TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400244

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400244
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00244/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2007, proposto da
Azienda Agricola F S.a.s. di F G. &
C., in persona del sig. G F quale socio accomandatario, e F Simar S.r.l., in persona del presidente pro tempore sig. G F, rappresentate e difese dall'avvocato D U, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M M, in Ancona, via Cardeto, 3;

contro

Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 56 del 3 aprile 2007, recante controdeduzioni alle osservazioni e adozione definitiva della variante generale al p.r.g.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’azienda agricola F S.a.s. di F G. &
C. e la ditta F SIMAR S.r.l., entrambe rappresentate dal sig. G F, socio accomandatario della prima e presidente in carica della seconda, agiscono in questa sede per conseguire l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 56 del 3 aprile 2007, avente ad oggetto “Progetto comunale del suolo - Variante generale al Piano Regolatore - controdeduzioni alle osservazioni e adozione definitiva ai sensi dell'art.26 L.R. 34/92 e successive modificazioni”, nella parte in cui classifica tutte le particelle di proprietà delle società ricorrenti come TR1, con la previsione quindi del solo utilizzo ai fini agricoli dell'intera area, e di ogni altro presupposto, connesso e conseguente rispetto alla prefata delibera che comunque leda gli interessi delle società ricorrenti.



2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

Le società ricorrenti sono proprietarie del compendio immobiliare ricadente in Jesi, Via Martiri della Libertà n. 27, distinto al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 62 mappali nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 321, 333, 334, 335, 375, 376, 377 e 379, ossia nella zona oggetto della variante urbanistica per cui è causa.

L'intera unità immobiliare di cui sopra, in base alle precedenti previsioni urbanistiche, era ricompresa in parte nella sottozona D1.4 (destinazione industriale-artigianale) e in parte in zona agricola E, e su di essa era già insediata un'industria alimentare per la lavorazione di carni e di altri alimenti. L’intera superficie della suddetta area classificata D1.4 era di circa 3 ettari e su di essa insistevano e insistono uffici ed edifici a carattere industriale aventi superficie complessiva di mq 6.290,80 e volumetria pari mc 30.667;
le previgenti N.T.A. prevedevano che, attraverso l’adozione di un Piano di Recupero ad iniziativa privata e/o pubblica, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 457/1978, l’intera volumetria potesse essere destinata ad usi diversi, fra cui quello residenziale.

La variante generale al P.R.G., adottata definitivamente con la deliberazione qui impugnata, prevede invece la classificazione dell’area come zona TR1 ai sensi dell’art. 39 delle nuove N.T.A., in cui è consentito solo l’utilizzo a fini agricoli, il che determina una notevole diminuzione del valore del compendio e frustra le legittime aspettative delle società ricorrenti alla conservazione della precedente destinazione.



3. Questi i motivi di ricorso:

a) eccesso di potere per violazione dell’affidamento, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei presupposti, sviamento e contrasto con precedenti determinazioni.

In parte qua le ricorrenti evidenziano che:

- la variante qui contestata è anzitutto carente di adeguata motivazione, essendo mancata una valutazione delle reali caratteristiche di zona e della ubicazione dei terreni in argomento, i quali non sono assolutamente distanti dal centro abitato;

- il pianificatore, infatti, al fine di esternare e rendere conoscibili le valutazioni effettuate in ordine alle ragioni di pubblico interesse alla base delle previsioni stesse e in ordine alla comparazione di tali ragioni con gli interessi privati, aveva l’onere di indicare la specifica e puntuale motivazione della sua scelta, anche perché nella specie tale scelta incide in senso peggiorativo su situazioni precedentemente consolidate e meritevoli di particolare considerazione;

- inoltre sussiste una evidente disparità di trattamento se si paragona la situazione delle aree in questione con quella di lotti limitrofi, che hanno le medesime caratteristiche e nelle quali sono stati realizzati significativi e consistenti insediamenti abitativi (si tratta in particolare del quartiere residenziale “Casa Oggi”, a cui già si accede da Via Roma e da Via Martiri della Libertà, attualmente transitate anche dai camion che arrivano e partono dagli opifici industriali delle società del gruppo F ubicate nelle aree oggetto di ricorso);

- in ogni caso, la destinazione impressa ai lotti per cui è causa non risponde alla realtà fattuale, in quanto i terreni di proprietà delle ricorrenti non hanno caratteristiche precipuamente agricole, bensì quelle di una tipica zona di espansione, sia dell’abitato (come richiesto dalle ricorrenti con l’osservazione n. 225 - prot. n. 34548 del 24 ottobre 2006) che dell’area industriale-artigianale (come era previsto nella destinazione impressa dal previgente strumento urbanistico);

- le ricorrenti nella predetta osservazione avevano indicato una via di collegamento alternativa a quella già esistente al solo fine di rendere ancora più agevole e più vivibile la zona residenziale richiesta, la quale, se realizzata, avrebbe comportato, oltre che un incontestabile risanamento urbanistico dell’intera area, anche una maggiore e più adeguata tutela del corso d’acqua limitrofo. L’osservazione, inoltre, veniva incontro anche a precedenti richieste della Provincia di Ancona, che riteneva preferibile che la zona avesse vocazione residenziale piuttosto che industriale;

- la destinazione TR1 comporta una destinazione peggiorativa per l’area in questione e, incidendo negativamente sul godimento e sul valore dei lotti in questione, frustra le legittime aspettative alla conservazione almeno della precedente destinazione, per cui sarebbe stata necessaria una motivazione puntuale e approfondita;

- fra l’altro la destinazione TR1 è incompatibile con lo stato dei luoghi, immutato rispetto all’epoca di approvazione del previgente P.R.G.;

- ugualmente immotivato è il rigetto dell’osservazione n. 225, in quanto il Comune non ha indicato le ragioni in base alle quali si è ritenuto che i terreni avessero interesse paesaggistico e si è dunque proceduto ad una brusca ed immotivata “inversione di rotta” rispetto alla precedente destinazione edificatoria;

b) violazione di legge.

Al riguardo le ricorrenti eccepiscono anzitutto l’illegittimità della deliberazione n. 56/2007 per il fatto che il Consiglio Comunale ha votato “per gruppi omogenei” sulle osservazioni presentate, senza però preliminarmente individuare alcun criterio in base al quale le osservazioni potevano essere raggruppate in ragione di tale omogeneità.

Infatti, seppure è vero che era possibile raggruppare le osservazioni per gruppi omogenei - in modo che fosse possibile garantire allo stesso tempo l’esame di ogni osservazione e la riduzione dei tempi da dedicare alle controdeduzioni - nella specie è mancata la previa individuazione di un criterio in base al quale raggruppare le osservazioni omogenee, il che ha determinato il venir meno di ogni certezza circa l’effettivo esame di ogni singola osservazione.

Viene inoltre evidenziato che, sino alla data di proposizione del presente ricorso, risultava alle ricorrenti che alla Provincia (chiamata ad esprimere il parere sulla variante ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992) fossero stati trasmessi tutti gli elaborati della variante, eccezion fatta per quelli adeguati all’esito delle controdeduzioni alle osservazioni.

A questo proposito le ricorrenti evidenziano che:

- in sede di discussione delle osservazioni formulate dal Consorzio ZIPA (alle quali era stato assegnato il n. 230) il progettista della variante rendeva noto che l’accoglimento di alcune delle osservazioni del Consorzio era collegato alla soluzione individuata da un documento denominato “Masterplan Zipa Verde del Progetto Corale”;

- orbene, in forza del predetto documento, che non è un elaborato proprio dello strumento urbanistico ma un semplice atto di indirizzo della progettazione, in occasione dell’esame e votazione delle osservazioni e controdeduzioni sono state di fatto introdotte consistenti e radicali modifiche rispetto alle tavole della variante al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 116 del 28 luglio 2006;

- pertanto, tali profonde modifiche dell’assetto del territorio non sono state oggetto né di esame né di votazione da parte del Consiglio Comunale, che dunque non ha potuto esercitare le proprie funzioni in materia di pianificazione urbanistica;

- qualora poi gli elaborati della variante modificati in seguito all’esito delle controdeduzioni fossero adeguati alle previsioni del Masterplan , l’ iter di approvazione della variante sarebbe gravemente viziato in quanto ai privati interessati è stata preclusa la possibilità di esercitare il diritto di partecipazione sancito dall’art. 26 della legge urbanistica regionale.

Le ricorrenti deducono infine che la variante de qua risulta essere altresì in contrasto con le prescrizioni del P.T.C. provinciale, il quale prevede in tutte le zone di espansione residenziale previste dal P.R.G. nella zona della Bassa Vallesina (via Minonna, via Verziere, Località Pantiere) una fascia di continuità naturalistica, in cui si debbono evitare gli interventi edificatori, con la sola esclusione degli eventuali attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, se non collocabili altrove, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle, dovendosi invece incentivare gli interventi di recupero ambientale, quelli di risistemazione delle aree di cava e quelli connessi alla realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali. Pertanto, poiché le espansioni residenziali previste nella zona Minonna, in Località Pantiere e in Via Verziere contrastano inequivocabilmente con la fascia di continuità naturalistica prevista dal vigente P.T.C., la variante generale al P.R.G. adottata in via definitiva dal Consiglio Comunale con la deliberazione impugnata è palesemente illegittima.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi