TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-02-16, n. 201000292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-02-16, n. 201000292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000292
Data del deposito : 16 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06229/1995 REG.RIC.

N. 00292/2010 REG.SEN.

N. 06229/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6229 del 1995, proposto da S M, rappresentata e difesa dagli avv. A C e M I, con domicilio presso la Segreteria del Tar;

contro

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A L C, con domicilio presso la Segreteria del Tar;

per l'accertamento

del diritto in capo alla ricorrente all’inquadramento giuridico con decorrenza 1.9.1982 ed al riequilibrio, ai sensi dell’art. 41, comma 4, lett. A, del D.P.R. n. 247/83, tra anzianità economica e giuridica del servizio reso anteriormente all’immissione in ruolo, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrisponderle le relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dilla Provincia Regionale di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/02/2010 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, dipendente della Provincia Regionale di Messina, ha esposto di avere prestato servizio presso i soppressi patronati scolastici a far data dall’1.1.1977 e che con decorrenza dal 1.1.1985 è stata immessa nel ruolo soprannumerario con delibera n. 659 del 1984, adottata dall’Amministrazione Provinciale di Messina, e successivamente con delibera n. 616 del 1992 inquadrata in ruolo, senza alcun riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Con il presente ricorso la ricorrente ha chiesto, pertanto, sia l’accertamento del diritto, alla stregua del disposto dell’art. 3 della L.r. n. 93/19982, ad avere riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto dall’1.9.1982 ai fini giuridici, sia il riequilibrio tra anzianità economica e giuridica ai sensi dell’art. 41, comma 4, lett. A, del D.P.R. n. 247/83 con computo del servizio reso ante 1.9.1982, sia la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio, con memoria, l’Amministrazione Provinciale di Messina, la quale eccependone preliminarmente l’inammissibilità, ne ha chiesto comunque il rigetto, vinte le spese.

Alla Pubblica Udienza del 10 febbraio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, come da puntuale eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente.

Ed invero, per giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, in materia di inquadramento di pubblici dipendenti sussistono posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, sicchè le prime debbono essere azionate con ricorso proposto nei termini decadenziali avverso i provvedimenti ritenuti lesivi;
né è proponibile una autonoma azione di accertamento circa la fondatezza delle pretese del dipendente, in quanto ciò varrebbe a porre in discussione i precedenti atti autoritativi per il quale è scaduto il termine di impugnazione (tra le tante, C.S., Sez. IV, 23 luglio 2009 n. 4649 e 18 dicembre 2009 n. 6365;
Sez. V, 29 aprile 2009 n. 2729, 17 ottobre 2008 n. 5065 e 14 aprile 2008 n. 1618;
T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 29 luglio 2009 n. 1402;
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 27 novembre 2008 2056;
T.A.R. Umbria, 30 maggio 2008 n. 223;
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 aprile 2008 n. 606;
T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2008 n. 2).

Inoltre, tale principio, per il quale l’azione di accertamento non può essere proposta per rimuovere gli effetti degli atti autoritativi di inquadramento rimasti inoppugnati, è stato affermato anche con riferimento all’ipotesi in cui detta azione sia stata preceduta, come nella fattispecie, da una istanza o diffida a rivedere il disposto inquadramento, atteso che non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di provvedere su una istanza di riesame, annullamento o revoca d’ufficio di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione (C.S., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1610).

Quanto sopra osservato refluisce conseguentemente anche in ordine al riequilibrio di anzianità stante che, a tacer d’altro, la norma regolamentare invocata (art. 41 del D.P.R. n. 347/93) non prevede il riconoscimento di servizi prestati pressi altri enti o comunque in posizione di fuori ruolo.

Per quanto suesposto il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

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