TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-05-13, n. 201900409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-05-13, n. 201900409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900409
Data del deposito : 13 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2019

N. 00409/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2018, proposto da
D C, R C, G C, F C, C C, F C, M G C, C C, M L C, rappresentati e difesi dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

per l'ottemperanza

della SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ORISTANO, in funzione di Giudice del Lavoro n. 37/2014 che sarebbe rimasta IN PARTE NON ESEGUITA, con richiesta di condanna sia del Ministero della Difesa che del Ministero dell'Interno all'adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi

In particolare con ordine:

*(pretesa A, in favore del ricorrente Concu D) al MINISTERO DELLA DIFESA , alla corresponsione al ricorrente Concu D del “SALDO” delle somme dovute ex art. 5, commi 1 e 5 della L. 206/2004 da commisurare all'80% dell'invalidità complessiva, in quanto, l’Amministrazione ha corrisposto per tale titolo un importo insufficiente (la minor somma di € 160.000, maggiorata di interessi e rivalutazione), in luogo della maggior somma richiesta di € 200.000, con persistenza di un debito della somma di € 40.000, oltre interessi e rivalutazione dal gennaio 2008;

e , quindi, per la condanna, per tale specifico titolo, al pagamento della complessiva somma di € 51.841, comprensiva di interessi e rivalutazione;

*nonché alla corresponsione (al ricorrente Concu D.) degli interessi e della rivalutazione sulla somma di £ire 150.000.000, pari ad € 77.460, maturati dal 1.1.1990 all'1.1.2008, ex art.

1. comma 2, L. 206/2004, che ha stabilito l'applicazione dell'art. 82 della L, 388/2000, complessivamente determinati in € 160.911;

*(pretesa B, in favore dei familiari) alla corresponsione in favore della MOGLIE C R e dei sette

FIGLI

Concu Giorgio, C F, C C, C F, C M G, C C e C M L

-dei vitalizi mensili ex art. 1, comma 494, L. 27.12.2013 n. 147 ed art. 5 commi 3,3 bis 3 ter 3 quater, per complessivi € 659.414;

-alla corresponsione del vitalizio ex art. 1, comma 2, della L. 206/2004 di £ 500.000, pari ad € 238,23, dall'1/1/1990 all'1/1/206, maggiorato di interessi e rivalutazione, per complessivi € 270.894;

-alla corresponsione del vitalizio ex art. 1, comma 2. della L. 206/2004 ed ex art. 82 L. 388/2000 ed ex art. 2 comma 1 della L. 407/1998, di £ 500.000 mensili, pari ad € 248,23 mensili, dall'1.1.1990 , oltre interessi e rivalutazione, per complessivi € 170.488,00 al 30.4.2018, oltre interessi e rivalutazione successivi

con condanna al pagamento di complessivi euro 1.039.654;

*(pretesa C) di conferimento al ricorrente Concu D della MEDAGLIA D'ORO MILITARE in ottemperanza della L. 10.10.2005 n. 207,

*(pretesa D) al MINISTERO DELL'INTERNO , l'inserimento del ricorrente Concu D nella GRADUATORIA ex art. 3, comma 3, , del D.Lvo 7.07.2006 n. 243, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r.

7.07.2016 n. 24, ex art. 1 comma 563 e 564 L. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, CON

DECORRENZA DAL

4.7.1961 anziché dal settembre del 2014 (come riconosciuta).

Con richiesta di fissazione di un termine di trenta giorni per provvedere, e nomina di un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del termine.

Con vittoria di spese e onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro 37/2014 ha riconosciuto al ricorrente CONCU D , ex dipendente, congedato dalla Marina Militare, (e non ad altri soggetti, congiunti, coniuge e figli) una serie di diritti e benefici assistenziali a seguito dell’avvenuta equiparazione a “ vittima del dovere ” per l’incidente avvenuto nel 1961 a bordo della torpediniera “Orione” (avaria nella centrale elettrica della nave, che lo aveva costretto ad un lungo intervento all’interno di un locale angusto e privo di areazione), durato diverse ore, nel corso delle quali il militare, avente mansioni di elettricista , era stato esposto a temperature elevatissime(con picchi di 60° e con elevatissimi livelli d’umidità).

Le patologie contratte in un’operazione di missione-esercitazione Nato determinarono l’inidoneità definitiva al servizio militare ed il congedo del ricorrente il 4.7.1961.

All’interessato venne riconosciuto, dal 4 luglio 1961, un trattamento vitalizio di pensione di quinta categoria, tabella A.

Nel 2012 l’odierno ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di Oristano:

- in applicazione della legge n. 266 del 2005 e del relativo Regolamento di esecuzione emanato con d.p.r. n. 243 del 2006, la condanna del Ministero dell’Interno ALL’INSERIMENTO NELL’ ELENCO previsto dall’articolo 3, comma 3, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 in qualità di <
vittima del dovere >,

-la condanna del Ministero della Difesa alla concessione dei benefici economici di legge, assumendo di rientrare nella categoria dei beneficiari sulla base della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 564, della L. 23.12.2005 n. 266, avendo contratto una infermità permanente per motivi di servizio e in ragione di particolari condizioni ambientali e operative.

Il Tribunale di Oristano in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 37/2014, passata in giudicato, accoglieva il ricorso e per l’effetto:

I) condannava il MINISTERO DELLA DIFESA al riconoscimento del ricorrente quale <
VITTIMA DEL DOVERE>
, ai sensi dell’art. 1, comma 564, della L. 23.12.2005 n. 266;

II) condannava il MINISTERO DELL’INTERNO all’ INSERIMENTO del ricorrente nella GRADUATORIA prevista dall’art. 3, comma 3, del D.Lvo 7.07.2006 n. 243, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r.

7.07.2016 n. 24, ex art. 1 comma 563 e 564 L. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010;

III) condannava il MINISTERO DELLA DIFESA al riconoscimento, in favore del ricorrente, dei BENEFICI ASSISTENZIALI dei benefici contemplati alle leggi 13.08.1970 n. 466;
20.10.1990 n. 302;
23.11.1998 n. 407;

3.08.2004 n. 206;
10.10.2005 n.207;
specificando nel dettaglio la spettanza dei seguenti “ benefici assistenziali ” :

III-1) ELARGIZIONE ex art. 5, commi 1 e 5 della L. 206/2004 DA COMMISURARE ALL’80% DELL’INVALIDITÀ complessiva;

III-2) elargizione dell’ “ASSEGNO VITALIZIO” ex art. 2 L. n. 407/1998, elevato dall’art. 4, comma 238 L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) , con decorrenza 1.01.2006;

III-3) elargizione dello “SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO” previsto dall’art. 5, commi 3 e 4 della L. n. 206 del 2004, con decorrenza 1.1.2008,

III-4) riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica previsto dall’art. 6, comma 2, della L. n. 206 del 2004;

III-5) riconoscimento del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

III-6) riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1 della L. 19.07.200 n. 203 diritto ai medicinali di fascia C gratuiti, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 206 del 2004;

IV) condannando, infine, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti , nonostante la rituale notificazione (al Ministero della Difesa il 24.7.2017 ed al Ministero dell’ Interno il 28.7.2017) la sentenza, passata in giudicato, non sarebbe stata dalle Amministrazioni eseguita in modo integrale.

Nella specie:

- IL MINISTERO DELLA DIFESA :

§in relazione al punto III-1), nel liquidare la speciale elargizione, avrebbe corrisposto (solo) la minor somma di € 160.000 maggiorata di interessi e rivalutazione, in luogo della maggior somma dovuta di € 200.000, restando debitore della somma di € 40.000, oltre interessi e rivalutazione computati dal gennaio 2008, per complessivi € 51.841 per tale specifico titolo;

inoltre l’Amministrazione non avrebbe corrisposto gli interessi e la rivalutazione sulla somma di £ire 150.000.000, pari ad € 77.460, che sarebbero maturati dal 1.1.1990 all’1.1.2008, ex art.

1. comma 2, L. 206/2004, che ha stabilito l’applicazione dell’art. 82 della L. 388/2000, pari ad € 160.911;

§inoltre il Ministero non avrebbe corrisposto anche in favore della moglie C R e dei sette figli C C G, C F, C C, C F, C M G, C C e C M L:

- il vitalizio mensile (ex art. 1, comma 494, L. 27.12.2013 n. 147 ed art. 5 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater), per complessivi € 659.414;

- il vitalizio ex art. 1, comma 2, della L. 206/2004 di £ 500.000, pari ad € 238,23, dall’1/1/1990 all’1/1/206, maggiorato di interessi e rivalutazione, per complessivi € 270.894;

- il vitalizio ex art. 1, comma 2. della L.206/2004 ed ex art. 82 L. 388/2000 ed ex art. 2 comma 1 della L. 407/1998, di £ 500.000 mensili, pari ad € 248,23 mensili, dall’1.1.1990 ,

oltre interessi e rivalutazione, per complessivi € 170.488 al 30.4.2018, ed interessi e rivalutazione successivi;

per una complessiva omessa corresponsione della somma di euro 1.039.654;

§il Ministero non avrebbe conferito all’ex dipendente congedato e vittima del dovere la Medaglia d’oro Militare in istituita con la L. 10.10.2005 n. 207;

- IL MINISTERO DELL’INTERNO :

§avrebbe inserito l’odierno ricorrente nella graduatoria ex art. 3, comma 3, del D.Lvo 7.07.2006 n. 243, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r.

7.07.2016 n. 24, ex art. 1 comma 563 e 564 L. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, solo con decorrenza dal settembre del 2014 (data della sentenza 37/2014, con le disposte correzioni materiali), anziché dal 4.7.1961, violando così l’art. 3 del D.P.R. n. 243/2006, disconoscendo il diritto all’immediato indennizzo come previsto dalla L. 266/2005.

**

Con ricorso in ottemperanza depositato il 21.9.2018 i 9 ricorrenti (l’ex dipendente, il coniuge e 7 figli, familiari ritenuti legittimati a percepire il vitalizio mensile ex art. 1, comma 494, L.

27.12.2013 n. 147 ed art. 5 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater) hanno chiesto l’esecuzione della sentenza, ritenuta eseguita solo in modo parziale dai Ministeri coinvolti (della Difesa e dell’ Interno).

In particolare è stato chiesto al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di:

1)ordinare al Ministero della Difesa ed al Ministero dell’Interno l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -Giudice del Lavoro, n. 37/2014, ed in particolare:

**a carico del MINISTERO DELLA DIFESA ,

*A)la corresponsione del SALDO delle somme dovute ex art. 5, commi 1 e 5 della L. 206/2004, DA COMMISURARE ALL’80% DELL’INVALIDITÀ COMPLESSIVA, con versamento, per tale titolo, di ulteriori € 40.000 (differenza fra 200.000 e 160.000 versati), oltre interessi e rivalutazione dal gennaio 2008;
per la complessiva somma , per tale specifico titolo, di € 51.841 comprensivi di interessi e rivalutazione;

*la corresponsione degli interessi e della rivalutazione, sulla somma di £ire 150.000.000, pari ad € 77.460, maturati dal 1.1.1990 all’1.1.2008 (ex art.

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