TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-01-11, n. 201000011

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-01-11, n. 201000011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201000011
Data del deposito : 11 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02328/2009 REG.RIC.

N. 00011/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02328/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2009, proposto da:


R P, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.F L sito in Palermo, via Zisa, 26;


contro

Comune di Menfi in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;

nei confronti di

G R, rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A C sito in Palermo, via S. Marchesi N. 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle determinazioni dirigenziali n. 782 del 5 ottobre 2009 avente ad oggetto il diniego della concessione edilizia in sanatoria..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G R e la relativa memoria;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che risulta dagli atti che il ricorrente stesso era stato in passato autorizzato alla demolizione dell’immobile di proprietà, causa la precarietà dello medesimo, ed in ragione della quale attività sono stati elargiti pubblici contributi;

CONSIDERATO prevalente l’interesse pubblico alla cessazione dello stato di pericolo connesso alle precarie condizione dell’immobile de qua, per cui ad un sommario esame non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare, con rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta, fermi restando la necessità della adozione di tutte le misure precauzionali del caso in fase di demolizione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi