TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-07-19, n. 201201048
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N. 01048/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00393/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2012, proposto da:
- Metalplast S.a.s. di Tioli Vito &C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A C e M C, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47;
contro
- la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P A e D A, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;
nei confronti di
- A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. 4161/9.10/3 – atto n. 208 – del 17 gennaio 2012 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;
- del provvedimento prot. n. 332 del 29 dicembre 2011 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;
- del provvedimento prot. n. 1545 del 5 gennaio 2012 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;
- unitamente ad ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare n. 245/2012 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento n. 4161/9.10/3 – atto n. 208 – del 17 gennaio 2012 e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;
Vista l’ordinanza n. 430/2012 con cui è stata accolta a termine la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, il primo referendario A D V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che, oltre al fumus boni iuris, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto i provvedimenti impugnati determinano una sospensione a tempo indeterminato dell’attività della ricorrente, pur in assenza di un conclamato danno ambientale legato allo svolgimento della stessa;
Considerato, altresì, che risulta in fase avanzata il procedimento di rilascio delle prescritte autorizzazioni ambientali, come attestato della documentazione depositata in giudizio da parte della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che può essere accolta la formulata domanda cautelare;