TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2015-02-06, n. 201500282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2015-02-06, n. 201500282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500282
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00073/2015 REG.RIC.

N. 00282/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00073/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2015, proposto da:


S.R.L. Terra Felix, rappresentata e difesa dagli avv. A R, L R, con domicilio eletto presso Luciana Verde in Napoli, Via G. Martucci , 48;


contro

Comune di Caserta in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina n.79548/2014 con cui il Comune di Caserta ha disposto il non accoglimento dell'istanza del ricorrente n.47115/2015 per ottenere il rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’impugnato diniego di accoglimento dell’istanza del 24.6.2914 di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande è fondato non prevalentemente, come deduce la ricorrente, sulla nota della P.M. del 23.10.2014 circa la sussistenza di situazioni di degrado urbano e di ragioni di ordine pubblico alla frazione Vaccheria bensì su una pluralità di ragioni e fondamentalmente: 1) sui motivi già partecipati alla ricorrente con la nota, non impugnata, di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza in data 2.9.2014, prot. 61107 (doc. 12 ricorrente), motivi ribaditi con il preavviso di diniego del 2.10.2014 prot. n. 68395 e poi confermati con il provvedimento gravato ed incentrati sull’ostatività della disposizione di cui all’art. 4, comma 2 del Regolamento comunale di programmazione dell’apertura degli esercizi di somministrazione (doc. 18 ricorrente) che prevede “la possibilità di un limite di contingentamento per saturazione dell’offerta delle attività di somministrazione (…) a tutela e salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale”, norma costituente la fonte della cennata possibilità di contingentamento, concretamente esercitabile dal Comune in sede autorizzativa e di fatto esercitata con l’impugnato diniego, e parimenti non impugnata;

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