TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-11-19, n. 200901813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-11-19, n. 200901813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200901813
Data del deposito : 19 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00549/2009 REG.RIC.

N. 01813/2009 REG.SEN.

N. 00549/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549/2009, proposto da Impresa Coserfo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI con la Albatech s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. S M, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. A A, sito in Palermo, via Domenico Trentecoste, n. 69;

contro

il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato,

di cui alla sentenza del T.a.r. Sicilia - Palermo, Sezione III, 21 aprile 2008, n. 491;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Designato relatore il Consigliere Federica Cabrini;

Udito alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2009 il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 10/3/2009 e depositato in data 25/3/2009, l’impresa ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 491/08 con la quale è stato accolto il ricorso r.g. n. 2472/2007 avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per i lavori di riqualificazione dell’edificio del Comune di Lampedusa.

Con detta sentenza il Comune di Lampedusa è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (Euro millecinquecento), oltre accessori (I.V.A., C.P.A. e rimborso dell’importo del contributo unificato).

Lamenta che il Comune di Lampedusa, pur avendo provveduto a rinnovare gli atti di gara, è rimasto inadempiente rispetto al capo di condanna relativo al pagamento delle spese di giudizio.

Afferma di aver notificato in data 7/1/2009 atto di diffida senza aver ottenuto alcun effetto e chiede quindi l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, con vittoria di spese.

L’Amministrazione comunale, ancorché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 6/11/2009, udito il difensore di parte ricorrente, presente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

Invero, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa che il Collegio ritiene di condividere, l’atto di diffida e messa in mora per l'esecuzione di una sentenza (condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza) è atto stragiudiziale che va compiuto direttamente dalla parte sostanziale, o - in alternativa - da un suo procuratore speciale all'uopo incaricato, che può anche essere il difensore nominato per il giudizio di ottemperanza.

In ogni caso però in cui la diffida non rechi la sottoscrizione della parte interessata, essa presuppone l’esistenza di una procura speciale – conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata - non essendo all’uopo sufficiente la procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, mediante la quale il ricorrente nomina il proprio difensore conferendogli la facoltà di agire il giudizio (cfr. T.a.r. Sicilia-Catania, sez. II, 13 gennaio 2009, n. 43;
T.a.r. Lazio-Latina, 1 settembre 2005, n. 662;
T.a.r. Sardegna-Cagliari, sez. I, 15 luglio 2005, n. 1662).

Nel caso di specie l’atto di diffida è stato sottoscritto solo dal difensore dell’impresa ricorrente, richiamandosi in epigrafe la procura relativa al ricorso per l’ottemperanza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Lampedusa e Linosa.

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