TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300029
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00029/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. L P M, con domicilio eletto in forma digitale come da pec da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale Arma Carabinieri Abruzzo e Molise, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;



per l'annullamento

-OMISSIS-di rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo del “richiamo” comminata a suo carico e degli atti allo

stesso prodromici, conseguenziali e comunque connessi ed in particolare: 1) della -OMISSIS-con oggetto

“comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo” con la quale il Responsabile dell'Ufficio Personale presso il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” ha comminato all'odierna ricorrente la sanzione del richiamo; 2) della -OMISSIS-con oggetto “contestazione degli addebiti”;

nonché per l'annullamento ex art. 116, co. 2 cpa:

della -OMISSIS-con il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo – Molise” – Ufficio Personale ha negato l'accesso alla documentazione richiesta con -OMISSIS-

e per la condanna Dell'Amministrazione intimata, previo accertamento del diritto all'accesso documentale ex artt. 22 ss L. n. 241/90 dell'odierna esponente, all'ostensione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di 9 costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale Arma Carabinieri Abruzzo e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa R E I e udito per la parte ricorrente l’avv. L P M;



FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 238/2020 la ricorrente, quale ufficiale dei Carabinieri in s.p.e., premesso di essere stata destinata, dopo un congedo di maternità usufruito dal 16.09.2016 al 2.01.2018, all’adempimento di pratiche di rimborso di spese legali, e di aver maturato la valutazione “eccellente” per il 2018, al pari degli incarichi svolti in precedenza, esponeva che, con lettera -OMISSIS-, il Capo Ufficio del Personale le contestava l’addebito di violazione dei doveri generali dei militari e negligenza ex artt. 713 comma 3 e 717 T.U.O.M. in relazione al grado rivestito, per aver accumulato un cospicuo ritardo nella trattazione ed evasione di pratiche inerenti istanze di rimborso delle spese legali (tra le quali una di particolare delicatezza e urgenza) in numero ridotto ma significativo rispetto a quello modesto delle pratiche assegnatele, e che, con successiva -OMISSIS-, le veniva comminata la sanzione del richiamo, ai sensi dell’art. 1359 del d.lgs. n. 66/2010, impugnata con ricorso gerarchico rigettato con il provvedimento -OMISSIS-gravato.

A sostegno del ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, nonché avverso il diniego oppostole con-OMISSIS- alla richiesta di ostensione della documentazione di una specifica pratica di rimborso, deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1397 - 1398 d.lgs 66/2010 – Violazione del principio di tempestività del procedimento disciplinare; Eccesso di potere per sviamento; Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti;

La contestazione dell’addebito è avvenuta in violazione dell’art. 1398 cit. a tenore del quale il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo, dal momento che i fatti sono stati contestati alla ricorrente quando erano trascorsi ben sette mesi dalla conoscenza o conoscibilità dei comportamenti ritenuti di rilievo disciplinare tenuto conto che il Capo Ufficio del personale, come riconosciuto negli atti gravati, tratta personalmente, prende visione e valida tutte le pratiche dell’Ufficio, per cui l’infrazione doveva essere conoscibile sin da data anteriore -OMISSIS-. Il ritardo nella contestazione ha sacrificato le esigenze difensive della ricorrente che si è trovata nell’oggettiva difficoltà di ricostruire la pratica, considerando che l’Ufficio non è dotato di un registro di assegnazione delle pratiche con le rispettive date.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e 717 d.p.r. 90/2010; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 d.lgs. 66/2010; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza.

La sanzione del richiamo è stata comminata alla ricorrente contestandole il ritardo della pratica di rimborso -OMISSIS-senza che siano state individuate nemmeno in sede di contestazione le pratiche residue. Ed infatti, nell’atto di contestazione degli addebiti di cui alla -OMISSIS-, si poneva in rilievo la circostanza che, alla data dell’11.09.2019, giaceva inevasa la pratica -OMISSIS-e con essa altre “quattro istanze” che tuttavia non venivano meglio identificate, e nel provvedimento conclusivo veniva utilizzata la generica dizione “alcune pratiche” senza nemmeno individuarne il numero preciso. Inoltre il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

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