TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-10-10, n. 201601185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-10-10, n. 201601185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601185
Data del deposito : 10 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2016

N. 01185/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M M, rappresentata e difesa dagli avvocati G T C.F. TMPGPP64A22B619O, F N C.F. NNLFNC68E29A669F, F M C.F. MSCFNC66A16G148F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A;

contro

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Commissione Concorso Dirigenti Scolastici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n.97;

nei confronti di

Silvano Marseglia, Cristoforo Modugno, Alessandra Sirsi, Giovanna Carla Spagnolo, Patrizia Arzeni, Anna Laguardia, Rossella Lopriore non costituiti in giudizio;

M M, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Loiacono C.F. LCNMRA69M02A662P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Iacovuzzi in Bari, alla via Crisanzio n. 17;

per l'annullamento

1) del decreto prot. n. 2932 del 4 maggio 2012;

2) del giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti delle due prove scritte sostenute dalla ricorrente e delle relative schede di valutazione contrassegnate con i numeri 308 A e 308 B e del verbale della seconda Sottocommissione n. 7 del 06.02.2012;

3) del d.d.g. prot. n. 7608 del 5 settembre 2011 - come integrato con d.d.g. del 16 dicembre 2011- e, segnatamente dell’elenco -allegato sub C-;

4) del d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 8169 del 26.09.2011;

5) al d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 10226 del 22.12.2011;

6) dei successivi atti integrativi o modificativi della composizione della Commissione (in particolare dei seguenti: d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 236 del 13.1.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. AOODRPU prot. n. 1886 del 15.03.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 3333 del 16.05.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 3654 del 23.05.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 3700 del 24.05.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 3711 del 25.05.2012;
d.d.g. dell’U.S.R. prot. n. 3712 del 25.05.2012;

7) di tutti i verbali, nessuno escluso, redatti dalla Commissione giudicatrice e di tutte le operazioni, le determinazioni e le deliberazioni provenienti dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, nonché di tutti i decreti e i provvedimenti della Dirigenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari relativi alla procedura di selezione;

8) dell’eventuale provvedimento di approvazione dell’U.S.R. della graduatoria dei candidati risultati idonei all’esito delle prove orali e, comunque, del provvedimento di valutazione di ciascuno dei candidati ammessi all’orale, sia pur nei limiti dell’interesse della ricorrente;

9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi comprese, le note prot. n. 6961 del 1 agosto 2011 dell’U.S.R. e prot. AOODRPU prot. n. 7422 del 29 agosto 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Commissione Concorso Dirigenti Scolastici e di M M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv.ti G T e F N, per la parte ricorrente e avv. dello Stato G C, per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, di cui n. 236 destinati alla Regione Puglia.

Con precedente sentenza non definitiva di questa Sezione n. 1036/2014 sono stati respinti tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, fatta eccezione per il motivo n. 4 rispetto al quale, con la stessa decisione, è stata disposto approfondimento istruttorio.

Più precisamente con tali ultime censure, parte ricorrente lamentava l’assenza sui fogli distribuiti per l’espletamento delle prove scritte di apposito timbro dell’Ufficio nonché di sottoscrizione chiara e leggibile di almeno uno dei Commissari;
all’uopo depositava in giudizio, quale principio di prova, le copie degli elaborati ottenute in sede di accesso agli atti, tutte effettivamente sfornite di timbro e sottoscrizione leggibile.

Sospesa, pertanto, ogni definitiva statuizione in ordine a tali profili è stata disposta istruttoria, ordinando al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia o suo delegato di depositare, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, documentati chiarimenti in ordine ai fogli utilizzati per lo svolgimento delle prove controverse, provvedendo ad allegare in particolare un campione di elaborati sufficiente ad escludere che le prove stesse fossero state svolte su fogli non regolamentari.

Tale ordine istruttorio, rimasto originariamente inevaso e successivamente adempiuto in modo inesatto, è stato reiterato ben due volte, giusta ordinanze collegiali nn. 450 e 1267 –rispettivamente- del 19 febbraio e del 2 luglio 2015.

In vista dell’udienza di discussione, fissata per il 7 giugno 2016, il Dirigente incaricato ha provveduto al deposito della richiesta documentazione;
sicché la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Anche il quarto motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento.

E’ emerso per tabulas che i fogli utilizzati per l’espletamento delle prove siano stati timbrati e siglati;
sebbene solo con un acronimo, corrispondente al nome e cognome del Presidente della Commissione.

Le perplessità abilmente suggerite da parte ricorrente (“ è parimenti lecito il dubbio che il timbro sia stato effettivamente apposto prima della consegna dei fogli ”;
..gli elaborati recano soltanto,,,un semplice “acronimo”…astrattamente di agevole riproduzione ”), non hanno superato la soglia del mero sospetto, neanche all’esito della disposta istruttoria, non risultando a tutt’oggi supportate da adeguato corredo probatorio.

Dai verbali invocati a sostegno delle lamentate irregolarità, infatti, non si desumono argomenti concludenti e dirimenti, come parte ricorrente vorrebbe;
né dal verbale del Comitato di sorveglianza, né dal verbale n.4 della Commissione. Il primo attesta che i fogli fossero “timbrati”, il secondo che fossero “siglati” e che la sigla appartenesse al Presidente;
sicché, ove letti e interpretati in combinato disposto tra loro, conducono semmai a conclusioni opposte rispetto a quelle attinte da parte ricorrente stessa.

Le circostanze in essi attestate fanno invero fede fino a querela di falso;
e, dunque, sono assiste da una speciale presunzione di veridicità. In particolare, l’imputabilità della sigla apposta sui fogli distribuiti ai candidati al Presidente trova conferma anche nel mancato disconoscimento della stessa da parte dell’interessato.

Entrambe le operazioni quindi, timbratura e apposizione di firma, risultano attestate con forza privilegiata;
e, sebbene sia indiscutibile che siano state registrate separatamente in due verbali distinti, non può revocarsi in dubbio che si riferiscano allo stesso evento. Non è, pertanto, possibile trarre dagli invocati verbali significativi indizi, preordinati a costituire sufficienti elementi di prova della lamentata inosservanza di prescrizioni poste a presidio della legittimità e correttezza delle operazioni concorsuali.

Né può assegnarsi efficacia dirimente all’ulteriore elemento evidenziato dalla difesa ricorrente: la non coincidenza del numero di fotocopie della traccia distribuite alla prova del 14 dicembre 2011, attestato –rispettivamente- dal verbale del Comitato di vigilanza e dal verbale n. 5 della Commissione. Non se ne ravvisa in realtà l’attinenza con l’oggetto dell’approfondimento istruttorio, se non per un generico e sottinteso addebito di superficialità nelle trascrizioni.

In conclusione, gli elementi emersi in sede di approfondimento istruttorio non contribuiscono in modo decisivo a ricomporre un quadro indiziario tale da giustificare il travolgimento di un’intera procedura, ormai conclusa. Non si rinvengono, cioè, sufficienti elementi sintomatici dell’asserita irregolarità della procedura che ne possano giustificare l’annullamento, con pregiudizio delle posizioni soggettive coinvolte nella procedura stessa e ormai consolidate.

3.-Anche il quarto dei motivi di censura va respinto. Considerata, tuttavia, la natura degli interessi coinvolti, il complessivo comportamento processuale tenuto rispettivamente dalle parti e la non manifesta infondatezza ex ante dei sospetti di irregolarità della procedura seguita, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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