TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-02-09, n. 202400974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-02-09, n. 202400974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400974
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00974/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04306/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

a giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Napoli del 26/2/2021 n. cronol. 523/2021, R.G. 376/2021 ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in favore del ricorrente, quale distrattario delle spese di lite, l’importo di € 28,00 per esborsi, € 292,50 per compensi oltre spese generali, C.A. ed I.V.A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso all’esame la parte ricorrente denuncia che il ministero della giustizia non ha corrisposto quanto spettante e chiede pertanto che il Tribunale lo condanni al pagamento di quanto dovuto in base al decreto, oltre alle spese funzionali all’introduzione del ricorso e al pagamento di una “penalità di mora” ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia;

Considerato che tale decreto provvisoriamente esecutivo, con formula esecutiva, è stato ritualmente notificato al Ministero della giustizia e non è stato opposto, come certificato in atti;

Ritenuto che il ricorso, in conformità ai precedenti del Tribunale, sia fondato e vada quindi accolto nei termini che saranno oltre precisati, dato che l’amministrazione non ha fornito elementi ostativi;

Ritenuto quindi:

a) che debba ordinarsi all’amministrazione di procedere al pagamento di quanto dovuto a parte ricorrente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
la somma dovuta dovrà essere maggiorata delle ulteriori spese sopportate dai ricorrenti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza;
la somma dovuta dovrà essere quindi incrementata degli interessi legali nella misura indicata dall’articolo 1284, comma 1, c.c. a far tempo dalla data di definitività del decreto;
a far tempo dalla data di notifica del ricorso gli interessi legali saranno invece dovuti nella misura prevista degli articoli 2, 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in forza di quanto stabilito dall’articolo 1284, comma 4, c.c. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794);

b) che vada accolta la domanda avente ad oggetto la nomina di un commissario;
quest’ultimo è nominato sin d’ora nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia;
il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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