TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200099
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00099/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da
L P, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Sanluri, via Ungaretti 2;

contro

Comune di Villa Sant'Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza n. 1 “Provvedimento interdittivo e ordinanza di demolizione” emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Antonio in data 27.01.2021 con riferimento alla pratica SUAPE prot. n. 4290 del 4.11.2020 presentata dal Sig. L P, avente ad oggetto la “Realizzazione di un tratto di muratura di recinzione lungo strada e tra proprietà private, previa demolizione di quella esistente e rimozione e nuova posa in opera di cancelli in ferro, ai sensi dell'art. 10, comma 10.2.3 delle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive per l'edilizia (SUAPE)”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Sant'Antonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune ha disposto la decadenza dalla dichiarazione autocertificativa unica (DUA) da lui presentata per la realizzazione della recinzione di un’area di sua proprietà e gli ha intimato al contempo il divieto di prosecuzione delle opere e l’immediata demolizione di quelle già eseguite.



1.1. Il ricorrente premette di aver presentato, in data 28 ottobre 2020, una DUA, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L.R. n. 24 del 2016, allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) per l’esecuzione, su un’area di proprietà, degli interventi edilizi in questione e di aver iniziato i lavori una volta decorso il termine di trenta giorni previsto dalla normativa richiamata.

Tuttavia il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in data 16 dicembre 2020 con preavviso di rigetto gli ha comunicato, ai sensi del punto 10.2.3 delle Direttive in materia di SUAPE, i motivi ostativi all’accoglimento della pratica.

Il ricorrente ha inviato, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, le proprie osservazioni in data 28.12.2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Ciò nonostante la pec non è pervenuta al Comune, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, in quanto la casella postale dell’Amministrazione risultava piena.

Il Comune ha quindi adottato il provvedimento, oggetto di gravame, con il quale, dando anche atto della mancanza di osservazioni da parte dell’interessato, ha confermato le motivazioni anticipate con il preavviso di rigetto e, dichiarata la decadenza dalla DUA, ha vietato la prosecuzione delle opere e intimato la demolizione di quelle già abusivamente realizzate.



1.2. Avverso il provvedimento impugnato il signor P ha proposto diversi motivi di ricorso che saranno esaminati nella parte in diritto e ne ha chiesto quindi l’annullamento, con vittoria di spese.



2. Si è costituito in giudizio il Comune di Villa Sant’Antonio per resistere al ricorso e con memoria del 30 aprile 2021 ha insistito per l’infondatezza del gravame.



3. All’esito della camera di consiglio del 5 maggio 2021 con ordinanza cautelare n. 106, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell’invocata misura limitatamente all’ordine di demolizione delle opere già eseguite al fine di arrivare al giudizio di merito re adhuc integra , la domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla parte dell’ordinanza che disponeva la demolizione delle opere già eseguite.



4. Con memoria del 6 novembre 2021 del ricorrente e con memoria di replica del 3 dicembre 2021 del Comune, le parti hanno insistito per le loro opposte ragioni.



5. All’udienza pubblica del 7 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.



6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.



7. Dopo una ricostruzione della disciplina che regolamenta il procedimento presso lo Sportello unico (SUAPE) in base alla Legge regionale n. 26 del 2014 ed alle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 49 del 2019, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’ordinanza gravata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui dispone che: “ (…) Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.

Nel provvedimento impugnato difatti non si tiene conto delle osservazioni presentate dal ricorrente in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi ed anzi è detto erroneamente che nel termine stabilito l’istante non ha presentato alcun riscontro.



7.1. Sostiene, sempre il ricorrente, che avendo inviato tali osservazioni all’indirizzo pec del Comune a nulla rileverebbe la mancata consegna delle stesse per l’impossibilità derivante dalla saturazione della capienza massima della casella di posta elettronica, dovendosi arrestare l'onere di diligenza del privato cittadino all’invio della pec e dovendo al contrario essere esclusivo onere del titolare della casella di posta provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti.



8. La tesi non può essere condivisa.



8.1. Si deve ricordare che la disciplina sull’utilizzo del domicilio digitale nelle comunicazioni con la pubblica Amministrazione è dettata dal D. Lgs. 7 marzo 2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.

In particolare vengono in rilievo, ai fini del presente giudizio, le disposizioni contenute negli articoli 6, 45 e 48 del richiamato Codice, le quali così prevedono:

-art. 6, comma 1: “ Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”

-art. 45, comma 2: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

- art. 48: “

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.



2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.



3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.”



8.2. Dunque, la trasmissione di un documento mediante posta elettronica certificata si realizza in più fasi: la spedizione, con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna.

La normativa, come sopra richiamata, si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l’onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall’ora dell’avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio), dall’altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna).



8.3. La comunicazione spedita con pec si intende quindi consegnata se è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario, “ salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo ”.

Il documento informatico si intende pertanto consegnato al destinatario quando la pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Tale previsione è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all’amministrazione entro un determinato termine.

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