamente operato un bilanciamento degli interessi in gioco.
6. Si sono costituite in giudizio, R.F.I., Italferr spa, e le varie amministrazioni evocate in giudizio, insistendo per la reiezione dell’impugnativa in quanto inammissibile e infondata.
7. Con ordinanza del 16.1.2023, n° 298, l’istanza cautelare è stata respinta.
8. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 maggio 2023.
DIRITTO
1. Il Collegio in via preliminare, e al fine di perimetrare correttamente il contraddittorio, è chiamato a scrutinare l'eccezione formulata da Rete Ferroviaria Italiana spa e Italferr spa che hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente sia con riguardo ai ricorrenti privati, che si sarebbero limitati ad affermare genericamente la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, con incisione sui diritti dominicali, sul diritto alla salute e sulla libera fruizione degli spazi in ambito cittadino, sia in riferimento alla posizione del Sindacato di Base Multicategoriale, essendo l’impugnazione estranea all’ambito d’interesse del sindacato e delle finalità statutarie dello stesso.
1.1. Osserva il Collegio come l’eccezione risulti fondata unicamente con riguardo alla posizione del sindacato nei cui confronti il ricorso proposto si palesa inammissibile in ragione del difetto di legittimazione all’impugnativa.
Con riguardo a tale parte ricorrente, infatti, non risulta essere stata prodotta in giudizio l’indispensabile documentazione a comprova della forma giuridica, della composizione e delle finalità perseguite e pertanto l’iniziativa giudiziaria di un’organizzazione sindacale -le cui ordinarie finalità sono correlate al perseguimento dell’interesse dei lavoratori e alla tutela delle rispettive posizioni- non appare caratterizzarsi per la presenza di interessi propri ed esclusivi dell'associazione nè di un interesse comune e omogeneo di tutti i soggetti rappresentati dal Sindacato stesso.
Non è stato, in sostanza, fornito alcun principio di prova -non essendo stato depositato neppure lo statuto associativo- in ordine al fatto che da un lato il Sindacato in parola persegua finalità correlate alla tutela ambientale o paesaggistica, né che l’azione dell’Organizzazione si correli alla tutela di un interesse omogeneo degli iscritti alla luce della potenzialmente ampia platea di soggetti che possono determinarsi ad iscriversi a tale Associazione.
Basti all’uopo considerare la posizione rivestita dai soggetti –quali eventuali disoccupati iscritti al sindacato- che ben potrebbero nutrire un contrapposto interesse all’esecuzione degli interventi in questa sede avversati in ragione, ad esempio, delle eventuali opportunità occupazionali che potrebbero venire a crearsi;
E’, pertanto, evidente come alla luce della composite e variegate componenti dei soggetti che un Sindacato è idoneo a rappresentare, ben è ipotizzabile una potenziale conflittualità all’interno del complessivo novero dei soggetti rappresentati dal sindacato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, "...la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi deve corrispondere ai limiti delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;il che vuole anche dire che l'interesse tutelato con l'azione giurisdizionale sia comune a tutti gli associati, per questo riuniti in un'associazione, aprendosi altrimenti conflitti interni all'associazione stessa, il che implicherebbe automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (Cons. Stato, A.P., 2 novembre 2015 n. 9).
È stato anche rilevato che "La legittimazione delle associazioni di categoria è collegata alla tutela degli interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una posizione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all'ente esponenziale.
Alla stregua dei rilievi che precedono l'azione proposta non caratterizzata dalla ricorrenza di un interesse collettivo unitario, risulta inammissibile (Cons. St., sez. V, n. 4480/2010).. ." (cfr. C.G.A. in sede consultiva, Adunanza delle Sezioni riunite del 13 marzo 2018, parere n. 167/2018;nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 277).
Recentemente, il Consiglio di Stato ha, altresì, osservato proprio con riferimento alla posizione assunta da un'associazione sindacale, che "...Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.
Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen. , n. 9 del 2015;sez. III, nn. 2150 del 2015, 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014;sez. V, n. 3033 del 2013 e sez. IV, n. 2150 del 2011;Sez. VI, n. 1712 del 2017)... " (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27 febbraio 2019, n. 4, punto 16 e, ancor più di recente, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 22-02-2021, n. 633)
Conclusivamente sul punto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto dal Sindacato di Base Multicategoriale;
1.2. Il Collegio ritiene, invece, sussistere la legittimazione in capo agli altri ricorrenti.
Risulta essere circostanza incontestata il fatto che tutti i ricorrenti siano residenti nella città di Trento ed alcuni di questi siano anche proprietari dei beni immobili ivi siti.
La Giurisprudenza ha avuto modo di osservare che il requisito della vicinitas è di per sé sufficiente a supportare la legittimazione e l'interesse ad agire (...), dal momento che essa aggiunge l'elemento della differenziazione ad interessi qualificati in virtù delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nelle materie che di volta in volta vengono in rilievo (nel caso, l'ambiente e l'urbanistica).
Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della “ vicinitas”, ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere e pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica , tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. St., Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254 e, da ultimo: Cons. St., Sez. IV, 9.11.2020, n. 6862;CdS sez. II 10 marzo 2021, n° 2056.).
Anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno osservato che il requisito della "vicinitas" è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un'opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa, nè ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, avendo peraltro i ricorrenti altresì allegato le paventate conseguenze dannose scaturenti, sotto il profilo della salute e dell'ambiente, dall'attuazione degli impugnati provvedimenti. Il requisito della " vicinitas " aggiunge, così, l'elemento della differenziazione ad interessi qualificati, che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale ed evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorchè l'attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute.(Cass., SS.UU., 30 giugno 2021, n° 18493 e Cass. SS.UU. 27 agosto 2019, n. 21740).
1.3. Il Collegio ritiene di poter soprassedere -a prescindere dalla loro non evanescente consistenza- rispetto alle ulteriori eccezioni d’inammissibilità del ricorso, atteso che la congiunta disamina della normativa specifica applicabile all’iniziativa in questione e della copiosa documentazione versata in giudizio, offrono evidenza dell’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
E’ consolidato in giurisprudenza il principio in ragione del quale "ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le
questioni processuali” (cfr, tra le tante CdS V, 27 maggio 2022, n° 4279);
Ulteriormente, osserva il Collegio, che la particolare delicatezza della tematica ambientale coinvolta nella vicenda giustifichi uno scrutinio nel merito della questione volto a dissipare i dubbi prospettati -seppur in maniera non sempre chiara e lineare come in appresso evidenziato- dai ricorrenti.
2. Con il primo motivo di ricorso afferente all’eccepito illegittimo diniego di ostensione del Parere n. 1, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alle conseguenze che ciò avrebbe determinato in seno allo svolgimento del Dibattito Pubblico e alle determinazioni successivamente assunte, osserva il Collegio, sin da subito, che dalla documentazione prodotta non emerge alcun diniego rispetto alla richiesta di accesso agli atti.
2.1. Prima di addentrarsi nel merito della questione, ritiene opportuno il Collegio sintetizzare alcuni profili di rilievo inerenti alla disciplina in oggetto.
L’iter procedimentale che ha disciplinato l’intervento in questione è riportato nell’art. 44, comma 1 del D.L. n° 77 del 2021, inserito nel Titolo III° rubricato “Procedura speciale per alcuni progetti PNRR ” ed è denominato “ semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto ”.
2.1.1. Il processo di approvazione dell’opera delineato nella norma richiamata si caratterizza per l’avvio in contestualità di autonomi procedimenti che devono essere avviati e definiti con stringenti cadenze temporali e che recano, quale base, il progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui all’art. 23 commi 5 e 6 del Del d. Lgs 50/2016.
I procedimenti simultanei afferiscono alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, con coinvolgimento della competente soprintendenza, alla valutazione d’impatto ambientale e al dibattito pubblico.
Un ruolo centrale è svolto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, che viene individuato quale organo deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere, tra le quali quella in questione.
In seno a tale organo è costituito un Comitato Speciale in quale, una volta ricevuto dalla stazione appaltante il progetto di fattibilità tecnica ed economica, è chiamato, nell’immediato, ad operare un primo vaglio di idoneità tecnica al fine di rilevare l’esistenza di evidenti errori o incompletezze sostanziali, anche avuto riguardo agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali ed è deputato all’eventuale restituzione del Piano alla stazione appaltante con l’indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole.
Il Comitato speciale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da sette dirigenti generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato;tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali;tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
La norma in questione prevede, inoltre, che la conseguente conferenza di servizi sia svolta in forma semplificata e che nel corso della stessa siano acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell’interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale.
La determinazione conclusiva della conferenza tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Inoltre, perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell’opera e determina l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio. La determinazione conclusiva comprende, altresì, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Infine, sono dettagliatamente disciplinate le procedure compositive degli eventuali dissensi espressi in seno alla conferenza in caso di approvazione non unanime ma sulla base delle posizioni prevalenti, ovvero nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati;in questo caso, la questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la relativa definizione conclusiva, con eventuale coinvolgimento, in ultima istanza, ove non si pervenga ad una soluzione condivisa ai fini dell’adozione della determinazione motivata ed esclusivamente in presenza di dissensi qualificati, del Consiglio dei Ministri.
2.2. Precisato quanto sopra, emerge dalla documentazione prodotta che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 77/2021, con nota P\2021\0000530 dell’11 ottobre 2021, il progetto è stato inviato alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP) per l’indizione del Dibattito Pubblico (DP) che è iniziato il 6 dicembre 2021 e si è concluso il 19 gennaio 2022. Il successivo 3 febbraio 2022 il Coordinatore per il DP ha consegnato alla CNDP e a RFI, ai fini dell’acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi, la relazione conclusiva del DP, con contestuale pubblicazione della stessa nel sito della CNDP.
Peraltro, osserva il Collegio che l’art. 46 del medesimo decreto legge, prevede che “la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’acquisizione del parere di cui all’art. 44, comma 1” e che “il dibattito pubblico ha durata massima di quarantacinque giorni”.
2.3. Lo sviluppo contestuale dell’iter volto al rilascio del parere da parte del CSLP e dell’acquisizione delle risultanze in seno al dibattito pubblico è, pertanto, circostanza espressamente contemplata dalla norma sopra richiamata.
Non coglie nel segno dunque la censura laddove si duole del mancato sviluppo in sequenza del dibattito pubblico rispetto alla resa del parere in questione.
Inoltre, con la Determinazione motivata n. 2/2022, resa all’esito dell’Adunanza del 5 agosto 2022, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, nell’adottare l’atto ricognitivo della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 luglio 2022, dà espressamente conto di aver acquisito le risultanze del dibattito pubblico esplicitate nella relazione conclusiva del 3 febbraio 2022, attestando, pertanto il lineare svolgimento dell’iter anche sotto tale profilo partecipativo.
2.3. In definitiva, il primo motivo di gravame si rivela infondato.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che l’operato dell’Organo Consultivo si sarebbe rivelato contraddittorio in quanto, pur avendo evidenziato criticità, non avrebbe poi bloccato l’iter di approvazione.
3.1. Anche tale doglianza è tuttavia priva di pregio.
Con il parere n° 2, il Comitato Speciale ha espressamente richiamato le prescrizioni riportate nel parere n. 1/2021 precisando quelle da ottemperare prima di addivenire all’affidamento dell’opera, al fine di garantirne l’efficiente esecuzione;
In tale parere n° 2 vengono esplicitati i profili inerenti agli aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici e le problematiche di scavo in galleria;quelli relativi alla sicurezza in galleria, compresi gli aspetti di sicurezza antincendio e quelli di sostenibilità nel processo realizzativo dell’opera, dando conto anche dell’esigenza di operare un completamento e approfondimento delle indagini eseguite, con approntamento di “ un accurato sistema di monitoraggio ” da mettere a punto prima dell’affidamento dei lavori.
Viene precisato che “ le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all’interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento ”.
All’esito di tale completo vaglio e con il corredo di tutti i rilievi sopra formulati, il Comitato ha statuito per il prosieguo del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel successivo iter previsto dall’art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 stabilendo, altresì, che la verifica dell’adempimento alle prescrizioni afferenti all’intero procedimento autorizzativo fosse ascritta al Soggetto verificatore ex art. 26 del vigente Codice dei Contratti.
3.2. In definitiva, il Comitato Speciale, all’esito di un primo esame della documentazione progettuale, ha richiesto con nota 10361 del 12.11.2021 chiarimenti e integrazioni ai sensi del primo comma dell’art. 44 del decreto legge n. 77/2021 a RFI, la quale ha fornito riscontro in data 20.11.2021 con la nota P\2021\0000670 del 29 novembre 2021.
A seguito di tali integrazioni il Comitato speciale ha poi formulato il proprio parere n. 1/2021 con il quale si statuiva il prosieguo dell’iter progettuale, prescrivendo l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel predetto parere.
Ulteriori approfondimenti sono stati poi forniti da RFI in data 3 giugno 2022 ed hanno condotto alla resa del parere n° 2. Inoltre in tale parere è stato espressamente richiamato il contenuto del parere n° 1 ed è stata effettuata un’analisi critica delle iniziative e delle integrazioni intraprese da RFI con ulteriore benestare al prosieguo dell’iter.
3.3. Evidenzia dunque il Collegio come l’operato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non si sia rivelato in alcun modo contraddittorio ed appaia, al contrario, pienamente rispondente al ruolo ad esso attribuitogli dalla normativa speciale sopra richiamata.
La puntuale analisi di tutte le interferenze del progetto con le tematiche ambientali e anche le osservazioni critiche riguardanti taluni snodi, lungi dall’evidenziare un modus procedendi incoerente, si palesa agli occhi del Collegio come sintomatico di una particolare attenzione prestata a tutte le implicazioni recate dal progetto in questione e del rilievo primario accordato all’adozione di tutte le necessarie cautele che devono accompagnare lo sviluppo di iter progettuali cui è connaturata una spiccata complessità.
Proprio la particolare complessità degli interventi, nel cui ambito vanno a convogliarsi esigenze talvolta contrapposte quali quella della celerità e della semplificazione procedimentale da un lato e quella del coinvolgimento di interessi “ sensibili ” di tipo ambientale e paesaggistico, giustificano la gestione “ in progress ” del bagaglio conoscitivo afferente al relativo livello di progettazione che poi deve assumere connotati di adeguata completezza al momento della procedura di affidamento.
Sulla base di tale logica si sono sviluppate le interlocuzioni tra gli attori coinvolti nell’iter in questione ed è in tale delicato contesto che vanno analizzate le fasi di integrazione documentale e di successivo sviluppo nell’affinamento del progetto.
Nel medesimo solco si colloca anche la determinazione conclusiva assunta dalla Conferenza di servizi che, nell’approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dà atto del non pervenimento di pareri contrari né di dissensi qualificati che hanno poi consentito al CSLLPP l’adozione di una determinazione (parere n° 2) di contenuto meramente ricognitivo delle predette risultanze.
In tale parere, peraltro, si evidenzia che RFI ha fornito utili integrazioni in relazione alla problematica della paleofrana e, ad ogni modo, proprio su tale versante ha imposto un monitoraggio volto alla verifica inerente all’ottemperanza di tutte le prescrizioni prima dell’affidamento dei lavori.
3.4. Avuto riguardo alle alternative progettuali che, a detta del ricorrente, sarebbero state ignorate, ritiene il Collegio opoortuno evidenziare come gli stessi ricorrenti diano conto del fatto che RFI abbia sottoposto a confronto due alternative progettuali (l’una a destra Adige e l’altra a sinistra Adige). Inoltre, l’operato vaglio di alternative progettuali emerge anche dalla disamina della Deliberazione del Comune di Trento n° 27 del 23 febbraio 2022 nella quale si dava -ad esempio- atto del fatto che “ riguardo alla richiesta di verifica del tracciato proposto come alternativa in destra Adige: la valutazione tecnica di R.F.I. S.p.a. riguardo a tale tracciato ha evidenziato l’insostenibilità tecnica di una proposta portatrice di una notevole serie di criticità, che risulta insostenibile anche dal punto di vista logistico e urbanistico, in considerazione del fatto che la previsione della stazione temporanea all’interporto non è compatibile con le funzioni interportuali e nemmeno, per ragioni localizzative e di accessibilità, con il ruolo che una stazione deve svolgere per il proprio territorio ;”
Ulteriormente non può non considerarsi, come correttamente osservato da RFI, che trattandosi del quadruplicamento di una linea ferroviaria di collegamento, la localizzazione del tracciato rimaneva comunque condizionata dalla linea preesistente e dalle concrete possibilità di allaccio e raccordo alla stessa.
3.5. Un ultimo profilo ritiene opportuno evidenziare il Collegio.
L’art. 44, comma 7 del D.L. 77 precisa che, in deroga all’art. 27 del D.L. 50/2016, la verifica del progetto accerta l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 e all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto definitivo o esecutivo.
Tale adempimento è stato posto in essere da parte di RFI con nota P\2022|0000486 del 14.9.2022 per il tramite del rapporto finale d’ispezione che ha riscontrato l’osservanza alle prescrizioni poste a base dell’adeguamento del PFTE.
Pertanto, anche sotto tale aspetto l’iter procedimentale seguito appare essersi sviluppato in conformità con i dettami normativi.
4. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che per evidente omogeneità contenutistica possono essere trattati congiuntamente, si rivelano in parte infondati e in parte inammissibili.
4.1. Va preliminarmente osservato, avuto riguardo alle doglianze rivolte avverso la Valutazione d’Impatto Ambientale che, come recentemente ribadito in sede giurisprudenziale, "… la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo;… nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va … valutata l'esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione;in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all'interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 14 settembre 2022, n. 7978).
Tale atto, tuttavia, non è stato tempestivamente gravato dai ricorrenti.
Ulteriormente si è osservato (cfr in termini TAR Lazio Sez. III^ 6.12.2022, n° 16268) che alla luce del vigente quadro normativo in materia (a livello europeo e nazionale), " La VIA è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa" che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti " (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006)" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 7 settembre 2020, n. 5379).
Nell'evidenziare la portata dell'istituto - "… finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio " - e "… la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti … ", è stato chiarito che "… nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti " (in tal senso, cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, sent. 14 marzo 2022, n. 1761).
4.2. Dalla ricostruzione dell'esatta natura del potere esercitato dall'Amministrazione in sede di VIA discende che " il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell'amministrazione", in base al principio di separazione dei poteri.
Ne consegue, sul piano della perimetrazione del controllo giudiziale sugli atti amministrativi recanti la valutazione di impatto ambientale in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, che "… il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all'organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi…" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit., e i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).
Si perviene, dunque, alla conclusione che "… il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato …) o quando l'atto sia privo di idonea motivazione " (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5379/2020;in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit.).
4.3. Ma anche anche a prescindere dai prospettati profili di inammissibilità delle doglianze rivolte avverso la VIA in ragione della sua mancata tempestiva impugnazione, emerge l’infondatezza della censura atteso che non risulta comprovata da parte dei ricorrenti alcuna effettiva pretermissione delle garanzie partecipative afferenti alla predetta fase.
Né, assume rilievo, nel caso in questione, l’" hackeraggio ” subito dai sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, atteso che l’art. 51, comma 9 del DL 50/2022 all’uopo adottato spiegava incidenza sui termini pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, mentre nel caso di specie le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica per il PNRR-PNIEC e dalla Sovrintendenza Speciale per il PNRR l’11 marzo 2022, acquisite al MiTE il 15 marzo 2022, erano state rese disponibili al pubblico a far data dal 18 marzo 2022.
Pertanto a tale data andava ancorato il dies a quo dei 15 giorni per presentare osservazioni, con scadenza precedente al 6 aprile 2022.
4.4. Risulta disatteso dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio, anche l’affermato travisamento del parere reso dalla Provincia di Trento che, a detta dei ricorrenti, sarebbe stato di segno contrario alla realizzazione dell’opera.
In realtà la documentazione versata in giudizio rende evidente come il parere espresso dalla Provincia non sia negativo. Infatti, l’Ente locale pur rilevando l’opportunità di operare ulteriori approfondimenti nell’analisi ambientale e colmare specifiche carenze documentali, non rilevava elementi di criticità tali da giustificare un parere negativo.
Emblematico è, in tale contesto, il passaggio della deliberazione dell’11 marzo 2022, n. 353 laddove afferma che “ in considerazione del livello di progettazione oggetto di approvazione in questa fase, il progetto necessita inevitabilmente, per le successive fasi, di ulteriori approfondimenti tecnici e del recepimento degli elementi prescrittivi di cui alla deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022, che sono integralmente richiamati, nonché delle indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento pervenute in data 25 febbraio 2022 che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento ”.
In sostanza, la posizione assunta dalla Provincia tiene conto del livello di progettazione in itinere, rende parere favorevole e ribadisce “ per le successive fasi ,” la necessità degli approfondimenti di cui alla deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022.
Va anche evidenziato che la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, d’intesa con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., hanno stipulato in data 7 marzo 2023 il protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per la gestione e la misurazione dello stato ambientale del territorio interessato dalla realizzazione dell’opera per valutare i risultati ottenuti dai monitoraggi sugli impatti sull’ambiente, sulla sicurezza e sulle comunità locali legati alla realizzazione dell’opera, e per controllare l’adempimento delle prescrizioni impartite all’atto di approvazione del progetto e dettate nel provvedimento di VIA.
Va, in ultimo, osservato come con la delibera n. 353/2022 la Provincia abbia dato l’intesa sulla localizzazione dell’opera, prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)»): e non v’è chi non veda come tale decisione non potrebbe che essere incompatibile con una posizione di contrarietà al progetto.
4.5. Parimenti infondato si rivela il profilo inerente alla presunta incompetenza dell’Assessore comunale rispetto al parere relativo alle integrazioni, atteso che esso si sostanzia in una mera comunicazione priva di valore provvedimentale con il quale si dà atto che sulle integrazioni non vengono formulate osservazioni, atteso che il Comune aveva già espresso formalmente la propria posizione per il tramite della deliberazione del Consiglio comunale n° 25/2022.
In definitiva, tale comunicazione si è ridotta ad una mera presa d’atto delle integrazioni.
4.6. La restante parte del motivo rubricato sub motivo n° 3 si rivela inammissibile in ragione del fatto che risulta del tutto assente l’esplicazione dei motivi di illegittimità, nè vengono declinati con specificità i profili che renderebbero censurabili gli atti impugnati.
I ricorrenti, pertanto, sono venuti meno all’onere di cui all’art. 40 comma 1 lett. d) cpa che impone la formulazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).
Nel caso di specie, nonostante il cospicuo impiego di pagine per la trattazione del motivo, i ricorrenti non hanno offerto una chiara delimitazione dell’ambito delle censure che non è dato sapere se si appuntino sulle prescrizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte nell’ambito della conferenza di servizi, sulla determinazione conclusiva o se riguardino il progetto nella parte in cui tali prescrizioni non avrebbe recepito.
5. Parimenti inammissibile si rivela il quarto motivo di ricorso.
Esso, infatti, si traduce in una oltremodo articolata serie di considerazioni critiche prive di sviluppo lineare e neppure sintetizzate nell’abstract depositato in giudizio. Il fluire del motivo risulta, altresì, carente avuto riguardo all’esplicazione di profili di illegittimità. Viene auspicato il ritiro del progetto e la presentazione di un nuovo elaborato e viene -nella sostanza- caldeggiata la modifica del tracciato ribadendo i profili d’interferenza ambientale, con argomentazioni che mirano ad una indebita sovrapposizione di valutazioni tecniche rispetto a quelle formulate dalle autorità competenti senza che vengano in rilievo profili di illogicità o irragionevolezza.
In definitiva, da un lato, risulta violato il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudicando l'intellegibilità delle questioni e rendendo oscura e confusa l'esposizione dei fatti di causa e delle censure mosse rispetto agli atti gravati e, dall’altro, vengono formulate osservazioni impingenti su apprezzamenti che trasmodano nel merito tecnico delle scelte adottate senza che su di esse si appuntino in maniera compiuta profili di manifesta irragionevolezza o illogicità.
6. Con il quinto motivo di gravame viene censurata la violazione dell’art. 242 ter del d.lgs. 152/2006 ad opera del progetto in questione e vengono prospettate le gravi conseguenze ambientali correlate al fatto che l’opera non recherebbe le necessarie cautele correlate al passaggio sul Sito di interesse nazionale di Trento Nord.
6.1. Anche tale motivo di gravame non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Osserva il Collegio, in primo luogo che l’art. 242 ter del codice dell’ambiente prevede che “ nei siti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza … a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori”.
La normativa in questione, dunque, non reca un divieto generalizzato di esecuzione di progetti PNRR nei S.I.N., prescrivendo, unicamente l’adozione di pertinenti cautele volte a prevenire possibili rischi connessi alle lavorazioni in tali aree.
Il vaglio del rispetto delle condizioni che legittimano la realizzazione del progetto in tali siti è, dal comma 2 del medesimo articolo, ricondotto all’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale che, come visto, si è concluso con l’adozione del decreto ministeriale 21 n. 83 del 31 maggio 2022, (non tempestivamente impugnato dai ricorrenti) che richiama il contenuto della prescrizione n. 7 del parere della Commissione PNRR PNIEC), che, a pag. 72 dell’allegato 14 (11.2. delle produzioni RFI) cosi recita: “ il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione e la gestione dei terreni movimentati, nel rispetto di quanto indicato dal comma 4 dell’art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dandone preventiva comunicazione secondo le procedure vigenti alla competente Direzione del MiTE ”.
Inoltre, viene previsto che la verifica in ordine all’ottemperanza a tale prescrizione sia effettuata prima della cantierizzazione, e che vengano coinvolti la Provincia Autonoma di Trento e