TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-12-20, n. 201302912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-12-20, n. 201302912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302912
Data del deposito : 20 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01782/2012 REG.RIC.

N. 02912/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01782/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2012, proposto da:
N F ed E S, rappresentati e difesi dagli avv.ti E Z e D N, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;

contro

Comune di Vigevano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Milano, via S. Barnaba, 39;

nei confronti di

Provincia di Pavia, non costituita.

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 20 del 31 maggio 2012 (notificata in data 01.06.2012 a S E e Ferrari Nadia) della Città di Vigevano - settore servizi alla città ed urbanistica - servizio tutela ambientale ed agricoltura -a firma del sindaco, con cui il Comune di Vigevano ordinava a Ferrari Nadia, S E, Gerlo Marcellina, Gerlo Patrizia e Sartoris Annamaria, tutti comproprietari dell'area e degli immobili situati nella via Fogliano inferiore n. 159/5 di ,Vigevano e censiti al fg 68 mapp. 212-213-1556, quanto segue:



1. di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell’area sulla quale sono depositate le cataste di gomma, intervenendo con idonei accorgimenti tecnici a tutela di eventuali intrusioni, dispersioni sul terreno e approntando tutto quanto possa essere necessario alla salvaguardia dell’ambiente. A completamento degli interventi di. messa in sicurezza, dovrà essere presentata agli enti di controllo una relazione tecnica contenente la descrizione e la documentazione dei lavori svolti;



2. di provvedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, alla rimozione ed al relativo smaltimento e/o recupero di tutti i materiali abbandonati, ripristinando lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti in materia;



3. di provvedere entro 5 giorni dall’avvenuto sgombero dell’area da tutti i materiali presenti, ad inviare alla provincia ed al comune opportuna certificazione contenente tutta la documentazione relativa alla rimozione, al trasporto, allo smaltimento o al recupero dei materiali sgomberati;
in particolare copia dei formulari di conferimento, della iscrizione all’albo dei trasportatori, delle autorizzazioni degli impianti di recupero o smaltimento;



4. di provvedere entro 10 giorni dall’avvenuto sgombero dell’area da tutti i materiali presenti, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da eseguire nel rispetto delle normative vigenti in materia, ad effettuare le verifiche relative alla eventuale contaminazione, a presentare il relativo piano di bonifica;
tali verifiche analitiche dovranno essere effettuare da laboratorio abilitato ai sensi della normativa vigente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia attiene ad un’ordinanza emessa dal Comune di Vigevano con cui si intimava ai ricorrenti, quali comproprietari dell’area sita in Vigevano, via Fogliano Inferiore, n. 159/5 di provvedere a mettere in sicurezza la predetta area, poiché erano state depositate “cataste di gomme”. Il Comune di Vigevano ordinava, altresì, ai ricorrenti di rimuovere i rifiuti presenti sull’area e di procedere al relativo smaltimento, nonché allo sgombero dell’area da tutti i materiali presenti.

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione e regolarmente depositato nella segreteria del Tar, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in argomento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, secondo i ricorrenti l’ordinanza in questa sede impugnata rappresenta una mera duplicazione dell’ordinanza n. 304/2002 emessa sempre dal Comune di Vigevano nei confronti di S E e di altri soggetti che non sono parti del presente giudizio. Ordinanza che fu impugnata dal ricorrente e che il Tar sospese. Secondo il ricorrente, quindi, il Comune di Vigevano avrebbe dovuto dare esecuzione all’ordinanza nei confronti dei soggetti che non avevano impugnato il provvedimento. In ogni caso i ricorrenti contestavano la violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 perché il provvedimento in questa sede impugnato è stato emesso senza il contraddittorio dei ricorrenti e senza accertare il dolo o la colpa di quest’ultimi.

Il comune di Vigevano si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Non sussiste la dedotta violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Tale adempimento, com’è noto, ha la funzione di informare i soggetti, nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti o che per legge devono intervenire nel procedimento, dell’esistenza del procedimento amministrativo, sempre che non sussistano impedimenti che rendono non necessario il predetto adempimento. L’avviso in parola, inoltre, è superfluo quando l’interessato abbia avuto comunque conoscenza aliunde dell’esistenza del procedimento.

Nel caso di specie, è emerso che il provvedimento in questa sede impugnato è stato emesso in seguito ad un incendio scoppiato nella notte del 25.5.2012, in seguito al quale il Ministero dell’Interno Corpo nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Pavia sollecitava il Comune di Vigevano a provvedere con urgenza alla “rimozione di tutto il materiale abbandonato che costituisce possibile fonte di ulteriori incendi . Tali circostanze, in quanto idonee a configurare particolari ragioni di urgenza, certamente integrano quell’impedimento, richiamato dall’art. 7 della l. 241/1990 che esonera l’amministrazione all’osservanza di tale adempimento.

In ogni caso, come è emerso dagli atti processuali, i ricorrenti erano ben a conoscenza dell’esistenza del procedimento in corso e, pertanto, l’avviso in argomento si sarebbe comunque rivelato superfluo.

Parimenti infondata è l’argomentazione tesa a contestare l’operato dell’amministrazione che avrebbe dovuto dare esecuzione all’ordinanza del 2002 anziché emetterne una nuova, in quanto l’ordinanza in questa sede impugnata è il frutto di un evento sopravvenuto (l’incendio) ed è stata sollecitata dalla citata nota ministeriale 26 maggio 2012 (depositata al documento 28 del fascicolo dell’amministrazione resistente).

Anche il terzo motivo di doglianza è infondato.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza del 25 settembre 2013, n.21 ha chiarito che l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare .

Dal quadro normativo illustrato emerge che è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione.

Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242, (che, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).

Per vagliare la legittimità del provvedimento impugnato è, quindi, necessario verificare la sussistenza in capo ai ricorrenti del dedotto elemento soggettivo.

Secondo i ricorrenti, l’amministrazione non avrebbe instaurato con gli stessi un contraddittorio né provato la sussistenza del dolo o della colpa.

Dalla documentazione in atti (cfr., documenti dal n. 12 al n. 20, della produzione dell’amministrazione resistente) è emerso, da un lato, un continuo coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda dell’abbandono incontrollato delle cataste di gomme sull’area in argomento e dall’altro, un coinvolgimento degli stessi anche da un punto di vista psicologico.

E’ vero che il proprietario dell’area non è automaticamente responsabile dell’inquinamento di un’area e dell’abbandono incontrollato di rifiuti, ma certamente nella sua qualità di proprietario ha il dovere di vigilare l’area e di impedire che l’utilizzo indiscriminato della stessa possa avvenire in modo configgente con i principi generali dell’ordinamento, tra cui vi rientrano quelli che presuppongono una protezione dell’ambiente.

Nel caso di specie, sussiste quantomeno la colpa dei ricorrenti per difetto di adeguata vigilanza sull’area di loro proprietà per una serie di elementi.

L’abbandono di rifiuti sull’area interessata riguarda materiali che derivano dalla lavorazione della gomma, attività che è svolta dall’attuale società e, in precedenza, dalla Sagema di cui S E era socio. Non avendo i ricorrenti dimostrato né prospettato una possibile provenienza alternativa di tali rifiuti, sembra ragionevole il provvedimento dell’amministrazione che ha ritenuto responsabili i ricorrenti. S E, inoltre, quale socio della Sagema snc era già stato destinatario di un analogo provvedimento nel 25 gennaio 2001 che ordinava lo sgombero dell’area per l’accumulo incontrollato di rifiuti derivanti da lavorazioni di gomma.

Incide poi nella delineazione della colpa dei ricorrenti, peraltro tra loro coniugati, la circostanza che la vicenda di accumulo incontrollato di rifiuti è in essere da più di dieci anni: appare inverosimile che i proprietari dell’area in tale lungo lasso di tempo non abbiano avuto notizia dell’abbandono di rifiuti sulla loro area. In ogni caso, il decorso di un tale periodo unitamente al clamore mediatico della vicenda (cfr., articolo di stampa in atti) denotano un chiaro difetto di vigilanza in capo ai ricorrenti che delina la sussistenza della colpa sufficiente a legittimare il provvedimento in questa sede impugnato.

Ne deriva che il ricorso va respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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