TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-04-29, n. 201005161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-04-29, n. 201005161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201005161
Data del deposito : 29 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00016/1994 REG.RIC.

N. 05161/2010 REG.SEN.

N. 00016/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 1994 proposto da R S, rappresentata e difesa dall'avv. A R e presso lo stesso domiciliata in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 127,

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Salerno – non costituito in giudizio -

nei confronti di

M F e P A – non costituite in giudizio -

per l'annullamento del decreto n. 0799 del 21/10/1993 del Provveditore agli studi di Salerno, col quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola media, indetto col D.M.22/4/1993;
delle graduatorie relative al detto concorso, nella parte in cui è non è inclusa la ricorrente;
degli artt. 2 e 4 del D.M.22/4/1993;

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare al concorso indetto col citato D.M.22/4/1993.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i documenti depositati dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. F Mi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 dicembre 1993, depositato il 4 gennaio successivo, la signora R S ha impugnato gli atti con i quali il Provveditore agli studi di Salerno l’ha esclusa dalla partecipazione al concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola media indetto col D.M.22/4/1993, instando altresì per il riconoscimento del diritto a partecipare al detto concorso.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione degli artt. 1 e seg. della legge 7/8/1990 n. 241, dell’art. 2 della legge 27/12/1989 n. 417, degli artt. 2 e 5 del D.M. 22/4/1993 del Ministero della Pubblica Istruzione, degli artt. 3, 33 e 97 Cost. ed eccesso di potere, assumendosi il difetto di motivazione e d’istruttoria e rilevandosi la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’avviso dell’avvio del procedimento;

2 e 3) violazione dell’art. 2 della legge 27/12/1989 n. 417, della legge 19/1/1942 n. 86, dell’art. 8 del D.L. 25/6/1952 n. 649, della legge 6/3/1958 n. 184, dell’art. 14 della legge 30/7/1973 n. 477, degli artt. 81 e 116 del D.P.R. 31/5/1974 n. 417, della legge 26/7/1970 n. 576, del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, dell’art. 1 del D.P.R. 28/12/1970 n. 1077, dell’art. 7 della legge 11/7/1980 n. 312, dell’art. 20 della legge 29/3/1983 n. 93, dell’art. 3 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, degli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 Cost., delle circolari ministeriali n. 87 del 2/4/1976 e n. 214 del 18/9/1974 e quelle in tema di supplenze ed eccesso di potere, sostenendosi la piena equiparabilità del servizio reso nelle scuole legalmente riconosciute a quello prestato nelle scuole statali ai fini del possesso del requisito relativo dello svolgimento del servizio d’insegnamento di 360 giorni.

Viene poi sollevata l’eccezione d’illegittimità Costituzionale dell’art. 2 della legge 27/12/1989 n. 417 per contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 Cost.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Invero, non è fondato il primo motivo di gravame col quale si deduce la carenza di motivazione e d’istruttoria, la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e l’omesso avviso dell’avvio del procedimento.

L’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso indica chiaramente ed adeguatamente la ragione posta a suo fondamento esplicitandola nell’assenza in capo alla ricorrente del possesso del requisito dell’espletato svolgimento del servizio d’insegnamento (di giorni 360) nelle scuole statali.

La mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, come ha avuto modo di precisare la condivisibile giurisprudenza, non invalida il provvedimento emesso, posto che, a norma dell’art. 5 della legge n. 241/1990, la responsabilità del procedimento è attribuita ex lege al funzionario preposto all’ufficio od all’unità organizzativa competente per l’emanazione dell’atto. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 14/4/1999 n. 433;
TAR Piemonte – Sez. I 26/5/2007 n. 2289)

La lamentata violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 per l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento non sussiste, giacché l'esclusione contestata è un atto che appartiene alla procedura concorsuale alla quale si accede ad istanza di parte, con la conseguenza che, mancando un diverso ed autonomo procedimento, l'amministrazione non deve far precedere la determinazione di esclusione da alcuna comunicazione preliminare.

Non può, infine, parlarsi di carenza d’istruttoria, considerato che in materia concorsuale l'onere di allegazione e di documentazione grava sul candidato e che nel caso di specie l'amministrazione ha provveduto sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte e sulla documentazione dalla stessa esibita.

Sono infondati anche il secondo e terzo motivo di gravame, coi quali si sostiene l’equiparabilità del servizio d’insegnamento svolto dalla ricorrente nelle scuole e negli istituti scolastici legalmente riconosciuti a quello alle dipendenze delle scuole statali;
all’uopo vengono anche richiamate le varie normative che siffatti tipi servizio equipara sotto vari profili e la decisione n. 180 del 10/18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale.

Invero, il bando di concorso (D.M. 22/4/1993) per soli titoli per il conferimento di cattedre d’insegnamento nella scuola secondaria alla cui relativa procedura la ricorrente ha chiesto di partecipare, all’art. 2 comma 1 lett. “b”, prevede il possesso del requisito della prestazione di un servizio d’insegnamento di 360 giorni “negli istituti e scuole statali” ed, al comma 4 della medesima norma, stabilisce che “i servizi d’insegnamento prestati in scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti non sono validi ai fini dell’ammissione al concorso, ma ai soli fini dell’attribuzione del punteggio”.

L’appena richiamata normativa del bando è pedissequa applicazione del dettato legislativo di cui all’art. 2 comma 10 lett. “b” della legge n. 417/1989 che prevede per l’accesso al concorso in questione il suddetto servizio d’insegnamento “negli istituti e scuole statali”.

E, dunque, l’atto di esclusione dal concorso della ricorrente adottato dall’Amministrazione si rivela legittimo perché conforme al bando di concorso ed alla norma primaria che lo regge.

Viene allora in rilievo l’eccezione d’illegittimità Costituzionale del menzionato art. 2 della legge n. 417/1989, sollevata da parte ricorrente per prospettato contrasto dello stesso con gli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 Cost.

Premesso che la sentenza n. 180/1988 del Giudice delle leggi richiamata dalla ricorrente non è conferente perché riguarda altra disposizione legislativa (art. 43 della legge n. 270/1982) ed altra precipua fattispecie (ammissione ai corsi abilitanti degli insegnanti di educazione fisica) in relazione alla quale la Corte ha accortamente ed esplicitamente precisato la limitatezza a siffatta fattispecie della sua pronuncia, si osserva che l’eccezione qui sollevata è manifestamente infondata, come, del resto, ha già affermato questo Tribunale su analoga questione con la decisione n. 656/1998 dalla quale non vi sono motivi di discostarsi.

E’ stato osservato da questo Giudice che per la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di personale nei ruoli statali, risulta certamente logica e coerente la scelta del legislatore di limitare la partecipazione ai soli docenti precari della scuola statale, disvelandosi, pertanto, infondato il prospettato contrasto della disposizione legislativa con l’art. 97 Cost. in tema di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa, nonchè con gli artt. 4 e 35 in tema di tutela del lavoro.

Allo stesso modo non sussiste alcuna violazione degli artt. 3 e 51 Cost., non configurandosi una identità di posizioni tra docenti della scuola statale e della scuola non statale.

Invero, per entrambi i menzionati profili, è stato osservato che la finalità della previsione legislativa, essendo volta all’eliminazione del precariato nella scuola statale, esclude quella identità di situazioni indispensabile per configurare un’illogicità o una disparità di trattamento, essendo certamente diversa la posizione del precario statale da quella del precario non statale, e ciò anche con riferimento alle differenti modalità organizzative nei due tipi di scuola e di accesso al servizio a tempo determinato non rinvenendosi negli istituti privati, a differenza di quelli pubblici, le procedure ed i criteri di tipo obiettivo che consentono, in presenza di una pluralità di aspiranti, la scelta del docente cui assegnare l’insegnamento.

Devesi, poi, porre in luce che, nella fattispecie che ci occupa, diversamente da quanto si prospetta da parte ricorrente, non viene in rilievo il principio della parità tra scuola pubblica e scuola privata, considerato che la questione riguarda esclusivamente il personale docente per vicende, tra l'altro, non inerenti allo svolgimento dell'insegnamento ma unicamente all'accesso ai ruoli di docenza, rivelandosi, pertanto, priva di consistenza anche il sollevato contrasto della normativa applicata dall’Amministrazione con i principi di libertà d’insegnamento e di equipollenza alla scuola statale del trattamento scolastico degli alunni delle scuole private (art. 33 Cost.).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, le censure dedotte da parte ricorrente sono infondate e la sollevata eccezione d’illegittimità Costituzionale della disposizione legislativa applicata dall’Amministrazione è manifestamente infondata, conseguendone il rigetto del ricorso.

Sussistono, tuttavia, in ragione della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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