TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-03-22, n. 202200228
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Pubblicato il 22/03/2022
N. 00228/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2021, proposto da
P G, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A E in Genova, via Fiasella 1/18;
contro
Comune di Uscio, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
P M C, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
Ducato Costruzioni S.r.l. Unipersonale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Uscio n. 50 del 27.05.2021, avente ad
oggetto l'approvazione della perizia di demolizione di una porzione di fabbricato in Via Chiesa Calcinara 5;
-della determinazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Uscio n. 46 dell'08.06.2021 di affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato sito in Via Chiesa Calcinara 5;
- delle determinazioni dell'Ufficio Tecnico nn. 48 e 50 del 16.06.2021, rispettivamente di affidamento della direzione lavori e di responsabile della sicurezza, affidamento della direzione lavori e di responsabile della sicurezza,
- dell'ordinanza Area Tecnica del Comune di Uscio n. 2 del 09.07.2021, notificata al suo legale in pari data, che, in sostituzione della precedente ordinanza n. 1 del 02.07.2021, obbliga la Sig.ra Gozzer, a rendere disponibile dal 22.07.2021 ore 8:00 fino al termine dei lavori, l'accesso all'immobile di Via Chiesa Calcinara 5, al fine di permettere l'installazione di ponteggi necessari per realizzare della suddetta demolizione.
- di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente e, in particolare, della comunicazione della Prefettura di Genova prot. n. 74971 del 30.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Uscio e di P M C e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. L M e uditi per le parti i difensori M B in sostituzione dell'avv. G V, G N, A B e L L
C A ai fini della pratica forense.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra P G ha impugnato gli atti in epigrafe aventi ad oggetto la parziale demolizione di un fabbricato ubicato in Uscio via Chiesa Calcinara n.5.
Nella narrativa in fatto la ricorrente ha esposto la complessa vicenda che ha condotto all’emanazione degli atti odiernamente impugnati.
In data 15/10/2005 l’Amministrazione comunale di Uscio rilasciava permesso di costruire n. 11/2005 per la ristrutturazione edilizia con sopraelevazione e recupero di sottotetto dell’immobile, sito in Uscio Via Chiesa Calcinara n. 5.
Il titolo edilizio veniva impugnato davanti al TAR Liguria dalle Sigg.re P M C e R L, comproprietarie di singole unità immobiliari site in Via Calcinara n.11, facenti parte di un edificio adiacente.
Le vicine lamentavano la violazione delle norme imperative sulle distanze minime fra edifici confinanti e quelle sull'affaccio dei balconi sui fondi, la violazione delle norme regionali che disciplinano il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il procedimento di rilascio dei titoli edilizi nonché, infine, la violazione delle disposizioni sulla dotazione di parcheggi.
Con sentenza n. 1233 del 18 ottobre 2006 il TAR della Liguria, sez. I, dichiarava irricevibile la domanda giudiziale proposta dalla Sig.ra Pagano per aver tardivamente impugnato il permesso di costruire contestato, mentre respingeva la domanda giudiziale della Sig.ra Ruggiero nel merito.
All'esito di tale giudizio, la ricorrente presentava al Comune la D.I.A. prot. 1938/2006 al fine di iniziare le opere di ristrutturazione in esame.
Nel frattempo le vicine soccombenti proponevano appello avverso la sentenza.
Successivamente la ricorrente in data 9 febbraio 2010 presentava la D.I.A. prot. 978/2010 del 09/2/2010, relativa al completamento delle opere non ancora realizzate di cui allo scaduto permesso di costruire 11/2005.
L’Amministrazione comunale, con ordinanza del Responsabile del servizio n. 4 del 25/2/2010, sospendeva i lavori di cui alla citata DIA prot. 978/2010 ed ingiungeva di provvedere alla completa demolizione, in quanto le opere realizzate risultavano in parziale difformità del permesso di costruire n. 11/2005.
In data 11/5/2010 la ricorrente presentava, istanza di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 43 della legge 16/2008.
Il Comune, con nota 11 novembre 2010 n. prot. 7581 respingeva l’istanza.
Tuttavia, a seguito di interlocuzione con la ricorrente, il Comune, con nota 16 dicembre 2010 prot. n. 8442, accertava l’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio della parte conforme di talchè si provvedeva alla monetizzazione dell’abuso e la ricorrente corrispondeva i relativi oneri.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4374, riformava la sentenza del TAR Liguria di primo grado, con conseguente annullamento del Permesso di Costruire n. 11 del 15/10/2005.
Con ordinanza n.18 del 25/7/2011 il Comune di Uscio, preso atto della sentenza ordinava alla Sig.ra Gozzer la sospensione immediata dei lavori di cui alla DIA presentata in data 30.05.2011 prot. 4044 relativa all'edificio.
Con ordinanza 22 novembre 2011 n. 29 il Comune di Uscio, ordinava alla ricorrente la demolizione Quest’ultima, tuttavia, con atto di diffida notificato in data 26/4/2012, comunicava all’Amministrazione comunale di non potere provvedere alla demolizione in quanto pregiudizievole alla stabilità dell’edificio. Rilevava, inoltre, che dal momento che l’annullamento del permesso di costruire era successivo alla realizzazione dei lavori gli importi degli stessi non potevano essere posti a suo carico
Con successiva determinazione 26 giugno 2013 n. 9, il Comune di Uscio ha affidato all’Ing. F l’incarico di verifica strutturale dell’edificio, considerata atto iniziale propedeutico alla demolizione d’ufficio, al fine di valutare la sua fattibilità e le modalità esecutive dell’intervento, nonché di predisporre tutti gli atti successivi.
Acquisita la relazione tecnica dell’Ing. F risale al 28/6/2013 l’amministrazione comunale restava per lungo tempo inerte.
Conseguentemente la controinteressata Sig.ra Pagano proponeva ricorso davanti al TAR Liguria, iscritto al n. 311/2021 di RG, per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata con riguardo all’esecuzione dell’ordine di demolizione 22/11/2011 n. 29 e all’istanza 2/10/2020.
Il Comune di Uscio, a seguito della proposizione del ricorso adottava:
a) la delibera di Giunta n. 50 del 27/5/2021, di approvazione della “perizia” dell’Ufficio tecnico, avente ad oggetto gli oneri per la demolizione della porzione dell’immobile per cui è causa;
b) la determinazione dell’Ufficio tecnico n. 46 dell’8/6/2021, avente ad oggetto l’affidamento ad una ditta esecutrice delle opere di demolizione.
Con ordinanza 2 luglio 2021 n. 1, notificata in pari data, il Comune di Uscio, citando per la prima volta una sconosciuta comunicazione della Prefettura di Genova del 30/11/2020, ha prescritto alla Sig.ra Gozzer di rendere disponibile l’accesso dell’immobile a partire dalla data del 15/7/2021, per consentire l’avvio degli interventi di demolizione.
Con successiva ordinanza 9 luglio 2021 n. 2, il Comune di Uscio, vista l’assenza della Sig.ra Gozzer per la giornata del 15/7/2021, ha differito l’inizio dei lavori alla data del 22/7/2021.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 27, 33, 38 e 41 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. In primo luogo l’intervento sarebbe conforme alla normativa urbanistica edilizia medio tempore sopravvenuta. Inoltre le risultanze della perizia dell’ing. F oltre a non essere univoche nel senso della demolizione sarebbero risalenti e, pertanto, avrebbero dovuto essere aggiornate;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 33 e 41 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 30, 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e ss. del D.lgs. n. 81/2008. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021. Violazione e/o falsa applicazione degli art.1 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e di efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. La deliberazione della Giunta comunale sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata preceduta da un capitolato, inoltre non sarebbe stata osservata la prescrizione secondo cui la demolizione sarebbe dovuto avvenire a mano e anche la stima dei costi sarebbe priva di attendibilità;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa ex art 24 Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. L’adozione degli atti impugnati avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. Il Comune non avrebbe più la competenza ad avviare la procedura di demolizione in quanto la relativa competenza spetterebbe al Prefetto.
La ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate e la controinteressata.
All’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, celebrata si sensi dell’art. 7 – bis d.l. 105/21, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso gli atti in epigrafe con cui il Comune di Uscio ha disposto la demolizione in danno delle parti abusive di un edificio sito in Uscio Via Chiesa Calcinara n.