TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202400256
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 00256/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2024, proposto da
Fad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0210AF964, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Pol. Coes. Un. Miss. Pnrr, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Ministero degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione, Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche per la Sicilia e La Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’aggiudicazione efficace in favore del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. – GME Progetti - Ing. M. C F – Ing. F. P D – Ing. P C – Geol. M. C L D – Arch. P G della procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione finalizzati all'attuazione dell'intervento di costruzione di un nuovo padiglione detentivo presso Reggio Calabria in località “Arghillà, DAP – CUP: D35D21000000007 – CIG: A0210AF964 - importo a base d’appalto: complessivamente € 13.047.309,78, ed in particolare della determina, registro ufficiale .I. 0025658 del 22.12.2023, del Provveditore Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria comunicata in pari data anche ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n.36/2023;
- del verbale seggio di gara n. 2 della seduta del 24.11.2023 nella parte in cui la Commissione, ad esito dell'espletato soccorso istruttorio, riteneva, in maniera del tutto illegittima, assolto l'onere del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L. – GME Progetti - Ing. M. C F – Ing. F. P D – Ing. P C – Geol. M. C L D – Arch. P G ammettendola alle successive fasi di gara;
- del verbale di gara n. 3 della seduta del 5.12.2023 nella parte in cui ad esito dello scrutinio delle offerte economiche individuava quale prima in graduatoria il predetto costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. – GME Progetti – Ing. M. C F – Ing. F. P D – Ing. P C – Geol. M. C L D – Arch. P G formulando proposta di aggiudicazione nei suoi confronti;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara contenenti le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, nelle parti in cui non è stata disposta l''esclusione della contro interessata;
- del tacito diniego frapposto dalla committenza rispetto all’istanza di riesame del 14.12.2023;
- della nota di accompagnamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato di autorizzazione allo svincolo della garanzia provvisoria per intervenuta aggiudicazione definitiva;
nonché, in via conseguenziale ,
per l’accoglimento della domanda di aggiudicazione dell’appalto in proprio favore quale seconda nella graduatoria delle offerte validate, in ragione dell’esclusione del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. (…), e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica);
e, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto,
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n.104/2010 e
- per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. n. 104/2010;
nonché ancora ,
nelle subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in via ulteriormente più gradata nell'ipotesi in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara,
- per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 20 % dell''importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;
- in via subordinata ed ove occorra, del bando, del disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, anche al fine di vederne dichiarata in parte qua ed in subordine l'illegittimità, l'inefficacia, e/o la nullità;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. il 5/2/2024 :
per l’annullamento
- di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua , con particolare riferimento al verbale di gara n. 2 del 24.11.2023, nella parte in cui la FAD S.r.l. è stata ammessa al prosieguo della procedura;
- di tutti gli atti e provvedimenti di gara nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l'esclusione dalla gara della FAD S.r.l. per carenza dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Pol. Coes. Un. Miss. Pnrr, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del controinteressato Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 12 del 25 gennaio 2024;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 2 gennaio 2024 la FAD s.r.l. ha impugnato la determina del 22.12.2023 del Provveditore Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria di aggiudicazione efficace in favore del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. (…) della “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE DETENTIVO PRESSO REGGIO CALABRIA IN LOCALITÀ ARGHILLÀ”, rientrante nel Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e finanziato per l’importo di € 10.500.000,00, a fronte della spesa complessiva di € 16.500.000,00, dal Fondo complementare/PNRR per gli interventi di edilizia penitenziaria ai sensi del D.L. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021.
L’impugnativa è stata, inoltre, estesa a tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, ed in particolare ai verbali nn. 2 e 3, rispettivamente, delle sedute del 24.11.2023 e del 5.12.2023, nella parte in cui la Commissione di gara non aveva disposto l’esclusione del Consorzio controinteressato all’esito dell’espletato soccorso istruttorio, nonché al diniego tacito frapposto sull’istanza di riesame presentata il 14.12.2023, con la quale era stata, appunto, sollecitata la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo per l’invalidità della garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta.
La società ricorrente, stante l’assenza di altri partecipanti alla gara, e tenuto conto della mancata stipula del contratto, ha formulato inoltre domanda di aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, chiedendo, in via subordinata, per l’evenienza di un’eventuale stipula del contratto nelle more del giudizio, previa declaratoria di inefficacia dello stesso, il subentro ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d) e 122 c.p.a., e, in via residuale, nell’ipotesi di mancato conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto o di affidamento soltanto parziale dei lavori, il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati, nella misura del 20% dell’importo a base d’asta del contratto.
1.1. In punto di fatto, rimarcata preliminarmente l’afferenza della procedura al PNRR – essendo finanziato l’appalto con fondi del PNC (misura PNC-G.1) e, per la parte eccedente, mediante finanziamento di € 2.030.000,00 assentito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2023 e finanziamento integrativo di € 3.970.000,00 del Ministero della Giustizia – la società ricorrente evidenzia, in primis , che ai sensi della legge di gara (art. 15) le offerte dovevano essere corredate da una garanzia provvisoria, da inviarsi in formato p7m, sottoscritta con firma digitale, con possibilità di soccorso istruttorio solo in relazione a documenti preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione delle domande (punto 18). Termine fissato