TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-02-14, n. 201900316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-02-14, n. 201900316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900316
Data del deposito : 14 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2019

N. 00316/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01174/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Caselle Lurani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, al viale Elvezia 12;

contro

Comune di Casaletto Lodigiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, al corso Plebisciti n. 13;

nei confronti

Unione Lodigiana Grifone, Angelina Marano, Regione Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casaletto Lodigiano – Adunanza Ordinaria di Prima convocazione n. 12 dell'8 marzo 2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

della deliberazione del Consiglio Comunale di Casaletto Lodigiano – Adunanza Ordinaria di Prima convocazione n. 23 del 16 maggio 2018;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Casaletto Lodigiano – Adunanza Straordinaria di Prima convocazione n. 24 del 18 maggio 2018;

nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Casaletto Lodigiano – Adunanza Straordinaria di Prima convocazione n. 25 del 19 maggio 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casaletto Lodigiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo il Comune di Caselle Lurani, partecipante con il Comune di Casaletto Lodigiano all’unione di comuni denominata “ Unione Lodigiana Grifone ” costituita con atto del 17 febbraio 2016, impugnava la delibera di c.c. del Comune di Casaletto Lodigiano, n. 12 dell’8 marzo 2018, recante lo “ Scioglimento dell’Unione Lodigiana Grifone (art. 4, comma 2 dello statuto). Approvazione ”.



1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti venivano altresì impugnate dal Comune di Caselle Lurani:

- la deliberazione del c.c. di Casaletto Lodigiano, n. 23 del 16 maggio 2018, avente ad oggetto “ Convalida della deliberazione consiliare n. 12 del 8 marzo 2018 “Scioglimento dell’Unione Lodigiana Grifone (art. 4 comma 2 dello Statuto) ”;

- la deliberazione del c.c. di Casaletto Lodigiano, n. 24 del 18 maggio 2018, avente ad oggetto “ Convalida della deliberazione consiliare n. 12 del 8 marzo 2018 “Scioglimento dell’Unione Lodigiana Grifone (art. 4 comma 2 dello Statuto). Prima approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art. 6, co.4,

DLGS

267/2000
”;

- la deliberazione del c.c. di Casaletto Lodigiano, n. 25 del 19 maggio 2018, avente ad oggetto “ Convalida della deliberazione consiliare n. 12 del 8 marzo 2018 “Scioglimento dell’Unione Lodigiana Grifone (art. 4 comma 2 dello Statuto) ”.



1.2. A motivi del gravame e dei motivi aggiunti il Comune ricorrente essenzialmente deduceva:

- Violazione e errata applicazione dell’art. 4, comma 2 dello Statuto dell’Unione, dell’art. 6, comma 4 del D. lgs. 267/2000 nonché dell’art. 1, comma 135 L. 56/14. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, stante la assenza del quorum deliberativo normativamente e statutariamente contemplato per la adozione della primigenia delibera;

- Violazione delle stesse norme, nonché dell’art. 21- nonies l. 241/90, in relazione alle delibere impugnate con i motivi aggiunti, stante la impossibilità di procedere ad una “convalida” della primigenia delibera e, in ogni caso, la violazione del termine perentorio di trenta giorni contemplato all’art. 6, comma 4, TUEL entro il quale procedere alla ripetizione della votazione in caso di mancato raggiungimento, in prima battuta, della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio;

- Violazione art. 7 l. 241/90, stante la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento culminato con la adozione di atti per certo lesivi della sfera giuridica di esso ricorrente, oltre che della Unione Lodigiana di cui ambedue i Comuni facevano parte;

- Violazione ed errata applicazione dell’art. 18 l.r. n. 19 del 2008, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione e dell’art. 12 della Convenzione tra l’Unione e i Comuni di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani – violazione art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per carenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, stante la violazione del termine di durata minima decennale dell’Unione individuato dalle previsioni in epigrafe, a seguito di delibere prive anche di adeguata motivazione;
in ogni caso, le delibere impugnate concreterebbero un recesso anticipato, con le conseguenze all’uopo previste dagli artt. 5 e 25, comma 5, dello Statuto (obbligo di versamento di una sanzione pecuniaria, rinunzia a qualsiasi diritto su beni dell’Unione, incluso l’avanzo di amministrazione);

- Violazione artt. 11 l. 241/90, 18 l.r. n. 19 del 2008, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione e dell’art. 12 della Convenzione tra l’Unione e i Comuni di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani, stante la carenza di sopravvenute motivazioni di pubblico interesse che sole avrebbero potuto giustificare il recesso de quo , dietro versamento in ogni caso di un indennizzo.



1.3. Si costituiva il Comune di Casaletto Lodigiano rilevando la inammissibilità e improcedibilità del gravame, concludendo in ogni caso per la sua reiezione.



1.4. All’esito della discussione nella pubblica udienza del 21 novembre 2018 la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO



2. Il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.



2.1. L’assetto di interessi, siccome divisato nel primigenio provvedimento, invero, è stato superato pel tramite di una nuova manifestazione di volontà della Amministrazione, avvenuto –per quel che qui rileva, siccome si avrà modo di illustrare infra - con le delibere di cc. nn. 24 e 25 del 18 e del 19 maggio 2018. Trattasi di delibere con cui –al di là del nomen iuris di “convalida” testualmente loro assegnato dal Comune di Casaletto Lodigiano- si esprime la volontà di “fuoriuscire” dall’Unione Lodigiana a’ sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto.

Sono tali nuove delibere, assunte con il procedimento “aggravato” e con il quorum deliberativo normativamente contemplato per le modifiche statutarie, che:

- assumono attitudine lesiva per la sfera giuridica del Comune ricorrente;

- concretano, indi, i provvedimenti sui quali si “trasla” l’interesse ad agire di esso ricorrente.

Di talchè, si appalesa evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame introduttivo, il cui esito è affatto inidoneo ad assicurare qualsivoglia utilitas al ricorrente.



2.2. Le successive deliberazioni del Comune resistente, assunte giustappunto al dichiarato scopo di “mondare” la delibera dell’8 marzo 2018 dagli asseriti vizi che la affliggevano, siccome dedotti nell’atto introduttivo del presente giudizio:

- superano e assorbono l’originario provvedimento impugnato, determinandone la cessazione della efficacia e, dunque, di qualsivoglia attitudine lesiva della sfera giuridica del Comune ricorrente;

- deprivano, indi, di qualsivoglia utilitas la domanda di annullamento inizialmente esperita, comechè diretta avverso un atto non più efficace e lesivo, facendo venir meno la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere (CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).



2.3. Si impone, dunque, la declaratoria di improcedibilità del gravame originario a’ sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo stato adottato dall’Amministrazione “ un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511;
26 febbraio 2013, n. 1184;
sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784)
” (CdS, IV, 28 maggio 2018, n. 3169;
TAR Lombardia, II, 9 gennaio 2017, n. 16).

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