TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2015-07-22, n. 201500590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2015-07-22, n. 201500590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201500590
Data del deposito : 22 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01478/2015 REG.RIC.

N. 00590/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01478/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1478 del 2015, proposto da:


Casa Progresso - Soc. Coop. Edil P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G C, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, al Viale

XX

Settembre n. 45;


contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Macri' e R R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, alla Via Umberto n. 151;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. n° 160834 del 12-5-2015 - con il quale il Comune di Catania ha comunicato l'avvenuta positiva conclusione del procedimento concessorio, relativo all'istanza per richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di 9 alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata della cooperativa ricorrente – nonché della concessione edilizia URB n° 07/431 del 12-5-2015 per la realizzazione di tali alloggi, entrambi limitatamente alla parte in cui prevedono, a carico della ricorrente, l'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione, nonché nella parte in cui prevedono che il pagamento degli oneri di urbanizzazione è condizione necessaria per il ritiro della concessione edilizia e dell'inizio lavori;

-di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2015 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, appaiono condivisibili le difese frapposte dall’amministrazione comunale tenuto conto che manca nella convenzione in esame del 27.12.2013 un’espressa clausola di scomputo degli oneri di urbanizzazione;

Rilevato, quanto alle spese di lite, che nella fattispecie ricorrono tuttavia i motivi di cui all’art. 92 c.p.c., attesa la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda;

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