TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-10-03, n. 201600411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-10-03, n. 201600411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201600411
Data del deposito : 3 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2016

N. 00411/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2012, proposto da:
Paussa G e F G, rappresentati e difesi dagli avv. ti M V e A Z, elettivamente domiciliati presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Comune di Dolegna del Collio, non costituito in giudizio;
Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della Variante n. 3 al P.R.G.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Dolegna del Collio n. 34 dd. 29 novembre 2011 e adottata con deliberazione dello stesso Consiglio n. 19 del 21 luglio 2011;

del provvedimento, sconosciuto, con il quale è stato approvato il progetto e dichiarata la pubblica utilità dei lavori di sistemazione del valico confinario di Mernico (Gorizia) - progetto per raccordo tra S.P. 21 da Mernico al valico Italo - Sloveno in Comune di Dolegna del Collio;

dei relativi atti istruttori;

della deliberazione del Consiglio comunale di Dolegna del Collio n. 61 del 2011;

e per l’accertamento

della nullità e/o inefficacia del vincolo espropriativo imposto sui terreni dei ricorrenti ed oggetto del provvedimento suindicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;

Preso atto che nessuno è comparso per le parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espongono i signori G Paussa e Grazia Fracassi:

- di essere proprietari di alcuni terreni in località Mernico a Dolegna del Collio, sui quali insistono una trattoria storica e la relativa area pertinenziale;

- di essere stati destinatari della comunicazione di data 17 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di realizzazione di un raccordo stradale (anche) sui succitati terreni;

- di avere, conseguentemente, effettuato, nelle giornate del 12 e 19 giugno 2012, accesso agli atti presso il Comune di Dolegna del Collio, e di aver così appreso dell’intervenuta adozione e approvazione, tra luglio e novembre 2011, della Variante n. 3 al P.R.G.C., che reitera sui propri terreni il vincolo preordinato all’esproprio, nelle more decaduto.

2.1. Insorgono, conseguentemente, i ricorrenti avverso gli atti (tutti in epigrafe più compiutamente individuati) di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, chiedendone l’annullamento e/o l’accertamento della nullità e/o dell’inefficacia per i motivi di diritto di seguito illustrati.

2.2. Con il primo motivo di impugnazione, gli esponenti deducono la violazione degli articoli 9, comma 4, e 11 D.P.R. n. 327/2001, degli articoli 3 e 7 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza del presupposto, per difetto di istruttoria e per violazione del contraddittorio.

Sostengono, cioè, che gli atti gravati siano illegittimi per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per conseguente violazione del contraddittorio procedimentale, e per difetto di motivazione con riferimento alla reiterazione del vincolo espropriativo oramai decaduto.

2.3. Con il secondo motivo impugnazione gli esponenti deducono la violazione dell’articolo 53 del Piano Urbanistico Regionale del Friuli Venezia, la violazione degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e degli articoli 16 e seguenti del Codice della Strada, l’eccesso di per carenza di presupposto e di istruttoria.

Si dolgono, cioè, del fatto che l’opera pubblica (raccordo stradale), alla cui realizzazione è preordinato l’esproprio di cui si discute, verrà realizzata in violazione delle norme sulle distanze, chiedendo in subordine lo svolgimento di una CTU per appurare la circostanza.

3. Nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.

4.1. In considerazione di un tanto e del fatto che i ricorrenti non avevano allegato al ricorso copia dei provvedimenti impugnati, il Tribunale, con ordinanza istruttoria di data 8 giugno 2016, disponeva l’acquisizione di copia conforme all’originale delle deliberazioni del Consiglio comunale di Dolegna del Collio n. 19/2011 e n. 34/2011 (rispettivamente di adozione e di approvazione della Variante n. 3 al P.R.G.C.), comprensiva dell’attestazione delle forme di pubblicità cui era stata assoggettata, nonché della copia conforme all’originale delle note del Ministero prot. n. 835/2012 e n. 836/2012 (di comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità), anch’esse corredate dalla attestazione della data nella quale erano state ricevute dai destinatari.

4.2. Espletato l’incombente istruttorio, dalla documentazione versata in atti emergeva:

- che la deliberazione consiliare di adozione della Variante urbanistica è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito informatico dell’Ente comunale dal 22.07.2011 al 6.08.2011;

- che di essa è stato dato avviso affisso e pubblicato sul BUR;

- che la deliberazione consiliare di approvazione della suddetta Variante urbanistica è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito informatico dell’Ente comunale dal 1°.12.2011 al 16.12.2011;

- che la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata ricevuta sia dal signor Paussa che dalla signora Fracassi in data 1°.06.2012.

5. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2016 la causa era trattenuta in decisione.

6.1. Fondato e assorbente è il primo motivo di impugnazione.

Le acquisizioni documentali disposte in corso di causa portano a escludere che il Comune di Dolegna del Collio abbia adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 327/2001, a mente del quale al proprietario del bene sul quale si intende apporre un vincolo preordinato all’esproprio deve essere comunicato l’avvio del procedimento (mediante pubblico avviso se i destinatari sono più di cinquanta, con informativa individuale in caso contrario).

Ora, tale avviso (tanto se collettivo, quanto se individuale), per essere legittimo, deve contenere l’indicazione delle particelle espropriande e dei nominativi dei proprietari incisi, perché solo in questo modo gli interessati sono posti nelle condizioni di poter decidere se partecipare o meno al procedimento (cfr., C.d.S., sez. IV^, sentenza n. 2873/2015).

Di talché, l’omissione della comunicazione determina l’illegittimità dell’atto che appone il vincolo, a nulla rilevando che il proprietario abbia avuto in altro modo conoscenza del procedimento (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 341/2015).

6.2. Nel caso di specie i ricorrenti hanno avuto notizia del vincolo con la nota ministeriale di comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, hanno avuto cognizione del contenuto della Variante con l’accesso agli atti (diligentemente attivato nell’immediatezza del ricevimento della nota ministeriale) e hanno tempestivamente notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio avuto riguardo al momento in cui il Comune ha messo a loro disposizioni gli atti richiesti.

Peraltro, la tempestività dell’azione giudiziale va affermata anche in considerazione del fatto che il mancato invio della comunicazione ex articolo 11 T.U. Espropri impedisce il decorso del termine decadenziale per proporre ricorso: a ritenere diversamente, infatti, la violazione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione finirebbe per rimanere priva di sanzione (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 8688/2010).

6.3. Ulteriormente, la mancata comunicazione ex articolo 11 D.P.R. n. 327/2001 ha leso il diritto dei proprietari a partecipare in chiave difensiva al procedimento, determinando l’illegittimità del provvedimento così assunto, senza potersi invocare la previsione del comma 2 dell’articolo 21 octies della L. n. 241/1990 per prevenire la pronuncia caducatoria.

Invero, le scelte urbanistiche sono sempre connotate da un alto tasso di discrezionalità, l’esito dei procedimenti non è affatto vincolato, sicché non è mai superflua la partecipazione degli interessati al medesimo (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 1341/2014).

Tanto più che nel caso di specie, come allegato in ricorso, i ricorrenti avrebbero potuto rappresentare all’Amministrazione comunale la lunga storia della propria trattoria e l’amenità del contesto paesaggistico nella quale essa è inserita e che verrebbe stravolto dall’opera viaria in discussione.

6.4. Sotto altro profilo, va affermato che gli atti di panificazione qui gravati sono illegittimi, perché reiterano il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni dei ricorrenti senza indicarne le ragioni, in spregio a quanto dispone l’articolo 9, comma 4, D.P.R. n. 327/2001.

Invero, si legge nella relazione tecnica, che accompagna la Variante e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che costituiscono scopo del piano (tra gli altri) “la verifica dello stato di attuazione dei vincoli preordinati all’esproprio e vincoli procedurali, la reiterazione di aree con vincoli decaduti”, e che (per quanto qui di interesse) “la reiterazione viene proposta solo a fronte di effettive necessità di dotazione del servizio”. E, con specifico rifermento alle opere viabilistiche è detto che “l’unica previsione che comporta vincoli espropriativi è quella relativa alla viabilità di progetto prevista nel nucleo di Mernico”, e che essa è “necessaria alla dotazione del nucleo”. Nulla di più specifico e puntuale è indicato.

In tal modo il Comune non ha assolto all’obbligo di motivazione che su di esso incombeva quanto a persistenza delle esigenze pubbliche perseguite, quanto a impossibilità di un contemperamento con l’interesse del privato o comunque di soluzioni alternative meno lesive dello stesso, quanto a rispetto degli standard e esigenze della spesa (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 5197/2013;
ibidem, sentenza n. 4616/2013;
ibidem, sentenza n. 2432/2012).

Come si è visto nulla di tutto questo si rinviene nelle deliberazioni comunali qui impugnate, che anche per tale profilo risultano illegittime.

7. La fondatezza del primo motivo di ricorso, che attiene all’an dell’esproprio e della realizzazione dell’opera pubblica cui è finalizzata la procedura ablativa, consente a questo Giudice di prescindere dall’esame del secondo motivo di ricorso, che attiene al quomodo della realizzazione della suddetta opera pubblica.

8.1. In definitiva, in accoglimento del ricorso, vengono annullate le deliberazioni del Consiglio comunale di Dolegna del Collio, limitatamente alla parte in cui reiterano il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni dei ricorrenti.

8.2. L’annullamento del vincolo preordinato all’esproprio comporta l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, qui pure impugnata, in quanto priva di tale, indefettibile, presupposto.

8.3. Poiché a essere illegittimi sono i provvedimenti comunali di apposizione del vincolo, sia pure con effetti caducanti della dichiarazione di pubblica utilità, in applicazione del principio della soccombenza il Comune è condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, disponendosi di contro la compensazione con il Ministero e con la Regione.

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