TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201602597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201602597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602597
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 02597/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01959/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2015, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dall'avvocato Caruso Mariagrazia C.F. CRSMGR65M61A522M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Catania, via Dalmazia,5;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul Decreto n. 459/13 della Corte d’Appello di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra A R vedeva liquidata a proprio favore, con Decreto della Corte d’Appello di Messina 459/13, la somma di euro 7.900,00 (oltre gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso introduttivo fino al soddisfo), nonché quella di (ulteriori) euro 933,00, più IVA e CPA a titolo di spese processuali, per il danno patito a causa dell’ingiustificata durata di un procedimento giurisdizionale avviato con deposito dell’atto introduttivo del giudizio presso gli uffici di segreteria TAR Catania il 04/10/1994.

Il provvedimento sopra menzionato veniva attestato come passato in giudicato dal Cancelliere della Corte d’Appello di Messina in data 23/10/2013.

Malgrado la notifica del summenzionato decreto (non ancora completo di attestazione di passaggio in giudicato, ma munito di formula esecutiva) in data 03/05/2013, perdurando l’inadempimento dell’amministrazione la Sig.ra A R si vedeva costretta ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza con ricorso notificato il 17/09/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 24/09/2015.

L’Amministrazione intimata si costituiva pel tramite della Difesa Erariale, con deposito di memoria di costituzione in data 20/01/2016.

Il giorno 09/06/2016, in sede di camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, il Collegio rilevava che, in ragione di modifiche sopravvenute rispetto al tempo della sua proposizione, la possibilità di procedere allo scrutinio nel merito della proposta domanda di tutela giurisdizionale risultava condizionata dall’assolvimento, da parte del ricorrente, degli obblighi previsti ex novo dal neo introdotto [ad opera dell’articolo 1, comma 777, lettera l), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208] art. 5 sexies L. n. 89/2001.

Giacchè l’assolvimento di tali obblighi non risultava dall’esame degli atti di causa, il Collegio fissava una nuova camera di consiglio in data 22/09/2016, onde consentire al ricorrente di assolvere ad un obbligo non ancora previsto al tempo in cui egli aveva esercitato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

Con memoria depositata in segreteria il 08/07/2016 il ricorrente comprovava di avere assolto agli obblighi di cui al primo comma dell’art. 5 sexies L n. 89/2001.

In data 22/09/2016 aveva luogo la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene non sussistere alcun ostacolo in rito alla propria possibilità di pronunciare nel merito, giacchè è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo (qui in data 03/05/2013) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica del gravame è avvenuta il 17/09/2015, dopo più di un anno e 10 mesi dall’avvenuta notifica con formula esecutiva del Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 459/13.

Nel merito, la pretesa attorea trova fondamento nel citato Decreto, cui l’Amministrazione intimata ha illegittimamente omesso di prestare ottemperanza. Di conseguenza il Collegio ordina all’Amministrazione intimata di corrispondere alla ricorrente le somme indicate in tale Decreto entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione del deposito in segreteria del presente provvedimento, ovvero da quella dell’avvenuta notifica di una sua copia ad istanza di parte se anteriore;
provvedendo altresì sin d’ora alla nomina d’un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento che si protragga oltre il termine fissato in precedenza.

Per quanto riguarda la richiesta di comminatoria di una astrainte nei confronti dell’intimato Ministero, il Collegio osserva che, dopo le modifiche apportate dall’art. 1m comma 781, lettera a) della L. n.. 208/2015 al testo della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., un risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione commisurato all’importo degli interessi legali sulle somme a debito garantisce che “ detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua ”. Ma poiché la implementazione delle somme a debito nella stessa misura già si realizza ex sé in virtù delle specifiche disposizioni del decreto di condanna della cui ottemperanza qui si tratta, il Collegio ritiene che – analogamente a quanto stabilito nella sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 29 febbraio 2016, n. 2696 cui esso intende uniformarsi nel decidere – “ nel caso di specie, gli interessi legali devono essere considerati già spettanti sulla somma - in quanto rientranti tra gli accessori richiamati nel decreto - e pertanto già attribuiti dal decreto stesso, nulla pertanto dovendosi ulteriormente disporre per "astrainte"”. Viene pertanto rigettata la domanda di astrainte proposta dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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