TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-21, n. 201603341
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Pubblicato il 21/12/2016
N. 03341/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2015, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato Baglieri Massimo C.F. BGLMSM67P11I754H, domiciliato ex lege 25 cpa presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 1558/12 Cron.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. C R, agendo in qualità di erede della Sig.ra Agati Amalia, vedeva liquidata a proprio favore con Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 1558/12 Cron., la somma di euro 2.500,00 (incrementata in misura degli interessi legali, dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo), nonché quella di (ulteriori) euro 1.300,00, più IVA, CPA e rimorso spese generali a titolo di spese processuali, per il danno patito a causa dell’ingiustificata durata di un procedimento giurisdizionale avviato presso il TAR Catania il 10/06/1993.
Il provvedimento sopra menzionato veniva attestato come passato in giudicato dal Cancelliere della Corte d’Appello di Messina in data 05/10/2015.
Malgrado la notifica del summenzionato decreto (non ancora completo di attestazione di passaggio in giudicato, ma munito di formula esecutiva) in data 04/07/2014, perdurando l’inadempimento dell’amministrazione il Sig. C R si vedeva costretto ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza con ricorso notificato il 16/11/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 30/11/2015.
L’Amministrazione intimata si costituiva pel tramite della Difesa Erariale, con deposito di memoria meramente formale di costituzione in segreteria in data 02/12/2015.
Il giorno 06/10/2016, in sede di camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, il Collegio rilevava che, in ragione di modifiche sopravvenute rispetto al tempo della sua proposizione, la possibilità di procedere allo scrutinio nel merito della proposta domanda di tutela giurisdizionale risultava condizionata dall’assolvimento, da parte del ricorrente, degli obblighi previsti ex novo dal neo introdotto [ad opera dell’articolo 1, comma 777, lettera l), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208] art. 5 sexies L. n. 89/2001.
Giacchè l’assolvimento di tali obblighi non risultava dall’esame degli atti di causa, il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 2569/2016, ordinava al ricorrente di provvedere al deposito di documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria previsto dalla normativa sopra richiamata, fissando altresì una nuova camera di consiglio in data 01/12/2016.
Il ricorrente procedeva in data 28/10/2016 la documentazione richiesta in segreteria
In data 01/12/2016, aveva luogo la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.
Il Collegio ritiene non sussistere alcun ostacolo in rito alla propria possibilità di pronunciare nel merito, giacchè:
1) è avvenuto l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal primo comma dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001;
2) è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo in considerazione (qui in data 04/07/2014) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica del gravame è avvenuta il (16/11/2015), dopo più di un anno dall’avvenuta notifica con formula esecutiva del Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 1558/12 Cron.
Nel merito, la pretesa attorea trova fondamento nel citato Decreto, cui l’Amministrazione intimata ha illegittimamente omesso di prestare ottemperanza. Di conseguenza il Collegio ordina all’Amministrazione intimata di corrispondere al ricorrente la somma indicata in tale Decreto entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione del deposito in segreteria del presente provvedimento, ovvero da quella dell’avvenuta notifica di una sua copia ad istanza di parte se anteriore. Il Collegio provvede altresì sin d’ora alla nomina d’un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento che si protragga oltre il termine fissato in precedenza.