TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-07-19, n. 201201048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-07-19, n. 201201048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201048
Data del deposito : 19 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00393/2012 REG.RIC.

N. 01048/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00393/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2012, proposto da:

- Metalplast S.a.s. di Tioli Vito &
C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A C e M C, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47;

contro

- la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P A e D A, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

- A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

- A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento n. 4161/9.10/3 – atto n. 208 – del 17 gennaio 2012 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;

- del provvedimento prot. n. 332 del 29 dicembre 2011 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;

- del provvedimento prot. n. 1545 del 5 gennaio 2012 a firma del Dirigente responsabile del Settore ecologia ed energia della Provincia di Varese;

- unitamente ad ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 245/2012 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento n. 4161/9.10/3 – atto n. 208 – del 17 gennaio 2012 e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;

Vista l’ordinanza n. 430/2012 con cui è stata accolta a termine la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, il primo referendario A D V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che, oltre al fumus boni iuris, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto i provvedimenti impugnati determinano una sospensione a tempo indeterminato dell’attività della ricorrente, pur in assenza di un conclamato danno ambientale legato allo svolgimento della stessa;

Considerato, altresì, che risulta in fase avanzata il procedimento di rilascio delle prescritte autorizzazioni ambientali, come attestato della documentazione depositata in giudizio da parte della ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che può essere accolta la formulata domanda cautelare;

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