TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-11-20, n. 202400793
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 00793/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A F e R A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al beneficio economico costituito dall’inclusione nella base di calcolo del TFS dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita ed al pagamento delle maggiori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 12 gennaio 2024 -OMISSIS-, -OMISSIS- della Polizia di Stato in pensione dal 1° novembre 2022, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS o indennità di buonuscita), includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.
2. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, opponendo l’infondatezza della pretesa del deducente ed instando per il rigetto della domanda.
3. Si è costituito anche il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. il ricorrente ha chiesto la condanna dell’I.N.P.S. per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
5. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione.
6. Preliminarmente, deve disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.
Ciò in quanto l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente