TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-07-22, n. 202200563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-07-22, n. 202200563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200563
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 00563/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A "S C" di P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in P, via Potito Petrone;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 5/2/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A "S C" di P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 9/4/2022, il deducente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata, in data 5/2/2022, all’AOR S C al fine di ottenere la copia della segnalazione effettuata al Sistema di Monitoraggio degli errori sanitari presso il Ministero della Salute ex D.M. 11/9/2009 (in relazione al-OMISSIS-ospedaliero della madre occorsa in data -OMISSIS-), nonché l’esplicitazione delle ragioni dell’eventuale omissione della segnalazione.

2. Si è costituita in giudizio l’AOR S C che, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso (per omessa enucleazione dell’interesse sotteso alla pretesa ostensiva), ne ha comunque argomentato l’infondatezza.

3. Alla camera di consiglio del 20/7/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato, talché si può prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità.

Ed invero, come già condivisibilmente statuito in subiecta materia (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21/5/2019, n. 3263):

- il privato non ha diritto di accedere agli atti relativi alla gestione ed alla prevenzione dei rischi sanitari ( risk management ), ivi compresa l'individuazione ed il monitoraggio dei c.d. eventi sentinella (quelli oggetto di segnalazione al Sistema di Monitoraggio degli errori sanitari presso il Ministero della Salute), atteso che il risk management rientra nelle scelte insindacabili di assoluta pertinenza dell'Azienda sanitaria ed è volto a tutelare la salute ( rectius la sicurezza delle cure), bene di natura esclusivamente pubblica;

- la segnalazione dell'evento sentinella da parte degli organi interni dell'Azienda deputati al relativo controllo, in questa prospettiva di prevenzione, costituisce infatti parte di una più complessa, articolata, attività di gestione del rischio sanitario, che mira ad identificare azioni correttive per il futuro (ciò a tutela della salute pubblica e a garanzia del Servizio Sanitario Nazionale), ma non esplica alcun effetto sulla sfera giuridica del paziente e dei suoi parenti, i quali non possono vantare, rispetto agli altri cittadini pure interessati alla tutela della salute quale interesse della collettività (art. 32 Cost.), una posizione giuridica qualificata circa il bene tutelato dalle relative disposizioni;

- di ciò vi è conferma nella previsione dell'art. 16, co. 1, della L. n. 24/2017, secondo cui " i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari ".

5. In conclusione, a quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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