TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-01-12, n. 201700016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-01-12, n. 201700016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700016
Data del deposito : 12 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2017

N. 00016/2017 REG.SEN.

N. 01654/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2010, proposto da:
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F G S C.F. SCCFNC35A07H501S, Isabella Palmiotti C.F. PLMSLL60E53A669N, con domicilio eletto presso R D R in Bari, via Davanzati, 33;

contro

Provincia di Barletta Andria Trani, Comune di Andria, Comune di Bisceglie, Comune di Canosa di Puglia, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Minervino Murge, Comune di San Ferdinando di Puglia, Comune di Spinazzola, Comune di Trani, Comune di Trinitapoli, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Barletta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 21 maggio 2010, pubblicata all’albo pretorio della Provincia dal 07.06.2010 al 07.07.2010, nella parte in cui approva gli artt. 1 e 2 dello Statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani con i relativi allegati;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e nei limiti dei motivi di ricorso, tra i quali, senz’altro, le delibere del Consiglio Provinciale n. 6 del 06.05.2010 e n. 9 del 17.05.2010;

previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell’art. 1, comma 3, della L. 11 giugno 2004, n. 148 per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, comma 2, lett. p), e comma 6, e 133, comma 1, della Costituzione, e rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in esame, il Comune di Barletta ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia BAT, n. 10 del 21 maggio 2010, stigmatizzando la scelta di collocare nella città di Andria la sede legale della nuova Provincia, istituita con L. n. 148 dell’11 giugno 2004, contestualmente rivendicando il ruolo di soggetto promotore dell’iniziativa autonomistica, in tesi non adeguatamente valorizzato in parte qua dalla prefata delibera.



2. A fondamento del ricorso ha dedotto l’illegittimità costituzionale, sotto vari profili, dell’art. 1, comma 3, della legge istitutiva dell’Ente (per violazione degli artt. 3;
97;
117, comma 2, l. p) e comma 6;
133, c. 1 Cost.);
la violazione della normativa disciplinante il ruolo e le funzioni del Prefetto quale rappresentante del Potere esecutivo nella Provincia (in particolare: R.D. 3 marzo 1934, n. 383 “Testo unico della legge comunale e provinciale”;
L. 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”);
plurimi vizi concernenti la procedura di approvazione dello Statuto provinciale per come fissata dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico enti locali”);
eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.



3. Nella mancata costituzione delle intimate amministrazioni, all’udienza del 9 novembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.



4. Preliminarmente ed in rito, il Collegio deve dare atto della persistenza dell’interesse del Comune alla definizione nel merito del ricorso, concordando con le riflessioni svolte sul punto dalla difesa ricorrente ( cfr. memoria depositata in data 7 ottobre 2016).

Invero, se anche la L. 7 aprile 2014, n. 56 ( cd. Legge Delrio) ha ridefinito, in attesa di una più ampia riforma costituzionale, l’assetto istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di vasta area, imponendo di adottare le modifiche statutarie conseguenti alla legge, per il resto non ha inciso sull’interesse di cui si afferma titolare il Comune di Barletta all’ubicazione nel proprio territorio della sede legale dell’Ente provinciale.



5. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.



6. Con i primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per evidenti ragioni di connessione, il Comune di Barletta ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 (“Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani”) e 4 (“Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia”), della L. n. 148/2004, posta a fondamento dello Statuto della Provincia BAT, che si assume conseguentemente viziato in via derivata.

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