TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-22, n. 202407944
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 07944/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6013 del -OMISSIS-, proposto dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-”, rappresentata e difesa dagli Avvocati A F e D K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, notificata alla Ricorrente in data 11 marzo -OMISSIS-, con la quale il Municipio Roma -OMISSIS-– U.O. Amministrativa e Affari Generali – Servizi per il commercio – Sportello Suap – Tributi e Pubblicità – Ufficio Disciplina Commercio ha determinato a carico della “-OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-” la revoca, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.P.R. 616/1977, del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – SCIA prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-, nei locali siti in Roma in-OMISSIS-, con conseguente obbligo di chiusura definitiva dell’attività esercitata;
- della Nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo n.-OMISSIS- del-OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, necessari connessi e/o conseguenti, che hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, ancorché mai comunicati ed ivi compreso ogni atto istruttorio posto in essere dalle Autorità questorili, prefettizie e comunali, nonché per il risarcimento del danno derivante dal provvedimento di revoca impugnato ed atti ad esso connessi/collegati, con lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente suscettibile di ristoro sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Risulta ex actis che:
a) in data-OMISSIS-, la società in accomandita semplice di cui è titolare l’odierna ricorrente (“ -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS- ”, nel prosieguo anche la “Società”) ha presentato all’ufficio competente dell’Amministrazione Capitolina una SCIA di subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al bar in epigrafe, sito in Roma,-OMISSIS- (cfr. SCIA rubricata sotto il numero di protocollo-OMISSIS-);
b) in data 7 dicembre 2020, il Municipio Roma -OMISSIS-è stato reso edotto dalla Questura di Roma dell’avvenuta adozione del provvedimento prot.-OMISSIS- recante l’ordine di sospensione, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., della licenza della Società per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con conseguente chiusura del locale per giorni sette, ciò in quanto detto locale costituiva un serio motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;
c) in data 5 marzo -OMISSIS-, con nota acquisita al prot. n.-OMISSIS-, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale ha trasmesso al Municipio competente la nota della Prefettura di Roma prot.-OMISSIS-/-OMISSIS-, con cui la stessa Prefettura ha richiesto “ con ogni consentita urgenza, la revoca della licenza … onde prevenire situazioni di maggior degrado e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” ;
d) in data -OMISSIS-, l’ufficio Disciplina Commercio del Municipio Roma -OMISSIS-ha emesso la Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-Prot. -OMISSIS-, con cui ha disposto – ex art. 19, co. 4, d.P.R. n. 616 del 1977 – la revoca della licenza rilasciata alla Società per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con obbligo di chiusura definitiva dell’attività di bar in questione;
e) il summenzionato provvedimento di revoca viene motivato specificando, inter alia , che: (i) “ come si evince dalla citata nota della Prefettura di Roma n.-OMISSIS- del 4.03.-OMISSIS-, dai successivi controlli eseguiti dall’Autorità Giudiziaria è stato accertato che: “…omissis…il locale in esame, oltre ad essere assiduamente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS- ”; (ii) come si evince sempre dalla citata nota della Prefettura di Roma n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, “ l’attuale modalità di gestione del locale desti particolare preoccupazione ed imponga un immediato potenziamento dell’azione preventiva e di contrasto per il recupero della legalità e la tutela della sicurezza dei cittadini anche attraverso l’inibizione definitiva di quelle attività che agevolano concretamente la commissione, in primis di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti”.
2. La ricorrente insorge avverso il summenzionato provvedimento di revoca, chiedendone l’annullamento per un unico eterogeneo motivo di censura.
3. L’Amministrazione capitolina si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.
4. All’esito della camera di consiglio calendarizzata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta ex art. 55 c.p.a., il Collegio ha respinto detta istanza sotto il profilo del fumus boni iuris , sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“- dalla nota prefettizia posta a fondamento della gravata revoca del titolo autorizzativo, emerge che il locale della ricorrente, “oltre ad essere assiduamente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS-” e da tale circostanza il Prefetto ha desunto che “la prosecuzione dell’attività di esercizio pubblico costituisca un evidente ed oggettivo pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ”;
- a fondamento delle conclusioni in esame il Prefetto ha richiamato una serie di controlli, ivi specificamente indicati, effettuati sull’esercizio pubblico ad opera delle autorità di polizia;
- la mancata attuale disponibilità degli atti relativi ai controlli in esame non comprova