TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-09-13, n. 201802063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-09-13, n. 201802063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802063
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2018

N. 02063/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, C M, con domicilio eletto presso lo studio A C in Milano, via S. Vittore 34;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comando Legione Carabinieri Lombardia non costituito in giudizio;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Milano, piazza Missori, 8/10;

per l'annullamento

- del diniego prot.11o n. 4058/223-1-2001 in data 2.4.2013, del Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, a firma del Capo Servizio Amministrativo, Ten. Col. amm. -OMISSIS-, con il quale detto Comando ha rigettato la domanda del ricorrente in data 21.03.2001, tesa al riconoscimento dei benefici economici previsti dagli articoli 1801 e 2159 del decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 (art. 117 e 120 del Regio Decreto 31.12.1928, n. 3458), applicabile agli invalidi per servizio per effetto della Legge 15.7.1950, n. 539;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2018 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha prestato servizio nell’arma dei carabinieri dal 30.8.1957 al 4.1.1988, nel corso del quale periodo ha contratto alcune infermità/infortuni dipendenti da causa di servizio, di cui ai verbali allegati sub 1 – 5.

Con domanda datata 21.3.2001 il ricorrente richiedeva la concessione dei benefici economici stipendiali previsti dagli articoli 117 e 120 del regio decreto n.3458/1928;
a fondamento della correlata pretesa allegava il verbale modello ‘B’ n. 2749 emesso dalla commissione medica ospedaliera in data 13.7.1988.

In data 2.4.3013 l’Amministrazione, con lettera n. 4058/223-1-2001, comunicava al Sig. -OMISSIS-che non era destinatario dei benefici economici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del r.d. 3458/1928, nella considerazione che il verbale modello ‘B’ n. 2749 emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano in data 13.7.1988, sebbene “riporti in forma” le c.d. menomazioni sofferte ascrivibili alla 7° categoria della tabella A annessa al d.p.r. 30.12.1981, n. 834, è stato emesso dopo il congedo avvenuto il 4.1.1988.

Avverso detto ultimo atto amministrativo il Sig. -OMISSIS-, in data 5.6.2013, ha presentato ricorso alla Corte dei Conti di Milano, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, richiedendone l’annullamento.

La sentenza 295/2013 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, dichiarando “sussistente la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Giudice amministrativo-T.A.R.”

Con ricorso in riassunzione il ricorrente ha riproposto i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

2) Eccesso di potere, illegittimità per carenza e/o difetto di motivazione, violazione ed errata applicazione di legge. "i verbali emanati dopo il collocamento in congedo non possono ritenersi utili, sebbene riferiti ad un'infermità riconosciuta ín costanza di servizio". Secondo il ricorrente non vi è chi non veda e comprenda il palese vizio della motivazione del provvedimento impugnato, sia in quanto (come documentalmente dimostrato) le infermità vennero accertate in costanza di servizio con i verbali delle CMO sia, comunque, in quanto dall'esame della circolare applicativa riferita nel diniego, emerge esattamente il contrario di quanto erroneamente ed illegittimamente motivato nel diniego oggetto del presente giudizio.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 19 giugno 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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