TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-22, n. 202407944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-22, n. 202407944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407944
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 07944/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06013/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6013 del -OMISSIS-, proposto dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-”, rappresentata e difesa dagli Avvocati A F e D K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, notificata alla Ricorrente in data 11 marzo -OMISSIS-, con la quale il Municipio Roma -OMISSIS-– U.O. Amministrativa e Affari Generali – Servizi per il commercio – Sportello Suap – Tributi e Pubblicità – Ufficio Disciplina Commercio ha determinato a carico della “-OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-” la revoca, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.P.R. 616/1977, del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – SCIA prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-, nei locali siti in Roma in-OMISSIS-, con conseguente obbligo di chiusura definitiva dell’attività esercitata;

- della Nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo n.-OMISSIS- del-OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, necessari connessi e/o conseguenti, che hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, ancorché mai comunicati ed ivi compreso ogni atto istruttorio posto in essere dalle Autorità questorili, prefettizie e comunali, nonché per il risarcimento del danno derivante dal provvedimento di revoca impugnato ed atti ad esso connessi/collegati, con lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente suscettibile di ristoro sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Risulta ex actis che:

a) in data-OMISSIS-, la società in accomandita semplice di cui è titolare l’odierna ricorrente (“ -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS- ”, nel prosieguo anche la “Società”) ha presentato all’ufficio competente dell’Amministrazione Capitolina una SCIA di subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al bar in epigrafe, sito in Roma,-OMISSIS- (cfr. SCIA rubricata sotto il numero di protocollo-OMISSIS-);

b) in data 7 dicembre 2020, il Municipio Roma -OMISSIS-è stato reso edotto dalla Questura di Roma dell’avvenuta adozione del provvedimento prot.-OMISSIS- recante l’ordine di sospensione, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., della licenza della Società per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con conseguente chiusura del locale per giorni sette, ciò in quanto detto locale costituiva un serio motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;

c) in data 5 marzo -OMISSIS-, con nota acquisita al prot. n.-OMISSIS-, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale ha trasmesso al Municipio competente la nota della Prefettura di Roma prot.-OMISSIS-/-OMISSIS-, con cui la stessa Prefettura ha richiesto “ con ogni consentita urgenza, la revoca della licenza … onde prevenire situazioni di maggior degrado e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” ;

d) in data -OMISSIS-, l’ufficio Disciplina Commercio del Municipio Roma -OMISSIS-ha emesso la Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-Prot. -OMISSIS-, con cui ha disposto – ex art. 19, co. 4, d.P.R. n. 616 del 1977 – la revoca della licenza rilasciata alla Società per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con obbligo di chiusura definitiva dell’attività di bar in questione;

e) il summenzionato provvedimento di revoca viene motivato specificando, inter alia , che: (i) “ come si evince dalla citata nota della Prefettura di Roma n.-OMISSIS- del 4.03.-OMISSIS-, dai successivi controlli eseguiti dall’Autorità Giudiziaria è stato accertato che: “…omissis…il locale in esame, oltre ad essere assiduamente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS- ”;
(ii) come si evince sempre dalla citata nota della Prefettura di Roma n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, “ l’attuale modalità di gestione del locale desti particolare preoccupazione ed imponga un immediato potenziamento dell’azione preventiva e di contrasto per il recupero della legalità e la tutela della sicurezza dei cittadini anche attraverso l’inibizione definitiva di quelle attività che agevolano concretamente la commissione, in primis di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

2. La ricorrente insorge avverso il summenzionato provvedimento di revoca, chiedendone l’annullamento per un unico eterogeneo motivo di censura.

3. L’Amministrazione capitolina si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.

4. All’esito della camera di consiglio calendarizzata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta ex art. 55 c.p.a., il Collegio ha respinto detta istanza sotto il profilo del fumus boni iuris , sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

“- dalla nota prefettizia posta a fondamento della gravata revoca del titolo autorizzativo, emerge che il locale della ricorrente, “oltre ad essere assiduamente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS-” e da tale circostanza il Prefetto ha desunto che “la prosecuzione dell’attività di esercizio pubblico costituisca un evidente ed oggettivo pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ”;

- a fondamento delle conclusioni in esame il Prefetto ha richiamato una serie di controlli, ivi specificamente indicati, effettuati sull’esercizio pubblico ad opera delle autorità di polizia;

- la mancata attuale disponibilità degli atti relativi ai controlli in esame non comprova che la Prefettura non abbia avuto contezza degli atti stessi o che le relative risultanze, come riportate nella nota prefettizia, non siano rispondenti a verità;

- contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, anche il contesto ambientale aggrava il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica arrecato dalle condotte accertare in riferimento alla gestione dell’esercizio pubblico ;

- le valutazioni delle autorità prefettizia e comunale risultano, pertanto, corrette quanto alla sussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 19 comma 4 D.P.R. n. 616/77 ”.

5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è infondato.

L’esame dell’infondatezza del gravame non può prescindere da un preliminare inquadramento generale del potere amministrativo di cui l’Amministrazione Capitolina ha fatto concreto uso nel caso di specie.

Orbene, il potere de quo agitur si esprime nella revoca di un provvedimento che abilitava la ricorrente allo svolgimento di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.

Il fondamento legale di tale potere è l’art. 19, c. 4, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616: ai sensi di tale disposizione, il Prefetto può richiedere all’Amministrazione comunale, con efficacia vincolante, l’annullamento, la revoca e la sospensione dell’efficacia di provvedimenti abilitativi relativi all’esercizio di attività che possano pregiudicare, ovvero anche soltanto esporre a pericolo, l’ordine o la sicurezza pubblica.

L’attività esercitata dal Prefetto è caratterizzata da un’ampia discrezionalità, necessaria in materia di ordine pubblico e di prevenzione all’infiltrazione criminale nelle attività economiche (Cons. Stato, V, 12 novembre 2019, n. 7751).

A fronte di una siffatta richiesta, i poteri dei Comuni risultano limitati e strettamente legati alla loro competenza in materia di autorizzazioni commerciali.

Dal combinato disposto degli artt. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) e 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si desume, pertanto, che i Comuni non hanno alcuna competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse, ma sono tuttavia formalmente, se non sostanzialmente, competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, preposta istituzionalmente alla tutela dell’ordine pubblico.

Tale assetto normativo rinviene la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus , deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare direttamente un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, V, 12 ottobre 2022, n. 8722;
Cons. Stato, III, 22 dicembre 2014, n. 6324;
VI, 18 novembre 2010, n. 8107).

7. Nel caso di specie, il provvedimento gravato è legittimo perché coerente con la nota prefettizia, a cui rinvia.

È previsto dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990 che l’obbligo motivazionale possa essere assolto anche per relationem , tramite l’indicazione del provvedimento a cui si rinvia.

Nella fattispecie, la revoca gravata presenta una motivazione logica e completa, avendo rinviato alla nota del Prefetto.

Tale nota prefettizia ha esaustivamente rappresentato quanto segue:

Si fa seguito alla nota nr. -OMISSIS-del -OMISSIS- ed agli esiti delle ultime riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante le quali è stata dedicata specifica attenzione ai fenomeni di criminalità, oggettivamente correlati all’attività di pubblici esercizi, per sottoporre all’attenzione della S.V. la particolare situazione dell’esercizio in oggetto.

A tale riguardo, si evidenza che con provvedimento emesso in data 04/12/2020 ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore di Roma ha disposto la sospensione per la durata di giorni 7 della licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale in oggetto indicato in quanto costituiva serio motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il citato provvedimento interdittivo veniva adottato sulla base delle reiterate segnalazioni pervenute dalla Compagnia dei Carabinieri di Frascati che, in esito ai servizi di osservazione e vigilanza del territorio esperiti nelle date del 19/07/2020, 31/10/2020, 12/11/2020 e 23/11/2020, accertava, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio in questione, la presenza costante di avventori segnalati quali assuntori o comunque detentori di sostanze stupefacenti e di soggetti gravati da numerosi pregiudizi di Polizia per reati quali associazione di tipo mafioso, truffa, rapina e, soprattutto, traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Attesa la particolare delicatezza dell’ambito territoriale in cui insiste l’esercizio pubblico in esame, lo scrivente ha espressamente richiesto alle Forze di Polizia di approfondire ulteriormente il contesto in cui è maturato il provvedimento in parola al fine di verificare eventuali situazioni di perdurante o patologica criticità per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, predisponendo, a tale scopo, specifici servizi di controllo a decorrere dalla data di riapertura dell’esercizio stesso.

Ebbene, in esito a quanto richiesto, il -OMISSIS-" ha intensificato i controlli sugli esercizi pubblici della zona e le attività di indagine condotte hanno consentito di fare emergere, attraverso le risultanze di servizi di osservazione e controllo del territorio, che il "-OMISSIS-", nonostante il provvedimento di chiusura, costituisce tuttora abituale ritrovo di soggetti dediti al traffico illecito ed all’assunzione di sostanze stupefacenti oltre che di bevande alcoliche.

In particolare, nel corso dei controlli eseguiti nelle date del 08/02/-OMISSIS-, 15/02/-OMISSIS-, 17/02/-OMISSIS-, 20/02/-OMISSIS-, 25/02/-OMISSIS-, 26/02/-OMISSIS- e 27/02/-OMISSIS- è stato accertato che il locale in esame, oltre ad essere assiduamente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS-.

Relativamente a tale ultimo aspetto giova ricordare che il locale insiste in un contesto ambientale caratterizzato da una rilevante situazione di degrado e le informazioni acquisite dalle Forze di Polizia individuano nella zona di -OMISSIS- una delle principali piazze di spaccio della città. I dati consolidati sull’andamento della criminalità relativi all’anno 2020, pur evidenziando una flessione da imputarsi sostanzialmente all’emergenza epidemiologica ancora in atto, fanno comunque registrare in quell’ambito territoriale un numero di delitti su livelli di assoluto rispetto (nr. 421 reati in materia di stupefacenti). Di particolare interesse risulta, altresì, il dato relativo ai soggetti in quel quadrante sottoposti a vario titolo sia a misure di prevenzione che di limitazione della libertà personale pari a 1.507 individui.

Inoltre, gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno evidenziato che sia l’attuale titolare -OMISSIS--OMISSIS- che la precedente -OMISSIS-, in atto socio accomandante della "-OMISSIS- S.a.S. di -OMISSIS- -OMISSIS-", risultano gravate da diverse condanne penali per i reati di acquisto e detenzione illecita di stupefacenti, ricettazione, distruzione di atti, danneggiamento, invasione di edifici ed evasione.

Da quanto precede emerge come l’attuale modalità di gestione del locale desti particolare preoccupazione ed imponga un immediato potenziamento dell’azione preventiva e di contrasto per il recupero della legalità e la tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’inibizione definitiva di quelle attività che agevolano concretamente la commissione di reati, in primis quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale logica risulta evidente che la prosecuzione dell’attività dell’esercizio pubblico di cui trattasi costituisca un evidente e oggettivo pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, per cui, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, si chiede alla S.V. di voler disporre, con ogni consentita urgenza, la revoca della licenza sopra indicata onde prevenire situazioni di maggior degrado e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ”.

8. A fronte di tale esaustivo quadro motivazionale, così come esposto dalla nota prefettizia che costituisce il fondamento del provvedimento impugnato, nessuna delle censure sollevate dall’odierna ricorrente coglie nel segno.

8.1. La principale doglianza della ricorrente è incentrata sull’asserita mancata ostensione dei verbali degli accertamenti compiuti in loco dai Carabinieri e dalle Forze di Polizia, verbali dai quali la Prefettura ha poi evinto le circostanze esposte nella propria nota.

Quanto precede ridonderebbe, in tesi, in un presunto difetto di motivazione, atteso che la motivazione per relationem del provvedimento impugnato si esaurirebbe in un rinvio ad atti (segnatamente i verbali dei Carabinieri e delle Forze di Polizia) mai realmente messi a disposizione del ricorrente.

La censura è infondata.

La giurisprudenza in materia di motivazione per relationem è pacifica nel ritenere che “ Il provvedimento amministrativo può recare anche una motivazione per relationem, ammessa dall’art. 3, comma 3, della legge 241 cit., nelle ipotesi in cui sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall’esercizio del pubblico potere (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223). Il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, l. n. 241 del 1990, non richiede, peraltro, ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l’interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 01537)” ( cfr. Cons. St., sez. VI, 16 novembre 2022, n. 10044) .

Nel caso di specie, risulta per tabulas che:

a) i verbali degli accertamenti condotti in loco dalla Forze di Polizia sono stati specificamente identificati nella nota della Prefettura richiamata dal provvedimento impugnato (nota della Prefettura pacificamente acquisita dalla ricorrente);

b) gli esiti di detti verbali sono stati sinteticamente trasfusi nella nota della Prefettura, e quindi resi noti alla ricorrente nei loro contenuti principali;

c) la Prefettura non ha comunque mai impedito alla ricorrente di avere accesso a detti verbali, essendosi soltanto limitata a chiarire che essi “ non sono nella disponibilità dello scrivente ufficio ” e che “ gli stessi potranno, eventualmente, essere richiesti ai competenti uffici di polizia che leggono per conoscenza ” (cfr. comunicazione PEC della Prefettura del 27 aprile -OMISSIS- sub allegato n. 8 della ricorrente);

d) non risulta che la ricorrente abbia mai provveduto a reiterare la richiesta di ostensione documentale nei confronti dei competenti uffici di polizia (omettendo, quindi, ogni iniziativa utile per l’ottenimento dei documenti in questione).

A ciò si aggiunga che la mancata attuale disponibilità dei verbali relativi ai controlli delle Forze di Polizia non comprova affatto che la Prefettura non abbia avuto contezza degli stessi o che le relative risultanze - come riportate nella nota prefettizia - non siano rispondenti a verità.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il provvedimento di revoca impugnato è immune da qualsiasi vizio di difetto di motivazione per mancata esibizione dei verbali delle Forze di Polizia.

8.2. La difesa di parte ricorrente lamenta, altresì, che i precedenti penali citati dal provvedimento impugnato (con riguardo alla posizione della ricorrente) non sarebbero “ corrispondenti alla realtà ”, mancata corrispondenza alla realtà in tesi comprovata dal documento n. 8 della produzione difensiva della stessa ricorrente.

Rileva in contrario il Collegio, tuttavia, che il documento n. 8 sopra menzionato consta di due parti, e cioè da un lato il certificato del casellario giudiziale (la cui funzione è quella di attestare eventuali sentenze penali passate in giudicato riferite all’intestatario) e, dall’altro lato, il certificato dei carichi pendenti (attestante l’esistenza di procedimenti penali in corso, nonché di provvedimenti penali ancora non passati in giudicato in capo all’intestatario).

Se per un verso è vero che il certificato del casellario giudiziale della ricorrente non attesta alcunché, per altro verso è altrettanto vero, però, che il certificato dei carichi pendenti della ricorrente attesta, invece, l’esistenza di un decreto penale a suo carico.

Ne discende, pertanto, che la statuizione provvedimentale sul punto appare correttamente motivata.

8.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infine, il riferimento provvedimentale al contesto ambientale appare scevro da profili di violazione di legge e/o eccesso di potere.

Ed invero, anche il contesto ambientale può aggravare il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica arrecato dalle condotte accertate in relazione alla gestione dell’esercizio pubblico.

Ciò senza omettere di considerare che nel caso di specie la valorizzazione del “ contesto ambientale ” contenuta nella nota della Prefettura – lungi dal basarsi su giudizi meramente aprioristici e generici – poggia invece sulla combinata valutazione:

a) sia delle attività criminali concretamente svolte nell’esercizio pubblico in questione (la nota della Prefettura attesta, infatti, che detto esercizio “ viene utilizzato come base logistica ed operativa per occultare e cedere sostanze stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte dei sodalizi criminali che operano nel quartiere di -OMISSIS- ”);

b) sia del “ numero di delitti … di assoluto rispetto (nr. 421 reati in materia di stupefacenti) ” accertati nell’area in considerazione.

8.4. La gravità dei reati indicati nella nota della Prefettura conferma, infine, la piena sussistenza delle esigenze di celerità che hanno animato il procedimento sfociato nell’atto impugnato nel presente giudizio.

9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

10. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del mancato espletamento di attività defensionale effettiva da parte di Roma Capitale, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.

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