TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-08-05, n. 201100693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-08-05, n. 201100693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100693
Data del deposito : 5 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00577/2011 REG.RIC.

N. 00693/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2011, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dagli avv. M D, S R, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Bolognola, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Avv. Chiara Scavo in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

L L, M C P;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto/inadempimento formatosi con riferimento all'istanza formulata dalla ricorrente in data 07.03.2011 in relazione agli adempimenti esecutivi di cui alla sentenza TAR Marche n. 1470/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bolognola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso viene contestato il preteso silenzio rifiuto/inadempimento formatosi sull’istanza in data 7.3.2011, presentata al Comune di Bolognola affinché inibisse formalmente l’utilizzazione, a fini abitativi, dell’edificio realizzato con permesso di costruire 22.4.2006 n. 12, ed attivasse contestualmente le necessarie misure di vigilanza per garantire il rispetto del suddetto ordine inibitorio.

Secondo la ricorrente l’obbligo di provvedere costituisce ottemperanza alla sentenza TAR Marche n. 1470/2009 con cui veniva annullato il citato permesso di costruire;
sentenza avverso la quale pende appello in Consiglio di Stato che, con ordinanze n. 1778 e 1785 del 2010, ha tuttavia respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della stessa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolognola che eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nonché per insussistenza dell’obbligo di provvedere in relazione al tipo di misura chiesta all’Amministrazione, stante il carattere atipico e innominato della stessa. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto, evidenziando, in punto di fatto, che non sussiste alcuna prova dell’utilizzo dell’immobile nei termini indicati in ricorso, come attestato da relazione del Servizio di Vigilanza Urbana depositata in atti.

Va innanzitutto qualificata l’azione, proposta davanti a questo Giudice, in base ai suoi elementi sostanziali.

Al riguardo va osservato che, pur essendo stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2011, la ricorrente agisce per ottenere l’adempimento dell’Amministrazione alla sentenza di questo Tribunale n. 1470/2009 con cui veniva annullato il permesso di costruire 22.4.2006 n. 12.

Il gravame va pertanto qualificato come giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 104/2011, sussistendone i presupposti in rito. Di conseguenza va disposta la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32 comma 2 del citato D.Lgs. n. 104/2011.

Entro tale contesto le eccezioni preliminari, dedotte dal Comune resistente, vanno parzialmente condivise, dovendo invece affermare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire per ottenere i conseguenti provvedimenti, tipici e nominati, contemplati dall’ordinamento per la fattispecie in esame.

Il Comune è pertanto tenuto a provvedere, sull’istanza della ricorrente, avviando la procedura di cui all’art. 38 del DPR n. 380/2001, quale ottemperanza alla citata sentenza esecutiva di questo Tribunale.

Medio tempore, essendo stata negata l’abitabilità dell’edificio in questione, l’Amministrazione è comunque tenuta ad adempiere ai conseguenti obblighi generali di vigilanza in materia edilizia ed igienico-sanitaria, adottando, in caso di accertate violazioni, i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

La particolarità della vicenda in esame costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

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