TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-07, n. 201018009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-07, n. 201018009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201018009
Data del deposito : 7 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03690/2010 REG.RIC.

N. 18009/2010 REG.SEN.

N. 03690/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2010, proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA (I.A.C.P.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G R ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. G S D M in Napoli, alla Via Cappella Vecchia, n. 11;

contro

COMUNE DI CALVI RISORTA (CE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

- dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, del silenzio del Comune di Calvi Risorta sull’atto di istanza/diffida notificato dal ricorrente I.A.C.P. in data 18 gennaio 2010;

- della violazione dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di stipulare in forma pubblica con il ricorrente I.A.C.P. la convenzione, ex art. 35 L. n. 865/1971, per la concessione del diritto di superficie sull’area interessata dell’intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi della L. n. 457/78 3° biennio;

- dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di addivenire alla stipulazione della predetta convenzione e di adottare tutti i presupposti atti necessari a definire il procedimento ex art. 35 L. n. 865/1971 concedendo in favore del ricorrente I.A.C.P. di Caserta il diritto di superficie;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Calvi Risorta rispetto alla diffida notificata in data 18 gennaio 2010;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO

Premette l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caserta, con sede in Caserta, alla Via E. Ruggiero, n. 134, di avere realizzato, ai sensi e per gli effetti della L. n. 457/1978 3° biennio, nel territorio del Comune di Calvi Risorta (CE) un intervento di edilizia residenziale in relazione al quale non era stata ancora perfezionata la procedura relativa alla costituzione del diritto di superficie da parte del Comune concedente in favore dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, quale concessionario.

Aggiunge che il predetto Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.2.1984, dopo avere localizzato l’area interessata dall’intervento costruttivo finanziato con i fondi della legge n° 457/78, 3° biennio, con decreto sindacale del 2.5.1984, aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza della predetta area, mentre, in data 28.5.1984 era stato redatto il relativo verbale inerente le operazioni di rilievo dello stato di consistenza e di immissione nel possesso ed in data 19.10.1984 aveva consegnato all’I.A.C.P. della Provincia di Caserta il suolo occupato per la realizzazione dell’intervento costruttivo de quo (e, precisamente, l’area di estensione di mq. 1664+184 circa, così censita nel NCTR: foglio n° 7, p. lla 74 che, successivamente, ha assunto l’identificativo catastale n° 582 del medesimo foglio di mappa n° 7 relativamente al solo lotto su cui costituire il diritto di superficie, giusta denuncia di cambiamento catastale allegata).

Aggiunge, ancora, che, rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n° 3534/01 la domanda proposta da M L contro il Comune di Calvi Risorta e l’I.A.C.P., condannando il solo Comune di Calvi Risorta, aveva portato a compimento l’intervento di edilizia residenziale pubblica de quo realizzando gli alloggi di cui al programma approvato e, con raccomandata a/r dell’11.11.2008, aveva sollecitato la definizione della procedura tesa all’ottenimento della concessione, da parte del Comune del diritto di superficie sul suolo utilizzato per l’intervento costruttivo de quo.

Tanto premesso, preso atto che, stante l’ampio lasso di tempo intercorso e nonostante l’atto di diffida del 13 gennaio 2010, notificato in data 18.1.2010 all’intimato Comune, quest’ultimo non aveva adottato alcun provvedimento espresso, né indicate le ragioni della mancata evasione dell’obbligo di stipulare, in forma pubblica, la convenzione ex art. 35 L. n° 865/1971, per la concessione all’I.A.C.P. della Provincia di Caserta del diritto di superficie sull’area interessata dall’intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi della L. n. 457/78 3° biennio, il predetto Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune a seguito del predetto atto di diffida.

All’uopo parte ricorrente ha dedotto profili di violazione di legge (artt. 2 e 3 L. n. 241/1990;
art. 35 L. n. 865/1971).

L’intimato Comune non si è costituito in giudizio ed alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e nei limiti di quanto si andrà esponendo, deve essere accolto.

2. L’art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
in particolare, giusta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.

L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200);
b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002);
c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

3. Pertanto, escluse senz’altro le fattispecie, sub a) e sub c) ed escluso, altresì, che l’istanza de qua risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso dell’Istituto ricorrente, sussiste l’obbligo per l’intimato Comune di adottare un provvedimento espresso, debitamente motivato, sull’atto di diffida notificato in data 18 gennaio 2010 finalizzato alla conclusione del procedimento ex art. 35 della legge 22.12.1971, n. 865.

4. Relativamente alla fonte del predetto obbligo la normativa contemplata da siffatto articolo prevede che: <<
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 sono espropriate dai comuni e dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà, ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi, ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Alle domande dei concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economico e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assembla del consorzio. Con la suddetta delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi nel competente ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente (…..) >>.

5. Nella fattispecie in esame, risultando depositato in giudizio dall’Istituto ricorrente (oltre al verbale inerente le operazioni di rilievo dello stato di consistenza redatto in data 28.5.1984) il verbale di consegna all’I.A.C.P. di Caserta dell’area occorrente per l’insediamento costruttivo ex lege n. 457/78 3° biennio, redatto in data 19.10.1984, nel quale si dava espressamente atto della delibera n. 54 del 25.2.1994 (con cui era stata localizzato nell’area in questione l’insediamento predetto) e del decreto sindacale del 2.5.1984 (con cui era stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’area medesima, eseguita in data 28.5.1984), risulta comprovato che il Comune di Calvi Risorta aveva dato seguito all’istanza ex art. 35 L. n. 865/1971 dal predetto Istituto inoltrata in relazione agli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati.

Tuttavia il procedimento in siffatta guisa attivato, nonostante i solleciti dell’Istituto interessato (cfr. prot. 5056/tec dell’11.11.2008) e l’atto di diffida stragiudiziale notificato il 18 gennaio 2010, effettivamente non è mai pervenuto alla sua conclusione, con la eventuale concessione del diritto di superficie sul suolo interessato dall’intervento di edilizia residenziale pubblica, a mezzo di sottoscrizione dell’apposita convenzione a mente dell’art. 35 L. n. 865/71 previo corrispettivo del dovuto;
a tal fine l’I.A.C.P., con nota raccomandata a/r del 13 gennaio 2010, aveva invitato il Comune di Calvi Risorta a partecipare ad apposita Conferenza dei servizi indetta per il giorno 16 settembre 2009, ma il Comune aveva disertato la Conferenza de qua.

6. Ne deriva che, una volta attivato il procedimento ex art. 35 L. n. 865/1971, a fronte delle richieste e delle iniziative intraprese dall’I.A.C.P. ricorrente, sussiste l’obbligo da parte del Comune di concluderlo con un provvedimento espresso debitamente motivato, relativamente alla richiesta di costituzione del diritto di superficie in favore dell’I.A.C.P., ovvero, in alternativa, di indicare, in ogni caso, sempre con un provvedimento espresso, le ragioni per le quali al predetto esito non poteva addivenirsi.

7. In definitiva il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione serbato sull’atto di diffida notificato dall’I.A.C.P. di Caserta in data 18 gennaio 2010 e, nei limiti di quanto sopra rilevato, va accolto.

Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso in esito alla diffida notificata il 18 gennaio 2010 entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.

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