TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-07, n. 201018009
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 18009/2010 REG.SEN.
N. 03690/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2010, proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA (I.A.C.P.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G R ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. G S D M in Napoli, alla Via Cappella Vecchia, n. 11;
contro
COMUNE DI CALVI RISORTA (CE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, del silenzio del Comune di Calvi Risorta sull’atto di istanza/diffida notificato dal ricorrente I.A.C.P. in data 18 gennaio 2010;
- della violazione dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di stipulare in forma pubblica con il ricorrente I.A.C.P. la convenzione, ex art. 35 L. n. 865/1971, per la concessione del diritto di superficie sull’area interessata dell’intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi della L. n. 457/78 3° biennio;
- dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di addivenire alla stipulazione della predetta convenzione e di adottare tutti i presupposti atti necessari a definire il procedimento ex art. 35 L. n. 865/1971 concedendo in favore del ricorrente I.A.C.P. di Caserta il diritto di superficie;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Calvi Risorta rispetto alla diffida notificata in data 18 gennaio 2010;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Premette l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caserta, con sede in Caserta, alla Via E. Ruggiero, n. 134, di avere realizzato, ai sensi e per gli effetti della L. n. 457/1978 3° biennio, nel territorio del Comune di Calvi Risorta (CE) un intervento di edilizia residenziale in relazione al quale non era stata ancora perfezionata la procedura relativa alla costituzione del diritto di superficie da parte del Comune concedente in favore dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, quale concessionario.
Aggiunge che il predetto Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.2.1984, dopo avere localizzato l’area interessata dall’intervento costruttivo finanziato con i fondi della legge n° 457/78, 3° biennio, con decreto sindacale del 2.5.1984, aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza della predetta area, mentre, in data 28.5.1984 era stato redatto il relativo verbale inerente le operazioni di rilievo dello stato di consistenza e di immissione nel possesso ed in data 19.10.1984 aveva consegnato all’I.A.C.P. della Provincia di Caserta il suolo occupato per la realizzazione dell’intervento costruttivo de quo (e, precisamente, l’area di estensione di mq. 1664+184 circa, così censita nel NCTR: foglio n° 7, p. lla 74 che, successivamente, ha assunto l’identificativo catastale n° 582 del medesimo foglio di mappa n° 7 relativamente al solo lotto su cui costituire il diritto di superficie, giusta denuncia di cambiamento catastale allegata).
Aggiunge, ancora, che, rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n° 3534/01 la domanda proposta da M L contro il Comune di Calvi Risorta e l’I.A.C.P., condannando il solo Comune di Calvi Risorta, aveva portato a compimento l’intervento di edilizia residenziale pubblica de quo realizzando gli alloggi di cui al programma approvato e, con raccomandata a/r dell’11.11.2008, aveva sollecitato la definizione