TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-11-23, n. 202012415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-11-23, n. 202012415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012415
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2020

N. 12415/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03642/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2020, proposto da
M G, O R, F D S, rappresentati e difesi dall'avvocato F D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rinaldo Fazi in Roma, via Attilio Regolo 12/B Int 8;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto di accoglimento reso a definizione del giudizio di equa riparazione iscritto al r.g.v. g. n. 50652/17, reso dalla Corte d’Appello di Roma il 1.5.2017, nella persona del Magistrato designato, Dott.ssa Silvia Castagnoli, depositato il 10.05.2017 e munito di formula esecutiva il 31.05.2017


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. Pietro Morabito

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I)- Col ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell’importo ivi indicato a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Alla camera di consiglio del 17 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II)- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti, tutta debitamente corredata da asseverazione di conformità agli originali.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto: a) il decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello;
b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia;
c) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258);
d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001 (nonché quello, più breve, di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30).

Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse del ricorrente e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Come richiesto dalla parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, oltre che delle somme sopra indicate, evidenziate nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (Cons. Stato n. 1498/17;
Cons. Stato n. 1465/14;

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