TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2025-01-27, n. 202500027
Ordinanza collegiale
27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale
27 gennaio 2025
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2025
N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2022 REG.RIC.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto dalla sig.ra. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del SE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
-la Regione SE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 348 del 2022:
- della ordinanza -OMISSIS- del 13/09/2022 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto all’interessata la rimozione di un muro a gravità con grossi blocchi di pietra realizzato in assenza di titolo nell’area del territorio comunale individuata ai registri catastali nelle part.lle 68 e 73 del foglio di mappa 14.
quanto al ricorso n. 31 del 2024:
a) della nota n. 4715 del 07.11.2023 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha comunicato all’istante: - che la Regione SE, con il provvedimento n. 162958 del 25.10.2023, aveva adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza di compatibilità paesaggistica presentata dall’interessata ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 con la propria segnalazione certificata di inizio attività presentata in sanatoria (S.C.I.A. acquisita dal Comune il 14.11.2022 al n. prot. 4393); - che, risultando di conseguenza le opere oggetto della relativa pratica eseguite in assenza di S.C.I.A., le stesse dovevano essere rimosse in ottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 13.09.2022;
b) del provvedimento n. 162958 del 25.10.2023 con il quale la Regione SE ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004