TAR Palermo, sez. I, decreto cautelare 2016-06-16, n. 201600701
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N. 00701/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01526/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2016, proposto da: Comune di Tortorici in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Palermo, Via Siracusa N.34;
contro
Regione Sicilia Assessorato delle Autonomie Locali e della F. Pubblica;
nei confronti di
C T;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto Assessoriale n. 41/S.3/2016 con il quale è stato nominato il commissario ad acta presso il Comune di Tortorici nella persona del Dott. C T, al fine di promuovere e deliberare la dichiarazione del dissesto del su indicato Comune, e di tutti gli atti precedenti e successivi comunque conseguenti al superiore decreto sia essi compiuti dall'Assessorato delle Autonomie che dallo stesso commissario nominato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che, in applicazione ai termini dilatori previsti dalla legge, la prima Camera di consiglio utile per l’esame collegiale dell’istanza cautelare è quella del 30 giugno 2016, come da calendario;
Considerato che parte ricorrente non specifica in concreto l’asserita intempestività della predetta Camera di consiglio;
Ritenuto, pertanto, che non risulta dimostrata l’esistenza di una situazione di “ estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione ” dell’istanza cautelare fino alla predetta Camera di consiglio (ciò che, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., costituisce l’ineludibile presupposto per l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale anche in assenza di contraddittorio);