TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-10-13, n. 201402494

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-10-13, n. 201402494
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402494
Data del deposito : 13 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00948/2014 REG.RIC.

N. 02494/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00948/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2014, proposto da:
O L, A F, rappresentati e difesi dall'avv. O L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto nr. 133/13 V.G. della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, reso il 25/06/2013, depositato il 4/07/2013, munito di formula esecutiva il 18/07/2013, notificato all'Amministrazione resistente il 22/07/2013 - 1/08/2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. O L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

con il ricorso all’epigrafe l’avv. Loiodice Oscar e la sig.ra Daniele Rosa hanno chiesto dichiararsi l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte d’Appello di Lecce n. 165/2007 V.G. n.849/2009 Rep., ordinando al Ministero di provvedere al pagamento, in favore del primo della somma di euro 1500,00 oltre spese generali, IVA e CAP a titolo di spese e compensi di giudizio, e in favore della seconda della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;

all’udienza odierna il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere stante l’avvenuto pagamento della somma liquidata con il decreto suindicato, pur insistendo per il pagamento delle spese di lite;

Ritenuto che:

- a seguito della sopravvenienza citata al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere;

- le spese del giudizio, stante l’avvenuto pagamento successivamente alla proposizione del giudizio, vanno poste a carico della P.A. e liquidate come da dispositivo.

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