TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201002945
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06025/2004 REG.RIC.

N. 02945/2010 REG.SEN.

N. 06025/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2004, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'Avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, 306;

contro

I.A.C.P. di Catania - Seconda Commissione Assegnazione Alloggi, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della seconda Commissione del 15/9/2004 che modifica il punteggio assegnato al ricorrente nella graduatoria definitiva di assegnazione alloggi popolari per anno 1996, nonché della graduatoria medesima.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ I.A.C.P. di Catania, II^ Commissione Assegnazione Alloggi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento deliberato dalla Seconda Commissione per l’assegnazione di alloggi popolari presso l’IACP di Catania, in data 15.9.2004, che ha modificato il punteggio già assegnatogli in precedenza nella formazione della graduatoria per l’anno 1996, riducendolo a punti 6 (sei).

Il provvedimento è motivato con riguardo all’intervenuto acquisto da parte del ricorrente di un immobile, per cui deve essergli sottratto il punteggio per “sovraffollamento e antigienicità”;
anche il punteggio per il nucleo familiare viene ridotto da punti tre (3) a punti uno (1);
rimane invariato invece il punteggio per il reddito.

Il Sig. Giacoponello denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, in relazione agli artt. 2 e 7, del D.P.R. 1035/1972, nonché l’eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, l’illogicità e ingiustizia manifesta.

Afferma che l’alloggio acquistato non sarebbe adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, secondo il concetto di adeguatezza desumibile dall’art. 2 del D.P.R. 1035/1972, in quanto alla data del bando la famiglia era composta da cinque persone. Lamenta, inoltre, l’incomprensibilità della diminuzione del punteggio per il nucleo familiare da tre a uno, pur senza tenere conto dell’incremento della propria famiglia sino a complessivi sette componenti, successivamente al bando di concorso.

Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con sentenza istruttoria n. 468/2010 sono stati acquisiti documentati chiarimenti sulla vicenda.

All’udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento in parte.

Non sussiste la dedotta violazione dell’art.15, in relazione agli artt. 2 e 7 del D.P.R. 1035/1972.

Con riguardo alla sottrazione del punteggio per “sovraffollamento e antigienicità”, rileva il Collegio che a seguito della disposta istruttoria è emerso che l’alloggio acquistato dal ricorrente in Paternò, via Crispi, n. 78, si compone di tre vani più servizi (cucina e bagno) e pozzo luce ( vedi certificato del C.U.O. del Comune di Paternò in data 5 marzo 2004) e non di due vani, come si sostiene in ricorso. Poiché il nucleo familiare del ricorrente alla data del bando di concorso si componeva di cinque persone, l’alloggio di tre vani deve ritenersi adeguato. L’art. 7, punto 4 lett. a) del D.P.R. 1035/1972, difatti, considera l’ alloggio abitato dal richiedente col suo nucleo familiare alla data del bando “superaffollato” se abitato da 2 a 3 persone a vano utile (in tal caso competono punti 2) o se abitato da oltre 3 persone a vano utile (in tal caso, attribuisce punti 3). Nella fattispecie, non ricorre alcuna delle dette ipotesi. Nè l’Amministrazione poteva tener conto dell’incremento del nucleo familiare del ricorrente, che come egli stesso afferma in ricorso è intervenuto successivamente alla data del bando di concorso.

Neppure sussiste, alla stregua della richiamata certificazione, “l’antigienicità” dell’alloggio, che normativamente consiste nella mancanza di servizi igienici regolamentari (soffitte, bassi e simili ) ( art. 7, punto 1, lett. a).

Il Collegio ritiene, invece, fondata la censura rivolta avverso la riduzione del punteggio per il nucleo familiare.

Il provvedimento, difatti, risulta non motivato al riguardo e incomprensibile, affermando solo apoditticamente che il punteggio si riduce da punti tre a punti uno.

Eppure la variazione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, considerato che la riduzione del punteggio non consente al ricorrente di occupare una posizione utile in graduatoria.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all’aspetto da ultimo considerato, ovvero per difetto di motivazione riguardo la riduzione del punteggio per il nucleo familiare, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza parziale e si liquidano come da dispositivo.

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