TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2020-01-16, n. 202000227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2020-01-16, n. 202000227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000227
Data del deposito : 16 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2020

N. 14249/2019 REG.RIC.

N. 00227/2020 REG.PROV.CAU.

N. 14249/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14249 del 2019, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Dir. Gen. Pers. Mil., non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'esclusione dal Concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 1.753 volontari in ferma prefissata quadriennale (

VFP

4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare (Gazzetta Ufficiale- 4° serie speciaale-n.20 del 12 marzo 2019).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte nel gravame dalla parte ricorrente si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris , anche alla luce dei chiarimenti in punto di fatto forniti dall’Amministrazione in data 10.1.2020, che evidenziano come, all’esito dei controlli effettuati ai sensi del bando del concorso in questione, emergeva l’esistenza a carico del candidato di una sentenza di applicazione della -OMISSIS-;

- che il bando inderogabilmente prevedeva tra i requisiti di partecipazione quello di “[…] non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna […]” (art. 2, comma 1, lettera e);

- che lo stesso bando all’articolo 2, comma 3 stabiliva che tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti;

– che pure secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (da ultimo, Cassazione Penale –SS. UU. – sentenza n. 17781 del 23 maggio 2006) la sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte equivale a una sentenza penale di condanna;

Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;

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