TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109056
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2021

N. 09056/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04877/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4877 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonio Lombardo in Roma, Circonvallazione Trionfale, 27;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare- -OMISSIS-, 7^ Divisione, n°00-OMISSIS-notificato in data -OMISSIS-con il quale veniva disposta -OMISSIS-ai sensi degli artt. 861 comma 1, lettera d) e 867, comma 5 d.lgs. n. 66 del 15/03/2010, e l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi dell’art. 861, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 66 del 15/03/2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 giugno 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente,-OMISSIS-, ha impugnato il -OMISSIS- del Ministero della Difesa, n. -OMISSIS-con il quale è stata disposta -OMISSIS-ai sensi degli artt. 861 comma 1, lettera d) e 867, comma 5 d.lgs. n. 66 del 15/03/2010 e l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi dell’art. 861, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 66 del 15/03/2010.

Il provvedimento gravato è stato assunto per la seguente motivazione: “-OMISSIS-all'epoca dei fatti in servizio presso la -OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS-di cui aveva la disponibilità in quanto -OMISSIS-in occasione di una -OMISSIS- di -OMISSIS-. Successivamente, in esito a specifica richiesta dell'Ufficio -OMISSIS-, al fine di assicurarsi -OMISSIS-, formava diversi -OMISSIS-allo scopo di dimostrare -OMISSIS- del -OMISSIS- in un-OMISSIS-.

Tali-OMISSIS-, già sanzionate -OMISSIS-, sono da ritenersi -OMISSIS- sotto l'aspetto -OMISSIS-, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, anche se ora -OMISSIS-. I fatti -OMISSIS-sono di rilevanza tale da richiedere l'applicazione -OMISSIS- -OMISSIS- di stato".

In precedenza, con -OMISSIS-, il ricorrente era stato-OMISSIS-per-OMISSIS-(-OMISSIS-), in esecuzione di specifica -OMISSIS-emessa -OMISSIS-;
con il -OMISSIS- -OMISSIS-, era stata disposta la -OMISSIS-ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 97/2001, a decorrere dal-OMISSIS-, a seguito -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS-in relazione ai reati continuati di "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-”.

La sentenza di primo grado è successivamente divenuta definitiva in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione del 18 marzo 2011.

Con -OMISSIS- ministeriale-OMISSIS-, è stata disposa la-OMISSIS-con conseguente-OMISSIS-a decorrere dal -OMISSIS- ai sensi degli articoli 29 e 37 della legge n. 599/1954.

Parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 37 e dell'art. 61, comma 2, della l. 31 luglio 1954 n° 599, per contrasto con l'art. 3, 24, 32, 38 della costituzione, nella parte in cui non riconosce al -OMISSIS- -OMISSIS- assoluto perché permanentemente -OMISSIS-la non assoggettabilità al procedimento -OMISSIS- di stato e la conservazione dei diritti acquisiti, quando l'art. 56, comma 1, l. 599/1954, statuisce che "il -OMISSIS-- -OMISSIS- assoluto non ha obblighi di servizio".

In sostanza parte ricorrente solleva un profilo di illegittimità costituzionale degli artt. 37 e 61, comma 2, della L. 31 luglio 1954 n. 599, perché in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 32, 38 Cost., nella parte in cui assoggettano i -OMISSIS- -OMISSIS- assoluto -OMISSIS-, al procedimento -OMISSIS- di stato, pur trattandosi di soggetti non aventi più obblighi di servizio, come codificato nell'art. 56, comma 1, della L. 599/1954 e non suscettibili di divenire destinatari di -OMISSIS- atteso lo stato di -OMISSIS-.

2. Violazione dell'art. 56, comma 1, della legge n. 599/1954.

Parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione sarebbe occorsa nel vizio di violazione di legge per contrasto con l'art. 56, comma 1, L. 599/1954, in quanto avrebbe sottoposto a procedimento -OMISSIS- di stato un -OMISSIS-- -OMISSIS- assoluto, -OMISSIS- di istituto, ancorché lo stesso dettato legislativo sopra richiamato statuisca che il -OMISSIS-- -OMISSIS- assoluto non ha obblighi di servizio.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, l. 19/1990 in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, l. 1168/1961, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale -OMISSIS- Provvedimento adottato oltre il termine perentorio previsto dalle richiamate disposizioni normative. Illegittimità della determina ed estinzione del procedimento.

In particolare, parte ricorrente deduce l’intervenuta violazione dell'art. 9, comma 2 della legge 7/2/1990 n. 19, ai sensi del quale "-OMISSIS-può essere-OMISSIS-all'esito del procedimento proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, concluso nei successivi 90 giorni", avendo l’Amministrazione avviato e concluso il procedimento -OMISSIS- non in conformità del termine decadenziale perentorio prescritto.

Sempre secondo parte ricorrente, infatti, la -OMISSIS-, atto presupposto del provvedimento oggetto di gravame, sarebbe divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, mentre l'Amministrazione avrebbe “avviato il procedimento -OMISSIS- di Stato nei confronti del ricorrente in data-OMISSIS-(?)”, e concluso lo stesso procedimento in data -OMISSIS-, con la notifica della determina oggetto di gravame.

4. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto.

5. Eccesso di potere per assenza di proporzione tra fatto e sanzione -OMISSIS-, per insufficienza, contraddittorietà e carenza di motivazione;

6. Illegittimità per violazione degli artt. 84 e 85 del d.P.R. 10.1.1957 n. 3;

7. Violazione dell'articolo 9, comma 1, legge 7.2,1990 n. 19 nonché degli artt. 97 e 120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.

In questi quattro motivi di ricorso, formulati unitariamente, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione militare avrebbe disatteso criterio di proporzionalità e ragionevolezza fra il fatto contestato al pubblico dipendente e la sanzione comminabile, non avrebbe proceduto correttamente ad accertare i fatti addebitati, la loro incidenza sul rapporto d'impiego e le eventuali giustificazioni addotte dall'interessato, né congruamente motivato il provvedimento gravato, avendo adottato una mera formula di stile.

8. Violazione dell'art. 71, comma 1, l. n. 113/1954, perché -OMISSIS-andava-OMISSIS-con -OMISSIS- -OMISSIS-;
violazione degli artt. 77 e 88, l. n. 113/1954 sotto il profilo che la decisione di sottoporre il ricorrente al -OMISSIS-e la conseguente perdita del grado non erano state adottate dal Ministro ma da organo incompetente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito e sostenendo, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS-ha:

- affermato la sua competenza territoriale con la seguente motivazione “ritenuta la competenza del Tar Lazio a conoscere della presente controversia trovando applicazione, alla fattispecie, l’art. 13, comma primo, primo periodo del c.p.a. (criterio della competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’autorità amministrativa emanante);
dovendosi escludere: a)il criterio di efficacia soggettiva dell’atto (non contemplato dal codice di rito);
b)il criterio di efficacia spaziale limitata all’ambito territoriale della regione Lombardia (ubicazione del destinatario), a motivo della natura dell’atto impugnato (art. 13, comma primo, secondo periodo, c.p.a.);
c) il criterio della sede di servizio di cui al citato art. 13, comma secondo del c.p.a., essendo il ricorrente cessato dal servizio e collocato -OMISSIS- assoluto dal -OMISSIS-;

- rigettato l’istanza cautelare ritenendo “il ricorso - alla luce della versata documentazione da parte dell’Amministrazione, dei fatti originativi del procedimento -OMISSIS- nonché delle modalità e termini di esercizio del relativo potere - privo di indici di prossima fondatezza”.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa infondato.

In via preliminare il Collegio ribadisce la competenza territoriale dell’adito T.A.R. già affermata in sede cautelare dovendo trovare applicazione il criterio generale della competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’autorità amministrativa emanante, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 13 c.p.a., in quanto non risultano applicabili né il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2 c.p.a., essendo il ricorrente cessato dal servizio e collocato -OMISSIS- assoluto dal -OMISSIS-, né il criterio dell’efficacia spaziale limitata all’ambito territoriale, ex art. 13, comma primo, secondo periodo, c.p.a., stante la natura di -OMISSIS- del provvedimento impugnato che non si presta a una valutazione di territorialità dell’efficacia dell’atto.

2) Il Collegio rileva innanzitutto come risulti infondata la censura inerente la competenza dell’organo che ha disposto la sottoposizione al -OMISSIS-del ricorrente e -OMISSIS-e la mancata adozione della forma del -OMISSIS- -OMISSIS-, in supposta violazione degli artt. 77 e 88, l. n. 113/1954.

In sostanza parte ricorrente lamenta, in base all’ormai abrogata legge n. 113/1954, che il provvedimento sarebbe dovuto essere adottato dal Ministro della difesa anziché dal Dirigente.

In realtà, ai sensi dell’art. 867, comma 1 del -OMISSIS- legislativo n. 66/2010, applicabile al caso di specie secondo il principio del tempus regit actum, i provvedimenti di perdita del grado nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, ancorché transitati nella posizione del congedo assoluto, sono disposti con decretazione ministeriale.

Inoltre, con il -OMISSIS- ministeriale -OMISSIS-, citato nel provvedimento gravato e il cui contenuto non è stato contestato, l'ufficiale generale incaricato delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale per il personale militare è stato delegato all'adozione dei provvedimenti e degli atti in materia di sanzioni disciplinari di stato.

Del tutto generica, e pertanto priva di pregio, si palesa, inoltre, la censura di nullità inerente la mancata designazione dei componenti della -OMISSIS-.

3) Nel merito il ricorso si palesa infondato.

Infondata è la censura inerente alla violazione dei termini perentori inerenti allo svolgimento del procedimento -OMISSIS- di cui all'art. 9, comma 2, l. 19/1990 in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, l. 1168/1961.

In particolare, i termini che regolamentano il procedimento -OMISSIS- nel caso di specie - trattandosi di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri - sono dettati dall’art. 1392 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, ai sensi del quale “1. Il procedimento -OMISSIS- di stato a seguito di giudizio -OMISSIS-, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato -OMISSIS-, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del -OMISSIS- -OMISSIS- irrevocabili, che lo concludono, ovvero del -OMISSIS-.

2. Il procedimento -OMISSIS- di stato a seguito di infrazione -OMISSIS- deve essere instaurato -OMISSIS-, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

3. Il procedimento -OMISSIS- di stato, instaurato a seguito di giudizio -OMISSIS-, deve concludersi entro -OMISSIS- giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del -OMISSIS- -OMISSIS-, divenuti irrevocabili, ovvero del -OMISSIS-.

4. In ogni caso, il procedimento -OMISSIS- si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”.

Nell’ipotesi in esame tali termini si palesano rispettati e, in particolare, si palesa rispettato il termine che va dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione della sentenza irrevocabile all’avvio del procedimento -OMISSIS-, oggetto di censura, così come il termine massimo di durata del procedimento -OMISSIS-.

L’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile il -OMISSIS-ed ha avviato il procedimento -OMISSIS-, mediante avvio dell’inchiesta formale -OMISSIS-, entro i 90 giorni, il 2 agosto 2011. Inoltre, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento -OMISSIS- conclusivo il -OMISSIS-, entro, quindi, i -OMISSIS- giorni decorrenti dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto "conoscenza integrale della sentenza, divenuta irrevocabile" previsti dalla norma.

A tal fine non è rilevante la data di deposito in cancelleria dell’ordinanza irrevocabile della Corte di Cassazione (-OMISSIS-), né quella dell’apposizione del visto di irrevocabilità (-OMISSIS-), bensì la data in cui l’Amministrazione ha ricevuto il provvedimento irrevocabile in copia conforme.

Inoltre, il termine di -OMISSIS- giorni per la conclusione del procedimento -OMISSIS- deve ritenersi rispettato in presenza di tempestiva adozione del provvedimento -OMISSIS- senza che l’amministrazione debba a portare a conoscenza del soggetto interessato il provvedimento entro lo stesso termine (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
Cons. St., Sez. IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
Cons. Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-;
Tar Lombardia, Sez III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

Il rispetto dei termini del procedimento -OMISSIS- deve, infatti, essere calcolato con riferimento al momento dell’adozione dell’atto e non a quello della notifica che attiene all’efficacia e non al perfezionamento del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-;
Tar Lombardia, Sez III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

4) Quanto alle censure sul contenuto del provvedimento, l'amministrazione ha correttamente applicato la normativa recata dal codice dell'ordinamento militare, vigente al momento dell'avvio del procedimento -OMISSIS-, e non quella precedente legge 31 luglio 1954 n° 599 (art. 37 e art. 61, comma 2) invocata da parte ricorrente anche ai fini della supposta incostituzionalità della disciplina. Come noto, in ambito amministrativo il principio "tempus regit actum" va riferito al tempo del procedimento (Cass. civ., sez. lav., -OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

Di conseguenza, la p.a. è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento in cui il procedimento -OMISSIS- viene intrapreso, e non già quella in vigore al momento della consumazione dell'illecito -OMISSIS- (Cons. Stato Sez. IV, -OMISSIS-).

Sulla possibilità di sottoporre a procedimento -OMISSIS- l'incolpato che, come nella fattispecie, è già cessato dal servizio per altra causa, le ragioni già addotte dalla giurisprudenza, formatasi sotto il vigore della legge n. 599 del 1954 (recante la disciplina dello "Stato dei -OMISSIS- dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica") risultano confermate dal sopravvenuto codice dell'ordinamento militare. Infatti, l'art. 880, comma 6, del D.Lgs. n. 66 del 2010 dispone che "... il militare -OMISSIS- assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina" (Cons. Stato Sez. IV, -OMISSIS-).

Al riguardo l'art. 37 della legge n. 599 del 1954 stabiliva: al primo comma che "il -OMISSIS--, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento -OMISSIS- o -OMISSIS-";
al secondo comma che "qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del -OMISSIS-- dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta".

La norma è ora riprodotta dall'art. 923 del D.Lgs. n. 66 del 2010;
che, nel richiamare le diverse cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego (tra cui, l'-OMISSIS-, il transito nell'impiego civile e la perdita del grado), precisa, al comma 5, che: "il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento -OMISSIS- o -OMISSIS-. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa".

Nessun addebito può pertanto essere mosso all'operato dell'Amministrazione per aver fatto applicazione di una normativa vigente.

A tal fine non è determinante che il servizio sia cessato per -OMISSIS- permanente con congedo assoluto o per altra causa.

Al pari il Collegio ritiene sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità ventilata da parte ricorrente basata sostanzialmente sull’argomento dell’irragionevolezza di sottoporre a procedimento -OMISSIS- di stato -OMISSIS- -OMISSIS- assoluto -OMISSIS-, atteso il loro stato di salute e la circostanza che gli stessi non sono più idonei al servizio.

A parte la genericità del sollevato profilo, il medesimo rileva come il militare ancorchè collocato -OMISSIS- assoluto per -OMISSIS- mantiene un proprio status collegato al suo grado, rispetto al quale una sanzione di stato è idonea a incidere, indipendentemente dalla inidoneità, né si vede per quale ragione in tali casi di cessazione dal servizio, e non in altri, l’Amministrazione non dovrebbe azionare la sua potestà -OMISSIS-.

5) Infondate risultano altresì le censure inerenti al difetto di motivazione, alla violazione del criterio di proporzionalità e ragionevolezza in ordine alla sanzione da comminare e all’errato accertamento dei fatti addebitati in relazione alla loro incidenza sul rapporto d'impiego, anche alla luce delle eventuali giustificazioni addotte dall'interessato.

Al riguardo il Collegio evidenzia che la valutazione in ordine alla -OMISSIS- dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione -OMISSIS- costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, -OMISSIS-, n. 28).

Difatti, nell'esercizio del potere -OMISSIS- nei confronti dei pubblici dipendenti, l'Amministrazione, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, ha un'ampia discrezionalità, in ordine alla valutazione dei fatti dei quali il dipendente è ritenuto responsabile, circa il convincimento sulla -OMISSIS- delle -OMISSIS-e sulla conseguente misura della sanzione da infliggere.

Il giudice amministrativo non può, infatti, in nessun caso sostituire le proprie valutazioni a quelle operata dall’Amministrazione, trattandosi di una valutazione che sfugge all’apprezzamento e ad un pieno sindacato del giudice amministrativo;
pertanto, potrà soltanto verificare l’esistenza di vizi del procedimento qualora questo sia inficiato da travisamento dei fatti, evidente irragionevolezza o le valutazioni compiute non risultino formate sulla base di un processo logico manifestamente coerente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
Consiglio di Stato, Sezione III, 24 marzo 2015, n.1577).

Nella fattispecie in esame, stante l’oggettiva -OMISSIS- dei fatti, accertati in sede di -OMISSIS-, le argomentazioni dell’Amministrazione trovano un fondamento nella -OMISSIS- del comportamento del ricorrente, il quale ha agito in violazione dei doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al grado e al contegno dei militari, configurandosi una situazione di incompatibilità assoluta con l’ulteriore permanenza in servizio. Nel caso di specie, infatti, a fronte del comportamento del ricorrente, la valutazione compiuta dall'Amministrazione in sede -OMISSIS- non può ritenersi manifestamente illogica o sproporzionata.

Né si rilevano nel provvedimento impugnato profili di difetto di motivazione, avendo sufficientemente motivato la ragioni della comminata sanzione, o carenza istruttorie avendo l’Amministrazione tenuto conto delle risultanze emerse dall’istruttoria.

6) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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