TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-05-07, n. 201204083
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Testo completo
N. 04083/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08600/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8600 del 2006, proposto da:
Soc Portonuovo a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, F F, con domicilio eletto presso A C, in Roma, via Lutezia, 8;
contro
Comune di Fiumicino, rappresentato e difeso dall'avv. C L, con domicilio eletto presso C L, in Fiumicino, via Portuense, 2496; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. E C, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologica di Ostia;
per l'annullamento
- della delibera del C.C. di Fiumicino n. 137 del 30 luglio 1999 e n.159 del 7 ottobre 1999 di adozione del P.R.G. del Comune di Fiumicino;
- delle delibere del C.C. di Fiumicino n. 24 del 27 marzo 2001 recante controdeduzione e n. 106 del 27 luglio 2001 recante controdeduzioni con approvazione della relativa graficizzazione;
- delle note della Soprintendenza del 18.12.2001 del 6.8.2002 e del 12.11.2004;
- del voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 88/2 del 10 marzo 2005 e n. 94/2 del 30 giugno 2005 e della nota del 15 settembre 2005di trasmissione dei voti regionali al Comune di Fiumicino;
- della delibera del C.C. n. 67 del 28 novembre 2005, di parziale recepimento delle modifiche introdotte allo schema di PRG con i voti regionali;
- della delibera della G.R. n. 162 del 31 marzo 2006 di approvazione del PRG del Comune di Fiumicino, atto pubblicato sul BUR Lazio n. 14, supplemento n. 5 del 20 maggio 2006 e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato con quelli impugnati ancorché non noto alla Società ricorrente;
e con motivi aggiunti
per l’annullamento
di tutti gli atti dell’iter formativo del PRG comunale nonchè della delibera di GR n. 162 del 2006 di approvazione unitamente alla Determinazione dirigenziale del Comune n. 88/2006 e della Delibera C.C. n. 33 del 21 luglio 2006 di recepimento della Determinazione dirigenziale n. 88 del 2006, recante riformulazione delle NTA e delle planimetrie del PRG nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso e coordinato, anteriore e conseguente ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino e di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
- Che la società Portonuovo a r.l. , proprietaria di aree e immobili siti nel Comune di Fiumicino tra l’autostrada Roma-Fiumicino e gli impianti aeroportuali, riferisce che a tali aree il previgente PRG assegnava la destinazione a zona M1 (servizi pubblici generali), rimasta però inattuata;
- Che con Delibera C.C. n. 137 del 1999 e n. 159 del 1999 è stato adottato con modifiche il Nuovo PRG del Comune di Fiumicino che ha assegnato alle predette aree la destinazione F2b (parco archeologico), contestata dalla originaria società proprietaria con specifiche osservazioni;
- Che con Delibera C.C. n. 24 del 2001 il Comune ha controdedotto alle osservazioni al Piano, accettando quanto proposto da parte ricorrente, approvandole poi con successiva Delibera C.C. n. 106 del 2001, unitamente alla relativa graficizzazione;
- Che secondo la ricorrente il procedimento avrebbe avuto uno sviluppo anomalo in quanto a partire dal dicembre 2001 (nota 18.12.2001) la Soprintendenza Archeologica di Ostia sarebbe intervenuta nel procedimento con la richiesta di modifica sostanziale degli atti del PRG e trasformazione delle destinazioni assegnate dal piano adottato in zone “Tipo 1 – Aree archeologiche inedificabili” e “Tipo2 – Aree di interesse archeologico o di rispetto”, edificabili previo parere della Soprintendenza;
- Che le richieste della Soprintendenza sono state accolte nei due voti del Comitato regionale (10 marzo 2005, n.88/2 e 30 giugno 2005, n. 94/2), comunicati al Comune in data 15 settembre 2005;
- Che il Comune, senza procedere alla ripubblicazione del Piano come modificato a seguito delle variazioni introdotte dal Comitato, con delibera 28 novembre 2005, n. 67 ha recepito sostanzialmente le variazioni introdotte;
- Che a chiusura del procedimento il PRG del Comune è stato approvato con delibera G.R n. 162 del 2006 e pubblicato sul BUR n. 14 del 2006, senza però provvedere alla graficizzazione delle modifiche conseguenti all’approvazione regionale e alle ulteriori fasi connesse all’approvazione e pubblicazione.
- Che secondo la ricorrente i provvedimenti indicati in epigrafe sarebbero illegittimi e, pertanto, ha proposto ricorso deducendo articolati motivi di censura:
I - a) Violazione dell’art.10 comma 2 della legge n.1150 del 1942 e succ. mod. per errata e falsa sua applicazione al di fuori delle condizioni e dei presupposti ivi indicati sia sul piano sostanziale che procedurale; b) Violazione degli artt. 10 e segg. del D.Lgs n. 42 del 2004 e succ. mod. per mancata applicazione; c) Eccesso di potere per sviamento, straripamento, errore e violazione del giusto procedimento (art. 3 e 97 Cost), irrazionalità e mancata corrispondenza tra fini dichiarati e fini effettivamente perseguiti;
II – 1)Violazione dell’art.10 della L.n. 1150 del 1942 e succ. mod.; eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti di illogicità; 2) Violazione dell’art. 39 del DPR 8 giugno 2001, n. 327; 3) Violazione degli art. 7 e 10 della Legge n. 1150 del 1942 e succ mod.; eccesso di potere per errore, confusione, sviamento;
- Che con atto contenente motivi aggiunti la società ha impugnato la delibera G.R.n. 162 del 2006 di approvazione del PRG nonchè la D.D. del Comune n. 88/2006 e la Delibera C.C. n. 33 del 21 luglio 2006 di recepimento della predetta D.D n. 88 del 2006, recante riformulazione delle NTA e delle planimetrie del PRG, eccependo motivi di Illegittimità del PRG comunale per violazione degli artt. 7 e segg. della Legge n. 1150 del 1942 e della L.R. n. 38 del 1999; Eccesso di potere per illogicità, confusione, incertezza, difetto di motivazione, vizio generale della funzione, sia a carico degli atti della procedura di formazione del piano che a carico dei provvedimenti con i quali il Comune ha proceduto a recepire le modifiche e trasformazioni operate dalla Regione in sede di approvazione;
- Che si è costituita in giudizio la Regione Lazio per resistere al ricorso controdeducendo alle censure attoree con articolate argomentazioni;
- Che anche il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio e con successiva memoria difensiva ha contestato le eccezioni della società ricorrente