TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-05-09, n. 201103953
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Testo completo
N. 03953/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02991/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Oikothen S.C.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti C H, prof. M L, F F, con domicilio eletto presso C H in Roma, via Po, 9;
contro
- Regione Siciliana, Assessorato Regionale Siciliano delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Ufficio del Genio civile di Siracusa, Assessorato Regionale siciliano dell’Energia, Assessorato Regionale Siciliano del Territorio e dell’Ambiente, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Comune di Augusta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Coppa, Ettore Di Giovanni, con domicilio eletto presso Ettore Di Giovanni in Roma, viale Medaglie D'Oro, 169;
- Provincia regionale di Siracusa, Consorzio della Provincia Siracusa per la zona Sud dell’Area di sviluppo industriale della Sicilia Orientale, n.c.;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti: 1) nota U.O.B.C. 7 prot. 929/10 in data 19.1.2010, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Ufficio del Genio civile di Siracusa, ricevuta in data 26.1.2010, avente ad oggetto “ Legge 2.2.1974, n. 64, art. 17 e 18 – l.r. 19.5.2003, n. 7, art. 32 – Ditta Consorzio ASI di Siracusa – Piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali pericolosi e non Oikothen da realizzare nell’area industriale ASI del Comune di Augusta, c.da C M”, nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti:2) nota del medesimo Ufficio del Genio civile U.O.B.C. 7 prot. 13402/09 del 19.5.2009; 3) parere infraprocedimentale del medesimo Ufficio del Genio civile U.O.B.S. 8/2 – Ufficio istruttoria e parere geologico e geomorfologico, datato 13.11.2008, in risposta a nota prot. 20178 del 5.8.2008 (di tenore ignoto e parimenti impugnata): 4) nota del medesimo Ufficio del Genio civile U.O.B.C.7 prot. 25095/09 del 5.10.2009; 5) nota del medesimo Ufficio del Genio civile U.O.B.C.7 prot. 27208/09 del 23.10.2009; 6) nota – parere del medesimo Ufficio del Genio civile prot. 16561 dell’1.8.1995; 7) in parte qua , del decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento reg.le Urbanistica, prot. 582/DRU del 13.11.2001, recante “Approvazione del piano regolatore dell’area di sviluppo industriale della Sicilia Orientale” e s.m.i.; 8) note del medesimo Ufficio del Genio civile di Siracusa U.O.B.C. 7 prot. n. 241/10 del 7.1.2010 e U.O.B.C. 7 prot. 213/10 del 7.1.2010; nonché dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti;
1) nota dell’Ufficio del Genio civile di Siracusa U.O.B.C. 7 prot. n. 8686/10 del 9.4.2010, notificata in data 22.4.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché ignoto; con riserva di proporre domanda di risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e del Comune di Augusta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2011 la d.ssa S M;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La società ricorrente espone di avere conseguito, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Consorzio ASI di Siracusa, la concessione di costruzione e gestione – mediante finanza di progetto ex lege regionale siciliana 29.4.1985, n. 21 e s.m.i., di una piattaforma polifunzionale per la gestione (smaltimento e recupero) di rifiuti industriali (delibera Comitato direttivo n. 66 del 6 dicembre 2002 e relativo contratto dell’1.8.2003).
La piattaforma è stata a suo tempo inserita nel programma triennale delle opere pubbliche consortili, in quanto prevista tra gli interventi che il d.P.R. 17 gennaio 1995 (recante “Approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia orientale”, in G.U., serie generale, 2 maggio 1995, s.o. n. 51, pag. 141 e ss.) ha individuato come funzionalmente “necessari per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riqualificazione dell’area a rischio” (d.P.R. cit., allegato A, pag. 189), classificando il progetto de quo tra gli interventi ad alta priorità.
Ricorda, infatti, che una parte significativa del territorio della provincia di Siracusa è stata dichiarata “ad elevato rischio di crisi ambientale”, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990, adottata sulla base dell’allora vigente art. 7 legge 349 del 1986.
Precisa, altresì, che gli oneri per la realizzazione e l’esercizio della piattaforma polifunzionale (per un investimento di circa 35 milioni di euro) sono a totale carico del concessionario, che potrà rivalersi esclusivamente con i rientri tariffari (trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, di origine industriale), peraltro nei limiti indicati nell’allegato alla convenzione accessiva, nonché con la produzione di energia elettrica e il recupero di materie prime secondarie.
L’impianto è composto da varie sezioni (trattamento rifiuti liquidi, inertizzatore, termovalorizzatore, bonifica biologica, discarica per rifiuti pericolosi e non), il cui funzionamento integrato consentirà di ridurre al minimo i rifiuti industriali avviati allo smaltimento (in discarica o mediante termovalorizzazione), comunque assicurando il rispetto dei più rigorosi e avanzati standard.
L’opera ha conseguito il giudizio positivo di impatto ambientale, con prescrizioni, del Ministero dell’Ambiente (decreto 26.9.2005, prot. n. DEC/DSA/2005/00984) nonché i pareri favorevoli degli organi tecnici intervenuti nel corso del procedimento (ASL, ARPA, Soprintendenza etcc.).
L’istanza di approvazione del progetto (presentata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, all’epoca vigenti), è stata presentata nel novembre 2003.
Il relativo procedimento si è concluso nel maggio 2006, con l’adozione, ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 (nel frattempo entrato in vigore) dell’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 470 del 15.5.2006, in epigrafe.
Tale organo, a sua volta, aveva nel frattempo acquisito la relativa competenza, in ragione dello stato di emergenza ambientale, dichiarato nell’ambito del territorio della Regione siciliana, ex art. 5, comma 1, l. 24.2.1992, n. 225 (d.P.C.M. 22.1.1999), e successivamente più volte prorogato, da ultimo, per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali, fino al 31 maggio 2006 (d.P.C.M. 29.12.2005, in G.U., serie generale, 10.1.2006, n. 7).
La società ha quindi provveduto alla redazione del progetto esecutivo, oggetto di procedimento di ottemperanza innanzi al competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui, in data 3.8.2007, è stata presentata la necessaria documentazione.
In attesa dell’esito dell’ottemperanza, il progetto esecutivo è stato inoltrato in data 20.12.2007 anche all’Autorità concedente (Consorzio A.S.I. di Siracusa) per la verifica di cui all’art. 112 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché, per il suo tramite, al Genio civile, ai fini del nulla – osta antisismico.
Nel frattempo, a seguito di indagini della magistratura penale, è insorta controversia con l’Agenzia regionale siciliana per i Rifiuti e le Acque, succeduta alla gestione commissariale, in merito ad alcuni profili della localizzazione dell’impianto, peraltro già approfonditi e risolti positivamente nell’ambito dei procedimenti di VIA e di autorizzazione unica.
Con nota n. 771 del 18.2.2008, il Consorzio ASI (al quale, come detto, era stato inoltrato il progetto esecutivo della piattaforma), ha chiesto all’Ufficio del Genio civile di Siracusa “un parere di conformità sismica alle norme tecniche di cui alla l. 64/74”.
Oikothen ha prodotto, a tale Ufficio, numerosa documentazione, ivi compreso lo studio geologico, geotecnico e idrologico della piattaforma.
Nel frattempo, nell’ambito del procedimento penale sopra menzionato, la società veniva a conoscenza, di una nota – parere del Genio civile 16561 dell’1.8.1995 resa nell’ambito del procedimento di approvazione del PRG della zona ASI di Siracusa, secondo la quale “ le aree prossime alle faglie per una fascia complessiva di metri 40 tra monte e valle delle medesime, dovranno essere escluse dalla progettazioni ”.
Ciò in quanto, nell’area di localizzazione della Piattaforma, sarebbe stata presente, appunto, una “faglia”, riportata, secondo l’estensore, anche nella cartografia ufficiale.
Seguiva una fitta interlocuzione tra la società, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, e l’Ufficio del Genio Civile, secondo il quale, ove l’impianto ricadesse “ in area disciplinata dal piano ASI di cui al parere 1.8.1995, n. 16561, tale prescrizione è anche per essa operante ”.
Nonostante i plurimi e documentati chiarimenti forniti in merito all’inesistenza di faglie “attive” nell’area in