TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202200958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202200958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200958
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00958/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04926/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2012, proposto da G A, rappresentata e difesa dagli avv.ti C M e R M, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Provinciale n.132;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, A P, B R, E C, A I F, G R e Giuseppe D, con domicilio digitale presso la pec indicata e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo-Avvocatura Municipale;

per l'annullamento

1.della disposizione dirigenziale n.190 del 13/06/2012, notificata ai ricorrenti in data 18/07/2012, con la quale è stata denegata la domanda di sanatoria ex l. n.724/1994 prot. n. 2331/1995 ed è stata contestualmente disposta la demolizione in danno delle opere realizzate in Napoli alla Strada Vicinale Rotondella n.33;

2.degli atti preordinati e connessi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 31/10/2012 e depositato in data 22/11/2012, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, censurandoli sotto i seguenti profili di illegittimità:

Eccesso di potere- Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione art.39 l. n. 724/1994 – art.38, comma 3, Trattato Maastricht – artt. 97, 113 e 3 della Costituzione nonché dell’art.3 della l. n. 241/1990 anche in relazione all’interesse pubblico e di comparazione con l’interesse privato – Errata applicazione art.34 T.U. n. 380/2001 – Erronei presupposti – Simulazione procedimentale – Apoditticità in quanto la motivazione dell’atto sarebbe affetta da lacune e apoditticità, sintomo di un’istruttoria non adeguata.

Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.

Con ordinanza collegiale del 21/03/2018 n.2227 si disponeva attività istruttoria integrativa al fine di acquisire documentati chiarimenti dal resistente Comune in ordine all’attuale, effettiva pendenza di un procedimento di riesame ed ai relativi sviluppi.

All'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Parte ricorrente impugna il provvedimento n. 190 del 13/06/12 con il quale il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di condono presentata ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 724/1994 e ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate alla strada vicinale Rotondella, consistenti nella realizzazione di un appartamento di "mq. 242,46-, che occupa il piano seminterrato e parte del piano terra di una costruzione per civili abitazioni composta da piano seminterrato, piano terra e primo piano, nonché un manufatto destinato a garage pertinenziale separato dall'immobile principale, sul rilievo che le opere abusive richieste a sanatoria, vale a dire l’appartamento con annesso garage pertinenziale, individuati catastalmente con un unico subalterno (sub. 103) e ritenuti come un'unica unità immobiliare, diano luogo, nel loro insieme, ad un volume complessivo pari a circa mc. 926,00 e, dunque, superiore al limite volumetrico di mc. 750 sancito dall'art. 39 comma 1 legge 724/94.

In particolare, con il ricorso introduttivo e le ulteriori difese spiegate in corso di giudizio, la ricorrente ha lamentato: a)l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto impugnato anche rispetto alla scelta della sanzione adottata ed al contemperamento degli interessi contrastanti, vieppiù in considerazione dell'intervento posto in essere e dei concreti interessi urbanistici che si intenderebbero violati atteso che si tratterebbe di opere omogenee rispetto alla tipologia di opere realizzate in loco, trattandosi peraltro di zona ampiamente urbanizzata;
b) l’omessa valutazione della possibilità, comunque consentita, di poter addivenire alla sanatoria della parte non eccedente i limiti volumetrici, anche previa demolizione della parte "fuori cubatura come previsto nella circolare esplicativa n. 2699/95 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8/3/2006, sussistendo nel caso di specie le due condizioni richieste: l'eccedenza marginale nel senso che la parte eccedente non deve costituire una porzione sostanziale o identificativa dell'opera;
la possibile esistenza della parte sanabile come "opus" anche senza la porzione abusiva eccedente;
il pericolo che la demolizione comporterebbe il pregiudizio statico per quell’altra parte di edificio oggetto di separate ed autonome domande di condono rientranti per ogni aspetto nella previsione normativa delle opere sanabili.

In corso di giudizio la parte ricorrente ha chiesto al Comune di rideterminarsi, attesa la asserita riduzione dell’immobile ai limiti volumetrici assentibili ai sensi della l. n. 724/1994 (750 mc).

Il Comune di Napoli, all’esito del riesame, ha ribadito la non accoglibilità dell’istanza di sanatoria edilizia straordinaria di cui alla pratica edilizia prot. N. 23313/95, atteso il superamento del limite volumetrico di 750,00 mc previsto dalla l. n. 724/1994, da intendersi riferito non alla singola unità abitativa ma a tutte le unità abitative ubicate nello stesso immobile e ciò alla stregua dell’indirizzo interpretativo consolidatosi in tema di ambito applicativo della legislazione condonistica, secondo il quale separate domande di sanatoria, presentate ai sensi della l. n. 724/1994, relative a cespiti facenti parte della medesima costruzione vanno considerate in senso unitario ai fini del computo della volumetria assentibile (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 04/11/2019, n.7523, TAR Napoli, sez. II, 17/02/2020 n. 742;
T.A.R. Palermo, sez. II, 02/01/2019, n.7).

Nel caso di specie, è emerso che il volume totale del quale si è chiesto la sanatoria, considerate unitariamente - per le ragioni innanzi esposte - le istanze presentate (di cui alla predetta pratica edilizia .23313/1995 e alle ulteriori, presentate da soggetti diversi, nn.23311/95, 23312/95, 23314/95), è pari a 2.566,64 mc, ben oltre, quindi, la volumetria assentibile.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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