TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2021-11-18, n. 202100352
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Pubblicato il 18/11/2021
N. 00352/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Ginesio, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.U.A.P. - Unione Montana dei Monti Azzurri;
Regione Marche;
Unione Montana Monti Azzurri, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto prot. n. 4095 del 2/4/2021 con il quale il Comune di San Ginesio, relativamente alla pratica SUAP 924/9940/2020, ha diffidato la Wind Tre S.p.A. a non iniziare i lavori di installazione di una nuova stazione radio base nel Comune di San Ginesio in località Morichella, su area censita catastalmente al foglio n.48, p.lla n.10, invitando la società ad attendere le determinazioni finali del SUAP;
- dei provvedimenti prot. 2729 dell'1/3/2021 e prot. 3999 del 4/3/2021,
- dell’ordinanza di sospensione lavori n. 1 del 24/9/2021 e della successiva dall'ordinanza integrativa n. 2 del 28/9/2021 con le quali il Responsabile dell'area Tecnica del Comune di San Ginesio ha sospeso i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica utilità da realizzare nel tenimento comunale di San Ginesio - Frazione Morichella su area NCT di San Ginesio: fg. 48, p.lla 10 (Codice sito MC063 – Morichella) - in forza di titolo autorizzatorio formatosi per silenzio assenso ex art. 87, co. 9, D.lgs. n.259/03;
nonché per l'accertamento
della formazione del silenzio assenso sull'istanza presentata il 29.6.2020 dalla Wind Tre ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/03 per installare una SRB nel Comune di San Ginesio, Frazione Morichella (NCT di San Ginesio: fg. 48, p.lla 10) denominata MC063 – Morichella, e del conseguente diritto a realizzare l'impianto così come progettato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Ginesio e dell’Unione Montana Monti Azzurri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista, da ultimo, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22/10/2021;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che l’intervenuta formazione del silenzio assenso sembra essere già stata riconosciuta dal Comune di San Ginesio (che ne contesta tuttavia la legittimità pur non avendo proposto ricorso avverso il provvedimento formatosi tacitamente) e dal SUAP presso l’Unione Montana dei Monti Azzurri (che, con provvedimento del 4/3/2021 n. 3930, anch’esso non impugnato, escludeva la sussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela chiesto dal Comune), costituendo quindi circostanza pacifica tra le parti, salve le ulteriori valutazioni in esito alla definizione, nel merito, del ricorso introduttivo del giudizio;
- che, per quanto sopra e in assenza di atti in autotutela di competenza di altra amministrazione, il Comune di San Ginesio non sembra essere legittimato a disporre la sospensione dei lavori iniziati in forza della ritenuta sussistenza di un titolo tacito di assenso;