TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-13, n. 201300837

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-13, n. 201300837
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300837
Data del deposito : 13 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00361/2012 REG.RIC.

N. 00837/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2012, proposto da:
K D, rappresentato e difeso dall'avv. I P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. P-PS/L/N/2009/101639 del 27.03.2012 recante rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata favore del ricorrente ai sensi della Legge n. 102/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata favore del ricorrente ai sensi della Legge n. 102/2009.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Amministrazione riteneva che il denunciato rapporto di lavoro domestico fosse inesistente o meramente sporadico, inidoneo quindi per soddisfare il requisito della continuità ed effettività della prestazione lavorativa per almeno un arco temporale minimo di tre mesi rispetto al 30.6.2009.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare e in vista dell’udienza di merito, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pesaro e Urbino comunicava, con nota depositata in data 6.8.2013, di aver concluso positivamente la procedura di emersione in oggetto.

All’udienza del 7.11.2013, il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale nel corso delle attività preliminari, ha tuttavia insistito per la decisione di merito, evidenziando che al proprio assistito veniva rilasciato solo un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Non può quindi darsi luogo alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, mancando effettivi riscontri al riguardo.

Nel merito il Collegio non intravede ragioni per discostarsi da quanto motivatamente rilevato, in sede cautelare, circa il fumus boni iuris;
decisione adottata all’esito di un’articolata attività istruttoria compiuta da questo Tribunale per meglio accettare i fatti di causa non ben chiariti dalla relazione del 25.5.2012 redatta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione che, nella sostanza, rinviava agli atti dell’indagine effettuata dai Carabinieri di Marotta e a non meglio specificati accertamenti in fatto, testimoniali e non, esperito dal Giudice Penale (cfr. Ord. n. 429/2012).

Dalla nota in data 26.10.2010, inoltrata dai citati Carabinieri alla Questura di Pesaro, emerge che il datore di lavoro (Sig. F M) giustificava, per ragioni lavorative, l’assenza giornaliera dalla propria abitazione (rilevata dai Carabinieri nel corso dei precedenti accessi), dichiarando di farvi rientro solo la sera;
confermava comunque l’avvenuta assunzione del ricorrente per l’esecuzione di lavori domestici. Tale dichiarazione veniva acquisita, dai predetti Militari, attraverso contatto telefonico. Gli stessi Militari riferiscono di non aver svolto alcun altro accertamento al riguardo (cfr. nota del 6.7.2012 prot. nr. 56/15-2-2010 trasmessa a questo Tribunale in esecuzione della citata ordinanza istruttoria n. 429/2012).

Peraltro nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla dichiarazione resa dal Sig. D E A, da cui sembra comunque emergere un principio di prova circa l’effettiva sussistenza del regolarizzando rapporto di lavoro, quantomeno nel periodo minimo trimestrale di riferimento (ossia dall’1.4.2009 al 30.6.2009).

Sul punto va infatti osservato che quanto accertato nel corso del processo, a seguito dell’arresto del ricorrente in data 7.7.2010, riguarda fatti successivi a tale periodo. In ricorso inoltre si allega che il rapporto di lavoro contemplava prestazioni part-time ed era ancora in essere alla data del 30.9.2009;
circostanze in ordine alle quali non risulta essere stata effettuata alcuna verifica.

Il ricorso va quindi accolto per difetto di istruttoria circa la ritenuta insussistenza del regolarizzando rapporto di lavoro.

Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che sussistano comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese, considerata la complessità della vicenda, ancora non bene chiarita da ambo le parti.

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