TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202302631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202302631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302631
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 02631/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2023, proposto da
B F, M F, rappresentati e difesi dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'ottemperanza

del decreto Corte di Appello di Salerno reso il 20/07/2021 nell'ambito del giudizio civile rubricato al n. 603/2021 R.V.G.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 il Collegio ha dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. della sussistenza di taluni profili di eventuale inammissibilità del ricorso concernenti, tra l’altro, l’omesso deposito della ricevuta di consegna della pec di trasmissione del modulo ex art. 5 sexies l. n. 89/2001;

- in data 7 novembre 2023 parte ricorrente ha depositato la ricevuta di accettazione del 21 aprile 2022, concernente " dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/2000 - pagamento somme legge pinto…indirizzato a: ufficio1.dgdirittiumani.dag@giustizia.it ("posta ordinaria") ”;

- alla camera di consiglio dell’8 novembre 2023 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, invocando altresì il principio di non contestazione, in quanto il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, non ha eccepito l'omessa ricezione delle suddette dichiarazioni ex art. 5 sexies L. n. 89/2001;

Considerato che:

- il citato art. 5 sexies stabilisce che “ al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ” (comma 1) e che “ con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1” (comma 3);

- il Decreto 28 ottobre 2016 del Ministero della Giustizia, recante “ Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni ” – oltre a richiamare nelle premesse il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa - stabilisce, all’art. 2, che “ I modelli di dichiarazione …devono essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ”;

- a sua volta, l’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce che “ tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica ”;

- l’art. 45 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 prevede che “ il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore ”;

- ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.P.R. 11.02.2005, n. 68 “ la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6 ”;
a loro volta, i commi 2 e 3 dell’art. 6 del medesimo d.P.R. prevedono che “ 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

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